Cassazione Civile, Ordinanza n. 24253/2025 del 31/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal recupero di un maggior contributo unificato nel processo amministrativo, conseguente alla proposizione di motivi aggiunti. La parte ricorrente aveva sostenuto che, con i motivi aggiunti depositati dinanzi al TAR, non fosse stato ampliato l'oggetto del giudizio: il capitolato tecnico sarebbe stato solo un riepilogo di norme già contenute nel disciplinare di gara, e la lettera di invito alle compagnie assicurative non costituirebbe un nuovo atto autonomamente impugnato. La sentenza impugnata aveva invece ritenuto che l'impugnazione del capitolato tecnico e dei successivi atti avesse introdotto un fatto nuovo e diverso, ampliando il petitum e la causa petendi, con conseguente debenza di un ulteriore contributo unificato. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 43 d.lgs. n. 104 del 2010, deducendo che la CTR non avrebbe applicato il corretto criterio distintivo tra mera integrazione difensiva e vero ampliamento dell'oggetto del giudizio, fondato sul rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse viziata perché aveva fondato la debenza del contributo unificato sulla sola autonomia formale e sostanziale degli atti impugnati, senza accertare se i motivi aggiunti avessero determinato un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia e senza verificare l'eventuale rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra gli atti.
Norme richiamate
art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002
Per stabilire se sia dovuto un ulteriore contributo unificato per motivi aggiunti nel processo amministrativo occorre verificare se i nuovi motivi comportino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia.
art. 43 d.lgs. n. 104 del 2010
I motivi aggiunti rilevano ai fini del contributo unificato solo se determinano un ampliamento dell'oggetto del giudizio; non è decisiva la sola autonomia formale degli atti impugnati.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di contributo unificato nel processo amministrativo, la debenza di un ulteriore importo per motivi aggiunti non dipende dalla mera distinzione formale o sostanziale tra gli atti impugnati, ma richiede un accertamento concreto sull'effettivo ampliamento dell'oggetto del giudizio.
- Per stabilire se i motivi aggiunti siano soggetti a ulteriore contributo unificato, il giudice deve verificare se essi introducano provvedimenti autonomamente lesivi, con connessione solo fattuale, oppure se si pongano in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con l'atto originario, in una connessione forte di cause.
- Non è sufficiente che il nuovo atto impugnato sia diverso dal precedente: occorre che, tramite i motivi aggiunti, si modifichino petitum e causa petendi in modo considerevole.
- La decisione sulla debenza del contributo unificato per motivi aggiunti deve basarsi su un giudizio sostanziale sulla struttura della controversia, e non su un criterio meramente nominalistico o formale.
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