Cassazione Civile, Ordinanza n. 03118/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitorE)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da due società destinatarie dell'ingiunzione emessa su ricorso del soggetto poi divenuto cessionario del credito. Il credito azionato derivava dalla cessione in favore dell'originario creditore di crediti vantati verso le opponenti da una terza società, la quale non aveva consegnato alcuni impianti e, secondo le opponenti, risultava inadempiente; per tale ragione era stata sollevata eccezione di inadempimento. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e la Corte d'appello aveva respinto il gravame. In cassazione la società cessionaria ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova; (2) violazione degli artt. 2721 ss. c.p.c. in tema di prova testimoniale; (3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1453, 1454, 1455, 1460 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 72 l. fall. Tuttavia, la Corte ha rilevato che il ricorso era improcedibile perché la sentenza impugnata era stata notificata, secondo la stessa ricorrente, il 3 ottobre 2024, ma la relata di notifica non era stata depositata nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.; il successivo deposito con l'istanza di decisione è stato ritenuto tardivo e non idoneo a sanare il vizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta di definizione nel senso dell'improcedibilità, applicando il principio per cui, quando il ricorrente dichiara la notificazione della sentenza impugnata e il ricorso per cassazione è stato proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, il deposito della sentenza impugnata munita della relata di notifica va effettuato nel termine dell'art. 369 c.p.c.; la successiva produzione non sana la carenza. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma aggiuntiva in favore della controricorrente e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle conseguenze ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato dai motivi di ricorso come parametro della censura per omesso esame di fatto decisivo
richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio tra le parti
richiamati sulla disciplina dell'ammissibilità della prova testimoniale
richiamato nel terzo motivo in tema di risoluzione per inadempimento
richiamato nel terzo motivo in tema di diffida ad adempiere
richiamato nel terzo motivo in tema di non scarsa importanza dell'inadempimento
richiamato nel terzo motivo in tema di eccezione di inadempimento
richiamato nel terzo motivo per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel terzo motivo in tema di disponibilità e valutazione delle prove
richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove
richiamato nel terzo motivo
base della proposta di definizione camerale richiamata e seguita dal Collegio
la Corte afferma che il mancato deposito tempestivo della sentenza impugnata e della relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso; il vizio non è sanato da produzione successiva
richiamato per escludere che la produzione successiva possa recuperare l'omissione del deposito nei termini
applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte
applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma inseritrice del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione del ricorrente circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata fa sorgere l'onere di depositare tempestivamente, entro il termine dell'art. 369 c.p.c., la sentenza munita della relata di notifica o della documentazione equivalente in caso di notifica via PEC.
- La mancanza del documento attestante la notificazione della sentenza non è sanata da una produzione successiva oltre il termine di legge, neppure se effettuata con l'istanza di decisione.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la parte dichiara che la sentenza è stata notificata, la verifica della procedibilità richiede il deposito tempestivo della relata di notifica; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la soccombenza della ricorrente con condanna alle spese e può giustificare le ulteriori statuizioni sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e dal d.P.R. n. 115 del 2002.
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