Ordinanza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo sulla prova scritta dell'esame di abilitazione forense e conseguente esclusione dalle prove orali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della I Sottocommissione per gli esami di avvocato, nella parte in cui la prova scritta della sessione 2025 è stata valutata negativamente mediante un voto numerico accompagnato da sintetica motivazione, nonché il conseguente provvedimento di inidoneità e di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti. Le censure, per quanto emerge dall'ordinanza, contestavano la valutazione dell'elaborato, prospettandone la sufficienza sulla base di una lettura alternativa del contenuto e dei criteri di giudizio, nonché una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la valutazione fosse illogica e non coerente con gli elementi valorizzabili del proprio elaborato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Ha affermato che la valutazione della prova scritta dell'esame di abilitazione forense costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore macroscopico. Nel caso concreto, le censure sono state ritenute prevalentemente dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito dell'elaborato, mediante la sostituzione della valutazione del candidato a quella della Commissione, senza la dimostrazione di vizi immediatamente rilevabili. Anche la dedotta disparità di trattamento non è stata ritenuta supportata da allegazioni idonee a dimostrare un'evidente e irragionevole disomogeneità valutativa. Non è stata quindi concessa la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata respinta per l'insussistenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La valutazione delle prove scritte nell'esame di abilitazione alla professione forense costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della commissione e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore macroscopico.
- Non è ammissibile utilizzare il giudizio amministrativo per ottenere una rivalutazione sostitutiva dell'elaborato, fondata sulla diversa lettura che il candidato attribuisce ai contenuti della propria prova e ai criteri di valutazione.
- La contestazione della disparità di trattamento nella valutazione di prove concorsuali o abilitanti deve essere sostenuta da elementi idonei a dimostrare con evidenza immediata un'irragionevole disomogeneità valutativa; allegazioni generiche o una diversa valutazione del proprio elaborato non sono sufficienti ai fini cautelari.
- In sede cautelare, la mancata evidenziazione di vizi macroscopici o ictu oculi rilevabili nella valutazione tecnica esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere il provvedimento di non ammissione alle prove successive.
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