Cassazione Civile, Ordinanza n. 19273/2021 del 07/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di collaborazione stipulato nel 2003 tra due società, contenente una clausola compromissoria che devolveva le dispute a un arbitrato secondo regole indicate come quelle della Camera di commercio internazionale di Milano. Nel 2009 una delle parti chiese la nomina di un arbitro presso la Camera arbitrale di Milano. La controparte eccepì subito che il regolamento della Camera arbitrale di Milano non fosse applicabile e il procedimento arbitrale si concluse con una decisione dell'arbitro unico che accolse tale eccezione, ritenendo che la clausola non devolvesse effettivamente la controversia a quell'organo arbitrale. La società soccombente impugnò il lodo davanti alla Corte d'appello chiedendone la nullità ex art. 829, comma 1, n. 10, c.p.c., sostenendo che il lodo avesse chiuso il procedimento senza decidere il merito pur dovendosi decidere il merito dagli arbitri. In cassazione articolò tre motivi: con il primo denunciò la violazione delle norme sull'impugnazione del lodo, sostenendo che la Corte d'appello avesse applicato la disciplina previgente alla riforma del 2006 invece di quella successiva; con il secondo dedusse la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 10, c.p.c., affermando che l'interpretazione della clausola compromissoria incidesse sul potere di azione e quindi fosse sindacabile come nullità; con il terzo lamentò vizio di motivazione sulla ritenuta inapplicabilità della stessa norma e sulla non impugnabilità della scelta interpretativa dell'arbitro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha chiarito che, poiché la convenzione arbitrale era stata stipulata nel 2003 e la domanda arbitrale era stata proposta nel 2009, trovava applicazione la disciplina dell'art. 829 c.p.c. come interpretata dalle Sezioni Unite: per l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione di diritto sul merito occorre avere riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. Ha quindi confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ricondotto la doglianza alla violazione delle regole ermeneutiche codicistiche sulla clausola compromissoria e aveva correttamente escluso che la diversa opinabilità dell'interpretazione dell'arbitro integrasse un motivo di nullità del lodo. La Cassazione ha ribadito che l'interpretazione della clausola compromissoria è questione di merito rimessa agli arbitri e non è sindacabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo mancanza assoluta di motivazione, non dedotta in modo utile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 829, comma 1, n. 10, c.p.c.
se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri
non era la norma applicabile nel caso, perché la disciplina da considerare era quella vigente al momento della convenzione arbitrale; inoltre la sola opinabilità dell'interpretazione della clausola compromissoria non basta a integrare nullità del lodo
art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro alternativo di impugnazione, ma ritenuto non decisivo nel caso
art. 823, comma 2, n. 3, c.p.c.
richiamato nel primo motivo come norma sulla motivazione del lodo, ma non utile a fondare l'accoglimento
nel testo previgente consente l'impugnazione per violazione di regole di diritto sul merito; la Corte lo applica in relazione alla convenzione arbitrale stipulata prima della riforma
le clausole contrattuali, compresa la clausola compromissoria, vanno interpretate secondo i normali canoni ermeneutici codicistici, ricercando la comune intenzione delle parti
art. 27, comma 4, d.lgs. n. 40/2006
la novella del 2006 si applica ai giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore, ma la disciplina dell'impugnazione per violazione di diritto dipende dalla legge vigente al momento della convenzione di arbitrato
ha riformulato l'art. 829 c.p.c.; la Corte richiama la riforma per delimitare il regime applicabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di cassazione non riesamina direttamente il merito della decisione arbitrale, ma controlla la legittimità della sentenza che ha deciso sull'impugnazione nei limiti delle censure dedotte.
- Per stabilire l'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto sul merito occorre avere riguardo alla disciplina vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, non a quella vigente al momento dell'avvio del procedimento arbitrale.
- L'interpretazione della clausola compromissoria è questione di merito rimessa agli arbitri; la sua opinabilità non determina di per sé nullità del lodo, se gli arbitri hanno applicato i criteri ermeneutici codicistici e la motivazione non è radicalmente mancante.
- La censura di nullità del lodo non può essere usata per ottenere un riesame sostanziale dell'interpretazione del contratto o della scelta dell'organo arbitrale, salvo violazione effettiva delle regole di diritto o assoluta carenza motivazionale.
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