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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06748/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia origina da una lite sulla proprietà di un lastrico solare di un fabbricato. In appello, la Corte territoriale aveva riconosciuto a due parti la proprietà condominiale del lastrico e aveva disposto la consegna di un duplicato della chiave del portone. Il ricorrente, quale avente causa di uno dei precedenti proprietari, ha poi proposto revocazione contro quella sentenza d’appello, deducendo: (1) la sopravvenuta scoperta di un atto notarile del 1928 che, a suo dire, attribuiva il lastrico alla proprietà esclusiva di un suo dante causa e che non aveva potuto produrre prima per causa non imputabile; (2) un errore di fatto della sentenza revocanda, che avrebbe supposto l’esistenza di un atto traslativo precedente al 1954 in modo inesistente. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il motivo di revocazione per documento nuovo perché nell’atto introduttivo non erano indicati il giorno della scoperta o del ritrovamento e le relative prove, e ha ritenuto infondato il motivo per errore di fatto. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha censurato: la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c. e dell’art. 395 n. 3 c.p.c. per avere la Corte escluso l’ammissibilità della revocazione sul documento ritrovato; la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; l’omesso esame del fatto decisivo della scoperta del documento il 5 febbraio 2013; e la violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. per avere negato l’errore revocatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha affermato, in via preliminare, che il ricorso per cassazione contro la sentenza resa sulla revocazione è ammissibile anche se il precedente ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito era stato dichiarato improcedibile e la revocazione contro tale esito era stata dichiarata inammissibile. Nel merito, ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi: la sentenza impugnata era motivata in modo sufficiente e non apparente; il successore a titolo particolare soggiace alle preclusioni maturate dal dante causa e non può giovarsi, solo per il fatto dell’intervento successivo, dell’ignoranza del documento; in materia di revocazione per documento decisivo, l’atto introduttivo deve indicare e provare la data della scoperta o del ritrovamento, a pena di inammissibilità. Ha inoltre escluso l’errore di fatto revocatorio, perché la pretesa esistenza di un atto antecedente al 1954 era stata oggetto di valutazione e discussione nel giudizio di merito e non integra un’erronea percezione degli atti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato; è stata invece respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. per mancanza di prova di mala fede o colpa grave.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    documento decisivo ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza

    La revocazione straordinaria per documento decisivo è ammissibile solo se la parte dimostra l’impossibilità non imputabile di produrre il documento nel giudizio di merito, la decisività del documento e, nell’atto introduttivo, la data della scoperta o del ritrovamento e le prove di tali circostanze, a pena di inammissibilità.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Non ricorre quando il punto controverso è stato oggetto di discussione e di valutazione nel giudizio di merito; l’errore revocatorio presuppone una falsa percezione degli atti o documenti, non una valutazione erronea delle risultanze processuali o delle presunzioni tratte dal giudice.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    Regola il rapporto tra giudizio di revocazione e giudizio di cassazione, ma non comporta che l’impugnazione della sentenza resa sulla revocazione resti travolta automaticamente dall’esito del ricorso per cassazione contro la sentenza di appello.

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza passa in giudicato formale solo quando non è più soggetta ai mezzi di impugnazione indicati dalla norma; la tempestiva proposizione della revocazione impedisce il passaggio in giudicato formale della sentenza impugnata.

  • art. 111 c.p.c.

    Il successore a titolo particolare nel diritto controverso assume la medesima posizione processuale del dante causa e ne subisce le preclusioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La doglianza per omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile nei limiti propri del vizio motivazionale e non può essere usata per rimettere in discussione valutazioni di merito già compiute.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è esclusa quando la sentenza contenga argomentazioni idonee a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata richiede la prova della mala fede o della colpa grave della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1117 c.c.

    È richiamato nel contesto della controversia sulla proprietà del lastrico solare e sulla presunzione di condominialità, ma la decisione esclude che il relativo tema integri un errore di fatto revocatorio.

  • artt. 1362, 1363 e 1369 c.c.

    Sono richiamati dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione dell’atto di citazione in revocazione, ma la Corte ritiene infondata la doglianza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione per documento decisivo, la parte deve allegare e dimostrare nell’atto introduttivo non solo la decisività del documento e la non imputabilità della sua precedente mancata produzione, ma anche il giorno della scoperta o del ritrovamento e le prove di tali circostanze; la mancanza di tali indicazioni comporta inammissibilità del motivo.
  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso subentra nella posizione processuale del dante causa e non può invocare, per sé solo, la sopravvenuta acquisizione del bene o la tardiva conoscenza del processo per superare le preclusioni già maturate.
  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non sussiste quando il fatto asseritamente erroneamente percepito è stato oggetto di discussione e valutazione nel giudizio di merito; non è censurabile in revocazione l’apprezzamento del giudice sulle prove e sulle presunzioni.
  • La sentenza è affetta da motivazione apparente solo se non consente di comprendere l’iter logico-giuridico decisorio; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a escludere la nullità.
  • La proposizione tempestiva della revocazione impedisce il passaggio in giudicato formale della sentenza impugnata e consente l’impugnazione per cassazione della decisione resa sulla revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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