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Sentenza

Sentenza n. 9245/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina, prot. n.0000556 del 13.11.2024 di esclusione del ricorrente dalle Gps della Provincia di Latina per le classi di concorso ADMM-ADSS; nonché dei conseguenziali provvedimenti prot. n. 10643 del 14.11.2024 e n. 10981 del 25.11.2024 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "DON ANDREA SANTORO" PRIVERNO - LTIC84200V, aventi ad oggetto, per effetto dell’impugnato provvedimento di esclusione, la risoluzione del contratto a tempo determinato e la rettifica della convalida del punteggio; di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, richiamato negli atti impugnati e comunque lesivo degli interessi della ricorrente; - e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno e per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti utili al fine di tutelare il diritto del ricorrente. Anche previa declaratoria di nullità dell’art. 7 comma 12 dell’OM 88/2024.

Giustizia amministrativa202500362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalle GPS della provincia di Latina per le classi di concorso ADMM-ADSS, con conseguente risoluzione del contratto a tempo determinato e rettifica della convalida del punteggio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente candidato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva conseguito in Spagna la specializzazione sul sostegno e, prima di presentare la domanda di inserimento nelle GPS, aveva inoltrato al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'istanza di riconoscimento del titolo estero ai sensi del d.lgs. 206/2007. Nella domanda GPS aveva dichiarato il possesso del titolo e l'avvenuta presentazione dell'istanza di riconoscimento, ma non aveva allegato materialmente il titolo. L'Ufficio scolastico territoriale lo aveva escluso richiamando l'art. 7, comma 12, lett. a), dell'O.M. n. 88/2024, che imponeva, a pena di esclusione, la produzione dei titoli di studio conseguiti all'estero. Il ricorrente ha dedotto la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale, la nullità della disposizione regolamentare per contrasto con altre previsioni della stessa ordinanza e con il d.P.R. 445/2000, l'incompetenza funzionale dell'Ufficio scolastico nella valutazione del titolo estero, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e di valutazione. Ha inoltre dedotto l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione del soccorso istruttorio.

La decisione

Il TAR ha richiamato il proprio precedente, non appellato, che aveva annullato l'art. 7, comma 12, dell'O.M. n. 88/2024 nella parte rilevante. Ha ritenuto illegittima l'esclusione perché il titolo estero era già stato trasmesso al Ministero nell'ambito della precedente istanza di riconoscimento ed era quindi nella disponibilità dell'amministrazione procedente. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 241/1990 e dell'art. 43 del d.P.R. 445/2000, l'amministrazione deve acquisire d'ufficio i documenti e le informazioni già detenuti da altre amministrazioni o nella propria disponibilità, potendo richiedere all'interessato soltanto gli elementi necessari per reperirli. L'Ufficio scolastico territoriale, quale articolazione del Ministero, avrebbe dovuto acquisire direttamente il titolo già indicato nella domanda GPS, senza imporne una nuova produzione a pena di esclusione. Il ricorso è stato pertanto accolto e sono stati annullati gli atti di esclusione e quelli conseguenti, inclusa la risoluzione del contratto e la rettifica della convalida del punteggio. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 12, lett. a), O.M. n. 88/2024

    Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all’estero

    La disposizione non può fondare l'esclusione quando il titolo estero, già indicato dall'interessato, sia stato precedentemente trasmesso alla stessa amministrazione nell'ambito di un'istanza di riconoscimento e sia quindi nella disponibilità dell'amministrazione procedente.

  • art. 18, comma 2, l. 241/1990

    i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti

    L'amministrazione deve acquisire d'ufficio i documenti necessari all'istruttoria già in proprio possesso o detenuti istituzionalmente da altre amministrazioni, potendo chiedere all'interessato solo gli elementi indispensabili per reperirli.

  • art. 43 d.P.R. 445/2000

    le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato

    L'amministrazione non può esigere dall'interessato la nuova produzione di documenti già detenuti da una pubblica amministrazione, quando siano stati forniti gli elementi necessari per individuarli e acquisirli.

  • art. 7, comma 4, lett. e), O.M. n. 88/2024

    La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso quale norma con cui il comma 12 sarebbe in contrasto; il giudice definisce la controversia sulla base degli obblighi di acquisizione d'ufficio derivanti dalla l. 241/1990 e dal d.P.R. 445/2000.

  • art. 7, comma 10, O.M. n. 88/2024

    La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso quale norma con cui il comma 12 sarebbe in contrasto; il giudice definisce la controversia sulla base degli obblighi di acquisizione d'ufficio derivanti dalla l. 241/1990 e dal d.P.R. 445/2000.

  • art. 206 d.lgs. 206/2007

    Indicato quale base normativa dell'istanza ministeriale di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero.

Massime di principio

  • Quando un candidato dichiara un titolo conseguito all'estero e indica di averne già chiesto il riconoscimento alla stessa amministrazione, l'amministrazione non può escluderlo per la mancata allegazione materiale del titolo se questo è già nella propria disponibilità.
  • L'art. 18, comma 2, della l. 241/1990 impone l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari all'istruttoria già posseduti dall'amministrazione procedente o detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni; all'interessato possono essere richiesti soltanto gli elementi necessari per reperirli.
  • L'art. 43 del d.P.R. 445/2000 preclude all'amministrazione di onerare il privato della nuova produzione di dati o documenti già posseduti da una pubblica amministrazione, quando il privato abbia fornito gli elementi indispensabili per la loro individuazione.
  • Un ufficio territoriale appartenente alla medesima amministrazione ministeriale deve considerare, ai fini dell'istruttoria, i documenti già trasmessi all'amministrazione centrale e non può applicare automaticamente una clausola di esclusione per omessa allegazione senza previamente acquisirli d'ufficio.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàSoccorso istruttorio

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