Sentenza n. 2475/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Umbria n. 757/2025, che aveva escluso Roche dalla gara per il lotto 1, dichiarato inefficace il contratto e disposto il subentro di Beckman Coulter
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una procedura aperta telematica centralizzata, suddivisa in 23 lotti, per la fornitura di service di laboratorio alle aziende sanitarie umbre. Per il lotto 1, relativo all’Area Siero e del valore di oltre 58 milioni di euro, Roche era risultata aggiudicataria con 88,89 punti, mentre Beckman aveva ottenuto 84,95 punti. Il TAR, accogliendo il ricorso di Beckman, aveva ritenuto l’offerta di Roche illegittima per tre profili: la riorganizzazione degli spazi del laboratorio di Città di Castello, ritenuta eccedente gli adeguamenti consentiti, indeterminata e incompatibile con la continuità assistenziale; l’incapacità del sistema di riconoscere alcuni colori dei tappi delle provette; la mancata offerta di uno specifico sistema WTE per il trattamento dei reflui nel presidio di Terni. Roche ha impugnato tali statuizioni, deducendo travisamento dei fatti, conformità della riorganizzazione alla lex specialis, inclusione dei costi dei lavori nell’offerta economica, garanzia della continuità operativa h24, pronuncia ultra petita sul riconoscimento dei colori dei tappi e insussistenza di un obbligo di offrire il sistema WTE. Ha inoltre riproposto le censure dirette all’esclusione di Beckman e alla riduzione dei punteggi di quest’ultima. PuntoZero ha proposto appello incidentale a sostegno della legittimità della gara e dell’offerta di Roche. Beckman ha resistito, riproponendo i motivi assorbiti e proponendo appello incidentale sulla mancata esclusione di Roche per i due punti di caricamento, per l’assenza di un sistema stand alone, per le dimensioni delle provette, per l’attribuzione dei punteggi tecnici e per il riconoscimento dei colori dei tappi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello principale di Roche e l’appello incidentale di PuntoZero, riformando la sentenza del TAR; ha rigettato l’appello incidentale di Beckman. Quanto al laboratorio di Città di Castello, ha ritenuto che la lex specialis consentisse la riorganizzazione degli spazi e i lavori edili e impiantistici necessari, poiché i locali, compresi i servizi igienici, erano indicati come disponibili e il capitolato perseguiva espressamente l’efficientamento dei percorsi e dell’ergonomia. L’offerta non era indeterminata: Roche aveva dichiarato che la fornitura comprendeva i lavori e aveva quantificato i relativi costi, ritenuti congrui in sede di verifica dell’anomalia. La temporanea indisponibilità dei servizi igienici non imponeva l’esclusione, non essendo la prescrizione igienica richiamata parte della lex specialis e dovendosi interpretare la dotazione minima dei servizi come requisito a regime; inoltre il cronoprogramma garantiva la continuità operativa, con mantenimento del sistema esistente fino all’attivazione del nuovo. Il capo relativo ai colori dei tappi è stato riformato perché il TAR aveva accolto il motivo sulla base di un requisito diverso da quello dedotto da Beckman, pronunciandosi ultra petita; in ogni caso, il mancato riconoscimento di ogni colore non dimostrava l’incapacità di gestire contemporaneamente tutte le matrici biologiche, potendo essere sufficiente la lettura del codice a barre. Quanto ai reflui di Terni, il capitolato imponeva il perseguimento di finalità di riduzione dei costi e sostenibilità ambientale, ma non prescriveva uno specifico sistema WTE per ogni presidio. Il chiarimento della stazione appaltante imponeva una soluzione progettata in relazione alle esigenze dei singoli luoghi; era quindi legittima la soluzione di raccordo alla vasca esistente, valutata anche mediante attribuzione di un punteggio migliorativo. Sono state respinte le censure di Beckman sui due punti di caricamento, sul sistema stand alone e sulle dimensioni delle provette, ritenendo l’offerta di Roche conforme alla legge di gara e la valutazione tecnica dell’amministrazione non efficacemente confutata. È stata invece accolta la censura relativa a un punto attribuito per due centrifughe fisicamente connesse, poiché Roche aveva offerto centrifughe da banco; la decurtazione di un punto non modificava però la graduatoria, permanendo un vantaggio di 2,94 punti rispetto a Beckman. Il ricorso di primo grado di Beckman è stato pertanto rigettato, il ricorso incidentale di Roche dichiarato improcedibile per carenza di interesse e confermata la legittimità della procedura, con la sola decurtazione di un punto al punteggio di Roche. Beckman è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 20.000 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita, nonché alla rifusione dei contributi unificati versati da Roche e PuntoZero.
Norme richiamate
Consente la riproposizione in appello dei motivi assorbiti o non esaminati dal giudice di primo grado; il Consiglio di Stato ha esaminato le censure riproposte da Beckman nei limiti dell’interesse attuale.
Richiamato dalla lex specialis quale riferimento alla sostenibilità ambientale; non è stato interpretato come fonte di uno specifico obbligo di offrire un sistema WTE in ciascun presidio.
d.lgs. 152/2006, Allegato 5, Parte Terza
Richiamato dal capitolato per i limiti relativi allo smaltimento dei reflui; la previsione non imponeva, secondo il giudice, una soluzione tecnica univoca per ogni laboratorio.
art. 16 del disciplinare di gara
Imponeva la documentazione tecnica relativa agli interventi di adeguamento e agli schemi grafici di installazione; il livello di dettaglio dell’offerta va valutato in relazione al sistema complessivo e rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante.
Non espressamente richiamato nella motivazione, ma il giudizio riguarda una controversia relativa a una procedura di gara.
Massime di principio
- La lex specialis che consente la riorganizzazione degli spazi e prevede a carico dell’aggiudicatario i lavori edili e impiantistici necessari all’installazione dell’offerta non consente di escludere il concorrente per modifiche interne dei locali, purché gli spazi siano messi a disposizione dalla stazione appaltante e la soluzione sia compatibile con gli obiettivi funzionali ed ergonomici della gara.
- L’offerta tecnica non è indeterminata per il solo fatto che rinvia alla fase esecutiva la progettazione di dettaglio degli interventi; il livello di specificità richiesto deve essere valutato in relazione alla lex specialis e al sistema complessivamente offerto, rientrando nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante. L’offerta economica è determinata quando include espressamente tutti i lavori necessari e i relativi costi risultano quantificati e verificati in sede di anomalia.
- Una temporanea indisponibilità di locali o dotazioni accessorie durante lavori di installazione non comporta automaticamente l’esclusione dell’offerta se la lex specialis richiede la continuità operativa del servizio e il cronoprogramma dimostra che l’attività assistenziale rimane garantita; i requisiti strutturali non espressamente incorporati nella legge di gara non possono essere utilizzati autonomamente come cause di esclusione.
- Il giudice amministrativo viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando accoglie una censura sulla base della violazione di un requisito della lex specialis diverso da quello dedotto dal ricorrente. Inoltre, l’incapacità di un sistema di riconoscere ogni colore dei tappi delle provette non dimostra di per sé l’incapacità di gestire contemporaneamente tutte le matrici biologiche, se la funzione può essere assicurata mediante altri sistemi, quale la lettura del codice a barre.
- Quando la lex specialis prescrive finalità generali, come la riduzione dei costi di smaltimento e la sostenibilità ambientale, senza imporre una specifica tecnologia per ciascun presidio, non è legittima l’esclusione dell’offerta che proponga una soluzione tecnica alternativa, adeguata alle caratteristiche del singolo luogo e coerente con i chiarimenti resi dalla stazione appaltante.
- La decurtazione di un punteggio erroneamente attribuito non comporta l’aggiudicazione al concorrente se, applicata la correzione, permane una differenza di punteggio in favore dell’aggiudicatario; le ulteriori censure sui punteggi diventano improcedibili per carenza di interesse quando non possono incidere sull’esito della gara.
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