Cassazione Civile, Ordinanza n. 15361/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha rettificato la rendita catastale, proposta dalla contribuente tramite DOCFA, relativa a un'unità immobiliare sita in Lainate. La Commissione tributaria provinciale aveva già rigettato il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato il rigetto dell'appello. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché la CTR aveva richiamato in modo astratto un principio sulla motivazione dell'atto impugnato senza confrontarlo con le peculiarità del caso concreto; 2) violazione dell'art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 l. n. 212/2000 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, per avere ritenuto congruamente motivato l'avviso nonostante la rettifica avesse inciso sulla superficie dell'area verde, cioè su un elemento di fatto e non su una mera valutazione dei dati DOCFA; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, perché la CTR non aveva chiarito le ragioni del rigetto del motivo d'appello relativo all'inclusione dell'area di sedime nell'area verde e alla conseguente duplicazione del conteggio della medesima area.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che la sentenza regionale era viziata da motivazione solo apparente, perché si era limitata a enunciare principi astratti senza applicarli al caso concreto e senza dare conto in modo intelligibile del percorso logico seguito, specie quanto alla contestata motivazione dell'avviso e alla questione dell'area verde/area di sedime.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge e di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente la censura di nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
impone la motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione determina nullità se la motivazione è solo apparente
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiede l'esposizione della motivazione della sentenza; la sua violazione ricorre in presenza di motivazione mancante, apparente o incomprensibile
art. 111, comma sesto, Cost.
fissa il "minimo costituzionale" della motivazione, oltre il quale il sindacato di legittimità non può spingersi alla verifica della mera sufficienza
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
invocato dalla ricorrente in relazione alla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento
invocato come norma sull'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
richiamato quale norma generale sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi
Massime di principio
- In cassazione è sindacabile solo il vizio di motivazione che integri una vera anomalia costituzionalmente rilevante, ossia mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione è apparente quando la sentenza contiene formule o richiami astratti che non consentono di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non permettono di comprendere perché la regola richiamata sia stata ritenuta applicabile o non applicabile al caso concreto.
- Nel processo tributario, l'obbligo di motivazione della sentenza richiede che il giudice si confronti con le specifiche allegazioni e difese delle parti e con il contenuto concreto della controversia; il mero richiamo a principi giurisprudenziali non è sufficiente se non è calato nella fattispecie decisa.
- Quando il giudice di merito omette di chiarire in modo intelligibile le ragioni del rigetto di uno specifico motivo di appello, la sentenza è nulla per motivazione apparente o incomprensibile.
- Se il primo motivo di ricorso investe un vizio di motivazione della sentenza e la sua fondatezza comporta la cassazione, i motivi ulteriori che presuppongono la validità della motivazione impugnata possono risultare assorbiti.
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