Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento per euro 610.028,92 relativa a prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, nonché gli atti presupposti e il residuo ruolo AGEA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’intimazione di pagamento notificata il 23 aprile 2026, relativa alla cartella AGEA del 16 marzo 2015 e ai prelievi latte dei periodi 1995/1996, 1996/1997 e 2001/2002. Sono stati contestati anche l’iscrizione a ruolo, il ruolo posto a base della cartella e il residuo ruolo emesso da AGEA ai sensi del d.l. n. 27/2019, convertito dalla l. n. 44/2019, e del decreto ministeriale 22 gennaio 2020. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge, quale profilo cautelare rilevante, la possibile prescrizione della pretesa creditoria di AGEA portata in riscossione da ADER. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire la documentazione relativa agli atti di accertamento e imputazione dei prelievi, alle cartelle e intimazioni eventualmente successive, alle notifiche e agli atti interruttivi della prescrizione, comprese eventuali istanze di rateazione; ha inoltre richiesto informazioni su eventuali compensazioni con contributi PAC o altri contributi europei e sul contenzioso eventualmente instaurato in relazione alla pretesa e agli atti di riscossione. Anche il ricorrente è stato onerato di depositare una memoria sul contenzioso eventualmente intervenuto.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia della cartella di pagamento impugnata. Ha ravvisato, allo stato degli atti e sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, il fumus boni iuris con riguardo alla possibile prescrizione della pretesa creditoria, valorizzando anche la mancata costituzione di AGEA e ADER. Il Collegio ha tuttavia evidenziato la complessità della controversia e la necessità di un approfondimento nel merito. Ha disposto incombenti istruttori a carico di AGEA e ADER, che dovranno depositare entro il 30 settembre 2026 una relazione sui fatti e la documentazione indicata nell’ordinanza, e a carico del ricorrente, tenuto a depositare entro lo stesso termine una memoria sul contenzioso relativo alla pretesa e agli atti successivi. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 12 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del dovere delle parti di cooperare alla realizzazione della ragionevole durata del processo, anche mediante la completezza dell’istruttoria.

  • art. 88 c.p.c.

    È richiamato quale espressione del dovere di leale collaborazione delle parti, posto a fondamento degli ordini istruttori rivolti anche al ricorrente.

  • d.l. n. 27/2019, convertito dalla l. n. 44/2019

    È indicato quale fonte normativa del residuo ruolo AGEA posto a base della pretesa portata in riscossione.

  • Decreto del Ministero delle Finanze 22 gennaio 2020

    È indicato quale ulteriore fonte dell’emissione del residuo ruolo AGEA posto a base dell’intimazione impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la possibile prescrizione della pretesa creditoria azionata dall’amministrazione può integrare il fumus boni iuris quando la documentazione disponibile non consenta di ricostruire con certezza gli atti interruttivi della prescrizione.
  • Quando la verifica della prescrizione dipende dalla ricostruzione della sequenza degli atti di accertamento, notificazione, riscossione e rateizzazione, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia dell’atto impugnato e disporre contestualmente incombenti istruttori per acquisire la documentazione necessaria alla decisione di merito.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione resistente, unitamente alla documentazione prodotta dal ricorrente e alla non immediata ricostruibilità della pretesa, può essere valorizzata nella valutazione cautelare del fumus boni iuris, senza determinare anticipatamente la decisione sul merito.
  • Il dovere di leale collaborazione e di cooperazione alla ragionevole durata del processo può giustificare ordini istruttori rivolti sia alle amministrazioni sia alla parte privata, quando la ricostruzione completa dei fatti e degli eventuali contenziosi pregressi sia necessaria per decidere la controversia.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.