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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24360/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento del 24 marzo 2016, che faceva seguito a dieci cartelle esattoriali relative a crediti contributivi dell'INPS notificate tra febbraio 2007 e giugno 2010. Il Tribunale aveva dichiarato estinti per prescrizione i crediti azionati; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e richiamando Cass. SU n. 23397/2016. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell'art. 1, comma 197, della l. n. 145 del 2018, sostenendo che dopo l'iscrizione a ruolo la prescrizione dei crediti previdenziali sarebbe decennale; il contribuente non si è costituito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella o ad altri atti della riscossione determina solo l'irretrattabilità del credito, ma non comporta la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., salvo che il credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato. Ha inoltre precisato che il termine decennale invocato dall'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 riguarda il procedimento amministrativo di rimborso delle quote inesigibili e non il termine di prescrizione del credito, e che la norma del 2018 sul "riaffido" non incide sui crediti contributivi qui in esame. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    violazione e falsa applicazione

    è il vizio dedotto per censurare l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione dei crediti previdenziali e sulla riscossione

  • art. 20 d.lgs. n. 112 del 1999

    il termine decennale ivi previsto è riferito al procedimento amministrativo di rimborso delle quote inesigibili e non al termine di prescrizione del credito da riscuotere

  • art. 1, comma 197, l. n. 145 del 2018

    la disposizione sul "riaffido" in riscossione è irrilevante rispetto alla prescrizione del credito contributivo oggetto di causa

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999

    la scadenza del termine per opporsi alla cartella determina decadenza dall'impugnazione ma non conversione della prescrizione breve in decennale

  • art. 2953 c.c.

    si applica solo ai diritti accertati con sentenza passata in giudicato; non opera per la sola definitività della cartella non opposta

  • art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335 del 1995

    nel caso dei contributi previdenziali il termine prescrizionale resta quinquennale

  • Cass. SU n. 23397 del 2016

    la definitività della cartella non opposta non muta il regime prescrizionale del credito iscritto a ruolo, salvo giudicato

  • Cass. n. 11335 del 2019

    conferma che il termine dell'art. 20 d.lgs. n. 112/1999 non incide sulla prescrizione del credito

  • Cass. n. 11814 del 2020

    ribadisce che il termine decennale dell'art. 20 riguarda il rimborso delle quote inesigibili

  • Cass. n. 1826 del 2020

    esclude che l'art. 1, comma 197, l. n. 145 del 2018 incida sulla conversione della prescrizione dei crediti contributivi

Massime di principio

  • La mancata opposizione alla cartella di pagamento o ad altro atto della riscossione produce l'irretrattabilità del credito, ma non trasforma automaticamente in decennale la prescrizione breve eventualmente prevista dalla legge.
  • L'art. 2953 c.c. opera soltanto quando il diritto sia stato definitivamente accertato con un titolo giudiziale passato in giudicato; la mera definitività dell'atto amministrativo di riscossione non è sufficiente.
  • Per i crediti contributivi previdenziali, in assenza di giudicato e in presenza di una prescrizione speciale più breve, continua ad applicarsi il termine quinquennale previsto dalla disciplina di settore.
  • Le disposizioni sulla riscossione e sul subentro del nuovo concessionario non incidono sul diverso termine di prescrizione sostanziale del credito, quando esse regolano soltanto profili procedimentali o amministrativi.
  • L'interpretazione delle norme sulla riscossione deve distinguere tra decadenza dall'impugnazione dell'atto e prescrizione del credito, istituti che operano su piani diversi e non si confondono.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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