Ordinanza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento per euro 610.028,92 relativa a prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, nonché gli atti presupposti e il residuo ruolo AGEA
Esito
Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’intimazione di pagamento notificata il 23 aprile 2026, relativa alla cartella AGEA del 16 marzo 2015 e ai prelievi latte dei periodi 1995/1996, 1996/1997 e 2001/2002. Sono stati contestati anche l’iscrizione a ruolo, il ruolo posto a base della cartella e il residuo ruolo emesso da AGEA ai sensi del d.l. n. 27/2019, convertito dalla l. n. 44/2019, e del decreto ministeriale 22 gennaio 2020. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge, quale profilo cautelare rilevante, la possibile prescrizione della pretesa creditoria di AGEA portata in riscossione da ADER. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire la documentazione relativa agli atti di accertamento e imputazione dei prelievi, alle cartelle e intimazioni eventualmente successive, alle notifiche e agli atti interruttivi della prescrizione, comprese eventuali istanze di rateazione; ha inoltre richiesto informazioni su eventuali compensazioni con contributi PAC o altri contributi europei e sul contenzioso eventualmente instaurato in relazione alla pretesa e agli atti di riscossione. Anche il ricorrente è stato onerato di depositare una memoria sul contenzioso eventualmente intervenuto.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia della cartella di pagamento impugnata. Ha ravvisato, allo stato degli atti e sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, il fumus boni iuris con riguardo alla possibile prescrizione della pretesa creditoria, valorizzando anche la mancata costituzione di AGEA e ADER. Il Collegio ha tuttavia evidenziato la complessità della controversia e la necessità di un approfondimento nel merito. Ha disposto incombenti istruttori a carico di AGEA e ADER, che dovranno depositare entro il 30 settembre 2026 una relazione sui fatti e la documentazione indicata nell’ordinanza, e a carico del ricorrente, tenuto a depositare entro lo stesso termine una memoria sul contenzioso relativo alla pretesa e agli atti successivi. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 12 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
art. 2, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento del dovere delle parti di cooperare alla realizzazione della ragionevole durata del processo, anche mediante la completezza dell’istruttoria.
art. 88 c.p.c.
È richiamato quale espressione del dovere di leale collaborazione delle parti, posto a fondamento degli ordini istruttori rivolti anche al ricorrente.
d.l. n. 27/2019, convertito dalla l. n. 44/2019
È indicato quale fonte normativa del residuo ruolo AGEA posto a base della pretesa portata in riscossione.
Decreto del Ministero delle Finanze 22 gennaio 2020
È indicato quale ulteriore fonte dell’emissione del residuo ruolo AGEA posto a base dell’intimazione impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la possibile prescrizione della pretesa creditoria azionata dall’amministrazione può integrare il fumus boni iuris quando la documentazione disponibile non consenta di ricostruire con certezza gli atti interruttivi della prescrizione.
- Quando la verifica della prescrizione dipende dalla ricostruzione della sequenza degli atti di accertamento, notificazione, riscossione e rateizzazione, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia dell’atto impugnato e disporre contestualmente incombenti istruttori per acquisire la documentazione necessaria alla decisione di merito.
- La mancata costituzione dell’amministrazione resistente, unitamente alla documentazione prodotta dal ricorrente e alla non immediata ricostruibilità della pretesa, può essere valorizzata nella valutazione cautelare del fumus boni iuris, senza determinare anticipatamente la decisione sul merito.
- Il dovere di leale collaborazione e di cooperazione alla ragionevole durata del processo può giustificare ordini istruttori rivolti sia alle amministrazioni sia alla parte privata, quando la ricostruzione completa dei fatti e degli eventuali contenziosi pregressi sia necessaria per decidere la controversia.
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