Cassazione Civile, Ordinanza n. 33152/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da due confinanti, che lamentavano che la proprietaria del fondo adiacente avesse eseguito trasformazioni e un aumento di volumetria sul proprio immobile in violazione di una clausola contenuta nell'atto di acquisto del convenuto, che vietava nuove costruzioni a distanza inferiore a quattro metri dal confine. Gli attori chiedevano l'arretramento dei manufatti e il risarcimento del danno; la convenuta proponeva domanda riconvenzionale per l'arretramento di alcune opere degli attori e il risarcimento dei danni. Il tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva solo in parte la riconvenzionale; la corte d'appello, invece, accoglieva parzialmente il gravame della parte attrice originaria e condannava la convenuta ad arretrare la sopraelevazione a quattro metri dal confine. In cassazione la soccombente deduceva, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 879, comma 2, e 905 c.c., sostenendo che la presenza di una strada pubblica tra le proprietà rendeva inapplicabili le norme sulle distanze e faceva prevalere il vincolo contrattuale, e dall'altro l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando l'effettiva distanza tra i fondi e l'asserita proprietà di una striscia di terreno interposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha rilevato che la ricorrente, nelle more del termine lungo, aveva anche proposto giudizio di revocazione avverso la sentenza d'appello; la notificazione dell'atto di citazione per revocazione equivale alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione, salvo sospensione del termine ex art. 398, comma 4, c.p.c. Poiché la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza di sospensione del termine per ricorrere per cassazione, e il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, esso era intempestivo. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità delle norme sulle distanze rispetto alle costruzioni fronteggianti strade pubbliche; la Corte non esamina il merito della censura perché assorbita dall'inammissibilità per tardività.
invocato come norma sulle distanze tra costruzioni e fondi finitimi; la censura resta non scrutinata nel merito per tardività del ricorso.
richiamato quale parametro per contestare la valutazione del fatto e delle prove; la censura non è esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
richiamato quale parametro sulla valutazione delle prove; la censura non è esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
il ricorso è dichiarato tardivo perché notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione dell'atto di citazione per revocazione.
richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso come inammissibile.
la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione opera solo se il giudice della revocazione la concede; nel caso concreto l'istanza era stata rigettata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- Quando sia stata proposta revocazione, la tempestività del ricorso per cassazione va verificata anche rispetto al termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione, salvo che il giudice della revocazione abbia sospeso il termine per ricorrere in cassazione ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.
- Se il giudice della revocazione rigetta l'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, il successivo ricorso notificato oltre il termine breve è inammissibile per tardività.
- In sede di legittimità, il mancato rispetto del termine breve assorbe l'esame dei motivi di ricorso, che restano non scrutinati nel merito.
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