Cassazione Civile, Ordinanza n. 20675/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia produce l'estinzione anche senza accettazione della controparte, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per effetto della rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la vendita di un forno per la cottura di alimenti, concluso nel 2003. L'acquirente agiva in giudizio lamentando ritardo nella consegna e cattivo montaggio/installazione del forno, chiedendo il risarcimento dei danni; il venditore resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo prezzo di beni forniti insieme al forno. In primo grado entrambe le domande venivano accolte: veniva riconosciuto un risarcimento in favore dell'acquirente e condannato quest'ultimo al pagamento del saldo prezzo. In appello il venditore otteneva la riforma della decisione, con condanna dell'acquirente al pagamento del saldo e restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado. L'acquirente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi: nullità della sentenza per motivazione incoerente/contraddittoria in relazione alla pretesa rinuncia al saldo prezzo; errata interpretazione della clausola contrattuale sull'installazione e sullo scarico dei vapori; contraddittorietà sulla mancanza di ritardo nella consegna e sulle cause del maggior consumo elettrico; violazione delle regole ermeneutiche e dell'art. 2222 c.c. per mancato riconoscimento di un contratto d'opera oltre la vendita; omesso esame del riconoscimento dell'avvenuta realizzazione dell'impianto di scarico; omesso esame del ritardo nella consegna; omesso esame del fatto relativo all'aumento della corrente elettrica dovuto al ristagno dei vapori. Prima che la Corte esaminasse i motivi, la ricorrente ha però depositato rinuncia al ricorso, senza accettazione del controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per censurare la motivazione asseritamente incoerente o contraddittoria della sentenza impugnata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di interpretazione contrattuale e dell'art. 2222 c.c.
invocati per sostenere che il rapporto tra le parti non fosse una mera vendita ma anche contratto d'opera con obbligo di montaggio/installazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi e discussi tra le parti
ritenuti fondamento dell'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, anche senza accettazione della controparte
richiamato per la comunicazione della rinuncia alla parte costituita
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che, per effetto della rinuncia, non trova applicazione l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità anche in assenza di accettazione del controricorrente, poiché non ha natura accettizia ai fini processuali.
- La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione.
- Salvo specifiche ragioni derogatorie, la parte che rinuncia al ricorso deve essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte costituita.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
- Le censure di merito e di motivazione proposte nel ricorso restano assorbite quando interviene rinuncia prima della decisione sul merito.
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