Cassazione Civile, Ordinanza n. 08304/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I titolari di un certificato di deposito scaduto chiedevano la restituzione del capitale e degli interessi, assumendo che il rapporto fosse divenuto "dormiente" e richiamando la disciplina del d.P.R. n. 116/2007 sull'obbligo dell'intermediario di informare il titolare della possibilità di impartire disposizioni per evitare l'estinzione del rapporto. La banca eccepiva la prescrizione e, in subordine, sosteneva che il capitale fosse già stato rimborsato e reinvestito in due ulteriori certificati di deposito, poi anch'essi estinti. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo tardiva o incompatibile la prescrizione dedotta dalla banca. La Corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione della banca, ritenendo prescritta la pretesa perché proposta oltre dieci anni dopo la scadenza del certificato e affermando che l'eccezione di prescrizione non è incompatibile con la difesa, svolta in via subordinata, di avvenuto adempimento. I ricorrenti hanno quindi dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che l'allegazione dell'avvenuto pagamento sarebbe incompatibile con l'eccezione di prescrizione e assimilabile a un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione; 2) violazione delle regole sull'onere della prova, lamentando che la Corte d'appello avrebbe ritenuto provato il rimborso del capitale invertendo l'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la rinuncia tacita alla prescrizione richiede un comportamento del debitore oggettivamente, assolutamente e inequivocamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, accertamento riservato al giudice di merito. Ha distinto nettamente la rinuncia tacita dalla mera difesa di adempimento e dal riconoscimento di debito, osservando che, nel caso concreto, la banca aveva eccepito la prescrizione in via principale e solo subordinatamente l'adempimento, sicché il suo comportamento processuale non aveva significato abdicativo univoco. Conseguentemente, il secondo motivo, relativo alla prova dell'avvenuto rimborso, è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato insieme alle norme sulla prescrizione per il quadro generale dell'estinzione del diritto per inerzia del titolare
la rinuncia alla prescrizione può essere esercitata solo dopo il maturare della prescrizione
la prescrizione può essere rinunciata anche tacitamente, quando il comportamento del debitore sia incompatibile con la volontà di avvalersene
il riconoscimento del debito è figura distinta dalla rinuncia alla prescrizione e rileva come atto idoneo a interrompere la prescrizione
termine di prescrizione ordinaria richiamato dai ricorrenti
richiamato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell'onere della prova sull'adempimento
richiamato dai ricorrenti per denunciare la valutazione della prova da parte del giudice di merito
richiamato dai ricorrenti nel censurare l'accertamento dell'avvenuta restituzione delle somme depositate
richiamato dai ricorrenti nel medesimo motivo sulla prova del pagamento e dell'adempimento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La rinuncia tacita alla prescrizione richiede un comportamento del debitore incompatibile in modo oggettivo, assoluto e inequivoco con la volontà di avvalersi della prescrizione; la relativa verifica è riservata al giudice di merito.
- La mera difesa di aver già adempiuto l'obbligazione, quando sia formulata in via subordinata rispetto all'eccezione di prescrizione, non integra di per sé rinuncia tacita alla prescrizione.
- Il riconoscimento di debito e la rinuncia alla prescrizione sono istituti distinti: il primo presuppone la consapevolezza del debito ed è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione; la seconda presuppone invece che la prescrizione sia già maturata e comporta una volontà abdicativa del diritto a farla valere.
- In sede di legittimità non è sindacabile, se congruamente motivato, l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza di una condotta univoca di rinuncia tacita alla prescrizione.
- Quando il primo motivo è infondato e la decisione di merito è corretta sul punto assorbente della prescrizione, restano assorbite le censure ulteriori sull'adempimento e sulla prova del pagamento.
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