Ordinanza n. 1145/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per l'ampliamento di una discarica per rifiuti inerti, con i provvedimenti VIA, autorizzativi e presupposti connessi
Esito
La controversia
L’associazione ambientalista ha impugnato il PAUR rilasciato dalla Provincia di Verona a favore di un’operatrice del settore dei rifiuti per l’ampliamento di una discarica per rifiuti inerti, nonché la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, le prescrizioni autorizzative, gli atti della conferenza di servizi e del Comitato Tecnico Provinciale VIA, la successiva voltura del PAUR e alcuni pareri regionali e disposizioni tecniche del piano regionale per la gestione dei rifiuti. Il TAR non esamina i motivi di ricorso, poiché la definizione della controversia dipende dalla decisione del Consiglio di Stato nei giudizi R.G. n. 6272/2025 e R.G. n. 6277/2025.
La decisione
Il TAR ha sospeso il processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità necessaria: la decisione del presente ricorso dipende dalla definizione dei giudizi pendenti davanti al Consiglio di Stato. Ha precisato che, cessata la causa della sospensione, le parti costituite dovranno presentare istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 80 c.p.a.; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto. Non sono stati decisi nel merito i motivi di impugnazione.
Norme richiamate
art. 79 c.p.a.
Il processo è sospeso ai sensi dell’art. 79 cod. proc. amm.
Consente la sospensione del processo amministrativo nei casi previsti dalla legge; nel caso concreto è applicato insieme all’art. 295 c.p.c. per la pendenza di giudizi la cui decisione è pregiudiziale.
art. 295 c.p.c.
sussistano i presupposti per procedere, ai sensi degli artt. 79 del c.p.a. e 295 c.p.c., alla sospensione del processo
Fondamento della sospensione necessaria quando la decisione della controversia dipende dalla definizione di altra causa pendente.
art. 80 c.p.a.
le parti costituite hanno l’onere di presentare istanza di fissazione d’udienza successivamente alla conoscenza della cessazione della causa della sospensione
Impone, per la prosecuzione del giudizio sospeso, la presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza; l’omissione comporta l’estinzione del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo è disposta la sospensione necessaria quando la decisione della controversia dipende dalla definizione di altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo e sussiste quindi un rapporto di pregiudizialità rilevante ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.
- Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del processo amministrativo sospeso richiede, ai sensi dell’art. 80 c.p.a., la presentazione di un’istanza di fissazione dell’udienza da parte delle parti costituite; in mancanza, il ricorso è soggetto a estinzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1139/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1144/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1150/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →