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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33847/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società immobiliare)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio per euro 190.855,59, somma richiesta a titolo di quota di oneri consortili maturati al 30 giugno 2013 e riferiti a una convenzione di lottizzazione che prevedeva opere e servizi di urbanizzazione. La società ingiunta ha proposto opposizione sostenendo di non essere più tenuta a tali oneri dopo il trasferimento di parte dei terreni originariamente ricompresi nel consorzio. Il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto; la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che gli oneri non potessero gravare sulla società per spese deliberate quando essa non era più proprietaria dei beni e che la delibera assembleare del 3 maggio 2013 non fosse opponibile ai terzi. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 113 c.p.c. in relazione agli artt. 2, 18, 19 e 35 dello statuto consortile. Sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato le difese della società opposta, la quale non avrebbe negato in assoluto la qualità di proprietaria/consorziata ma solo per i terreni ceduti, e che non avesse correttamente valutato i contratti, dai quali risultava che la società rimaneva proprietaria di altre aree ricomprese nel consorzio; da ciò il ricorrente faceva discendere la permanenza della legittimazione a partecipare all’assemblea e dell’obbligo di pagamento degli oneri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure del consorzio miravano, in realtà, a contestare l’interpretazione delle domande ed eccezioni svolta dal giudice di merito e la ricostruzione delle risultanze probatorie, profili non deducibili come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.; tali doglianze, ove mai, avrebbero potuto essere veicolate solo entro i limiti del vizio motivazionale. Inoltre, la censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il testo delle clausole statutarie invocate, né aveva specificato in che modo la sentenza se ne fosse discostata. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    I canoni di interpretazione del contratto possono essere denunciati in cassazione solo deducendo specificamente come il giudice di merito se ne sia discostato; non basta invocarli in modo generico per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato nel motivo come parametro processuale, ma la Corte esclude che consenta di rimettere in discussione in cassazione l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    L’erronea interpretazione di domande ed eccezioni non integra violazione di legge ai sensi di questa norma, perché attiene alla concreta applicazione della disciplina al caso deciso.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla valutazione di fatto è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione previsti dalla norma vigente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È la norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione del fatto o sull’interpretazione delle difese di parte in una dedotta violazione di legge.
  • La Corte di cassazione non è giudice del fatto: non può riesaminare autonomamente le risultanze probatorie né sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
  • La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se il ricorrente riproduce il contenuto delle clausole rilevanti e indica puntualmente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di riportare nel ricorso i testi contrattuali o statutari la cui interpretazione si assume erronea.
  • La mancata specificazione del vizio denunciato e l’assenza di una critica puntuale alla motivazione del giudice di merito determinano l’inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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