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Ordinanza

Ordinanza n. 1139/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo all'ampliamento e alla gestione di una discarica per rifiuti inerti, comprensivo di VIA e autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 d.lgs. 152/2006, nonché gli atti presupposti e la successiva voltura dell'autorizzazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il PAUR rilasciato dalla Provincia di Verona a favore di un'impresa privata per l'ampliamento di una discarica di rifiuti inerti nel Comune di Caprino Veronese. Sono stati contestati anche il provvedimento di VIA, i verbali e i pareri del Comitato Tecnico Provinciale e della Conferenza di servizi, la successiva voltura del PAUR a favore di una società cooperativa, nonché alcuni pareri regionali e l'art. 16, comma 3, delle Norme Tecniche del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali, nella parte ritenuta interpretabile in contrasto con l'art. 32 della legge regionale Veneto n. 3/2000. Il testo dell'ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia che la definizione della controversia dipende dall'esito di giudizi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha sospeso il processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità necessaria: la decisione del ricorso dipende dalla definizione di giudizi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato. La sospensione opera fino alle pronunce del Consiglio di Stato. Ai fini della prosecuzione, le parti costituite dovranno presentare istanza di fissazione dell'udienza dopo aver avuto conoscenza della cessazione della causa di sospensione; in mancanza, il ricorso potrà essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 80 c.p.a. Non è stata assunta alcuna decisione sul merito della legittimità degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Individua il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale impugnato, comprendente i titoli e gli atti necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il provvedimento di valutazione di impatto ambientale impugnato.

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

  • art. 79 c.p.a.

    Consente la sospensione del processo amministrativo nei casi previsti dalla legge, qui applicata in presenza di una controversia pregiudiziale pendente dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla definizione di altra causa.

  • art. 80 c.p.a.

    Impone, ai fini della prosecuzione dopo la cessazione della causa di sospensione, la presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro i termini applicabili, con possibile dichiarazione di estinzione in caso di omissione.

  • art. 32 l.r. Veneto n. 3/2000

    È indicato come parametro normativo rispetto al quale le ricorrenti contestano l'interpretazione dell'art. 16, comma 3, delle Norme Tecniche del piano regionale dei rifiuti.

  • art. 16, comma 3, Norme Tecniche del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali

    È impugnato nella parte in cui potrebbe essere interpretato in difformità dall'art. 32 della legge regionale Veneto n. 3/2000.

Massime di principio

  • Quando la decisione di un ricorso amministrativo dipende in modo necessario dall'esito di altra controversia pendente dinanzi al Consiglio di Stato, il giudice amministrativo può sospendere il processo ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione della causa pregiudiziale.
  • La sospensione necessaria del processo non definisce il merito delle censure rivolte contro i provvedimenti amministrativi, ma determina un arresto temporaneo del giudizio in attesa della decisione della controversia pregiudiziale.
  • Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del giudizio sospeso richiede la presentazione, da parte delle parti costituite, di un'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato estinto.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàRifiutiGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzione

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