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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10506/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Alcuni soggetti avevano convenuto in giudizio l'Agenzia del Demanio e il Consorzio di Bonifica chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà di determinati terreni con annesso fabbricato. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo il bene inusucapibile perché appartenente al demanio; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto osservando che non era stata provata la concreta consistenza catastale dei beni, la loro precisa ubicazione e l'epoca di inizio del possesso, e che la domanda era rimasta generica. Il ricorso per cassazione è stato affidato a tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere i giudici di merito trascurato che la natura non demaniale del bene sarebbe stata allegata sin dall'inizio e non specificamente contestata; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita erronea valutazione delle prove sulla natura demaniale del bene; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'allegato F dell'art. 22 della l. 22 marzo 1865, per pretesa inversione dell'onere della prova, che il ricorrente assumeva gravare sull'Agenzia del Demanio quanto alla natura demaniale del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio della decisione di merito, fondata non su una pretesa inversione dell'onere probatorio ma sul difetto di prova dei presupposti dell'usucapione, che incombevano sulla parte attrice. La Corte ha osservato che i motivi si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, inammissibile in sede di legittimità; ha inoltre escluso vizi di motivazione apparente o manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la sola diversa lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove e la scelta della fonte probatoria più attendibile appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili come revisione del fatto

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i presupposti dell'usucapione grava sulla parte che la invoca

  • allegato F dell'art. 22 della Legge 22 marzo 1865

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tesi sull'onere probatorio, ma ritenuto irrilevante rispetto al difetto di prova dei presupposti dell'usucapione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge, ma le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del fatto

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità processuale, ma la censura non evidenziava alcun vizio processuale decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito o di diversa valutazione delle prove già apprezzate dal giudice di appello.
  • La parte che agisce per usucapione deve allegare e provare in modo specifico i presupposti dell'acquisto a titolo originario, inclusi l'individuazione dei beni, la loro collocazione e il possesso ultraventennale utile.
  • La mancata specifica contestazione di un profilo fattuale non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi della propria domanda quando la decisione di merito è fondata sul difetto di tale prova.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, poiché la selezione e la valutazione delle prove sono riservate al giudice di merito salvo il limite della motivazione apparente o manifestamente illogica.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio autonoma e decisiva consistente nel difetto di prova dei fatti costitutivi, il ricorso che non la aggredisce specificamente è inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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