Ordinanza n. 3263/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli, depositata in data 30/4/2021 n. 2879
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata corresponsione di € 200,00, oltre accessori di legge, dovuti a titolo di spese di lite in esecuzione di una sentenza del TAR Campania
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 2879 del 30 aprile 2021, limitatamente al pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore. Nel giudizio è emerso che la sentenza aveva già previsto, in caso di mancata ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione. Il ricorrente ha quindi contestato la mancata esecuzione del giudicato; il Collegio ha rilevato che, una volta intervenuta la sostituzione dell'amministrazione mediante commissario ad acta, le doglianze relative all'omissione esecutiva devono essere rivolte nei confronti dell'attività o dell'inerzia del commissario, mediante reclamo nell'ambito del medesimo giudizio di ottemperanza. Il ricorso è stato pertanto interpretato, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, come reclamo avverso la mancata esecuzione da parte del commissario ad acta. Tuttavia, è stata rilevata l'applicabilità della sospensione automatica prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, per i giudizi di ottemperanza relativi a somme liquidate ai sensi della medesima legge.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio, senza pronunciarsi definitivamente sui profili processuali, sul merito della mancata esecuzione e sulle spese. Il Collegio ha ritenuto che il riferimento legislativo ai giudizi di ottemperanza comprenda anche le fasi incidentali relative all'omessa, incompleta o inesatta esecuzione del giudicato, inclusa la contestazione dell'inerzia del commissario ad acta. La sospensione opera automaticamente decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della legge n. 207/2024, avvenuta il 1° gennaio 2025, e si protrae sino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione.
Norme richiamate
«l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza possa scaturire [...] nei casi in cui l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza»
L'ottemperanza è esperibile contro l'inottemperanza o l'elusione del giudicato imputabile all'amministrazione primariamente responsabile dell'esecuzione.
Consente la nomina del commissario ad acta per la sostituzione dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato.
art. 114, commi 1, 5 e 6, c.p.a.
«le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni»
Dopo la nomina del commissario ad acta, le contestazioni relative ai suoi atti o alla sua inerzia sono trattate dal giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna al giudizio.
Costituisce, unitamente alla norma speciale, la base processuale per disporre la sospensione del giudizio.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
«per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»
Introduce una sospensione automatica biennale dei giudizi di ottemperanza, comprendendo anche le fasi incidentali relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le contestazioni relative alla mancata o inesatta esecuzione non possono essere imputate all'amministrazione sostituita, ma devono essere proposte contro l'attività o l'inerzia del commissario mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza.
- In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente qualificato come ottemperanza può essere interpretato come reclamo avverso l'omessa esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta, quando il contenuto sostanziale della domanda corrisponda a tale contestazione.
- La sospensione automatica biennale prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza relativi a somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 comprende anche le fasi incidentali del giudizio concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
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