Ordinanza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento per euro 1.039.883,73 relativa a prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, fondata su cartelle di pagamento del 2015 e del 2021 e sui relativi ruoli AGEA
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola)
Prevale il privato
La controversia
La società agricola ha impugnato, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, l’intimazione di pagamento ricevuta via PEC il 13 aprile 2026, con la quale le era stato richiesto il pagamento entro cinque giorni della somma complessiva di euro 1.039.883,73 per prelievi latte relativi a diversi periodi, nonché interessi e oneri di riscossione. L’impugnazione è stata estesa agli atti presupposti e connessi, comprese le cartelle di pagamento notificate nel 2015 e nel 2021, i ruoli AGEA e, per la cartella del 2015, il residuo ruolo formato ai sensi del d.l. n. 27/2019 e del decreto ministeriale 22 gennaio 2020. La ricorrente ha dedotto, sulla base della documentazione prodotta, la possibile prescrizione della pretesa creditoria di AGEA. Il TAR ha rilevato inoltre la necessità di acquisire documentazione sugli atti di accertamento e imputazione dei prelievi, sulle notificazioni e sugli eventuali atti interruttivi della prescrizione, comprese eventuali istanze di rateazione; sulla possibile compensazione con contributi PAC o altri contributi europei; nonché sui contenziosi eventualmente instaurati riguardo all’imputazione dei prelievi o agli atti di riscossione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, allo stato degli atti e anche in considerazione della mancata costituzione di AGEA e ADER, un fumus boni iuris con riguardo alla possibile prescrizione della pretesa creditoria portata in riscossione. Considerata tuttavia la complessità della controversia, il Collegio ha rinviato l’approfondimento alla fase di merito e ha disposto incombenti istruttori. AGEA e ADER dovranno depositare entro il 30 settembre 2026 una relazione sui fatti e la documentazione relativa agli atti di accertamento, alle cartelle e intimazioni, alle notificazioni, agli atti interruttivi della prescrizione, alle eventuali rateazioni, alle compensazioni con contributi PAC o europei e ai contenziosi concernenti la posizione dell’azienda agricola. Anche la ricorrente dovrà depositare, entro il medesimo termine, una memoria informativa sugli eventuali contenziosi relativi all’imputazione dei prelievi e agli atti successivi. In accoglimento dell’istanza cautelare, il TAR ha sospeso l’efficacia della cartella di pagamento impugnata, ha fissato l’udienza pubblica di merito al 12 novembre 2026 e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha accolto la sospensione in presenza di un possibile fumus boni iuris relativo alla prescrizione della pretesa.
art. 88 c.p.c.
Il dovere di leale collaborazione delle parti è stato richiamato quale fondamento dell’ordine rivolto anche alla ricorrente di fornire informazioni sul contenzioso eventualmente instaurato.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il dovere di cooperazione per la realizzazione della ragionevole durata del processo è stato valorizzato per giustificare la completezza degli adempimenti istruttori posti a carico delle parti.
d.l. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 44/2019
La normativa è richiamata quale base del residuo ruolo AGEA posto a fondamento della cartella relativa ai prelievi latte.
decreto del Ministero delle Finanze 22 gennaio 2020
Il decreto è richiamato quale ulteriore base del residuo ruolo AGEA relativo alla cartella del 2015.
Massime di principio
- In sede cautelare, la possibile prescrizione della pretesa creditoria amministrativa, quando risulti plausibile sulla base della documentazione disponibile e l’amministrazione creditrice non si sia costituita, integra un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione dell’atto di riscossione, ferma la necessità di un approfondimento nel merito.
- Quando la verifica della prescrizione dipende dalla ricostruzione della sequenza degli atti di accertamento, notificazione e riscossione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di depositare gli atti e le prove delle notificazioni, nonché ogni eventuale atto interruttivo, comprese le istanze di rateazione.
- Gli incombenti istruttori possono riguardare anche compensazioni tra il credito azionato e contributi pubblici eventualmente spettanti al debitore, qualora tale circostanza sia rilevante per ricostruire l’effettiva posizione debitoria.
- Il dovere di leale collaborazione e di cooperazione processuale impone anche alla parte privata di fornire una ricostruzione completa degli eventuali giudizi già instaurati sugli atti presupposti o successivi, quando tale informazione sia necessaria per definire il quadro controverso e assicurare la ragionevole durata del processo.
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