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Sentenza

Sentenza n. 46/2026 - Trento, Sezione 1

per l’annullamento - dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, del d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg; e, di conseguenza, per la dichiarazione di nullità o l’annullamento - della determinazione del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol del 14 febbraio 2025, n. 248, comunicata alla ricorrente in data 21 febbraio 2025; per quanto occorre possa, - della nota della Responsabile del Servizio Socio Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol del 17 giugno 2025, prot. n. 12001, nonché - del parere della Dirigente del Servizio Politiche della Casa della Provincia di Trento del 5 giugno 2025, prot. n. PAT/444688; - di ogni altro atto al precedente connesso, presupposto o consequenziale, anche ad oggi non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di decadenza dalla domanda di locazione di alloggio pubblico a canone sostenibile per variazione non consentita del nucleo familiare, unitamente agli atti regolamentari e amministrativi presupposti e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, utilmente collocata nella graduatoria per l'assegnazione di un alloggio pubblico a canone sostenibile, aveva presentato domanda per un nucleo familiare di sei persone. Dopo la domanda, ma prima della comunicazione della disponibilità dell'alloggio, una figlia aveva trasferito la residenza fuori provincia e il genero aveva acquisito la residenza entrando nel nucleo familiare. La Comunità, verificata la variazione prima dell'adozione dell'autorizzazione alla locazione, aveva dichiarato la decadenza dalla domanda ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, del d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. La ricorrente ha impugnato tale disposizione regolamentare e la determinazione di decadenza, deducendo violazione dei principi di legalità e riserva di legge e incompetenza, sul presupposto che una fattispecie decadenziale potesse essere prevista soltanto dalla legge e non da un regolamento. Ha inoltre dedotto l'illegittimità derivata della determinazione di decadenza, della successiva nota di rigetto dell'autotutela e del parere provinciale. La Comunità ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la controversia riguardasse una fase successiva all'assegnazione dell'alloggio e quindi un diritto soggettivo; nel merito ha sostenuto la legittimità della disciplina regolamentare quale attuazione della legge provinciale sulla casa. La Provincia ha aderito alla tesi della legittimità della regola di immodificabilità del nucleo familiare.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nelle controversie sugli alloggi di edilizia pubblica, la fase pubblicistica rientra nella giurisdizione amministrativa fino al perfezionamento dell'assegnazione, mentre la fase successiva all'adozione dell'atto di autorizzazione alla locazione ricade nella giurisdizione ordinaria. Nel caso concreto, la decadenza era intervenuta prima dell'adozione dell'autorizzazione alla locazione da parte della Comunità; pertanto la controversia apparteneva alla giurisdizione amministrativa. Nel merito, il Collegio ha qualificato la decadenza come decadenza pubblicistica o accertativa, determinata dal venir meno dei presupposti per la conservazione del beneficio, e non come decadenza sanzionatoria: la misura non aveva finalità afflittiva e non impediva la presentazione di una nuova domanda. La riserva di legge propria delle sanzioni amministrative non era quindi applicabile. Restava comunque necessario il rispetto del principio di legalità sostanziale, ossia la presenza di una base legislativa idonea a definire finalità e limiti del potere amministrativo. Tale requisito è stato ritenuto soddisfatto. L'art. 11 della l.p. n. 15/2005 demandava al regolamento le norme di esecuzione della disciplina provinciale; l'art. 3, comma 2, del regolamento individuava il nucleo familiare risultante all'anagrafe al momento della domanda quale titolare della stessa, rendendo rilevanti la sua composizione e condizione economico-patrimoniale ai fini della graduatoria. L'art. 5 del regolamento, stabilendo la coincidenza tra il nucleo alla data di comunicazione della disponibilità e quello esistente al momento della domanda, e ammettendo soltanto tassative variazioni, costituiva una regola procedurale coerente con la struttura della procedura di assegnazione. Inoltre, l'art. 9, comma 3, lett. d-bis), n. 4, della l.p. n. 15/2005 prevedeva la revoca dell'assegnazione in caso di ospitalità o inserimento nel nucleo familiare di ulteriori componenti senza autorizzazione, salvo le eccezioni previste dalla legge; tale disposizione forniva un ulteriore fondamento legislativo al principio generale di immodificabilità del nucleo familiare. È stato quindi ritenuto infondato il motivo relativo alla violazione della riserva di legge e all'incompetenza, così come il motivo di illegittimità derivata degli atti applicativi. Il ricorso è stato respinto integralmente; le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    Ha consentito la trasposizione davanti al Tribunale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 11 l.p. Trento n. 15/2005

    Demanda al regolamento provinciale l'adozione delle norme di esecuzione della disciplina dell'edilizia pubblica abitativa, fornendo base normativa alla regolamentazione procedurale delle domande e delle variazioni del nucleo familiare.

  • art. 9, comma 3, lett. d-bis), n. 4, l.p. Trento n. 15/2005

    L'ente locale dispone la revoca dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica nei casi di ospitalità o inserimento nel nucleo familiare anagrafico di ulteriori componenti senza preventiva autorizzazione di ITEA s.p.a., esclusi i figli nati dopo l'occupazione dell'alloggio.

    È stato ritenuto espressivo di un criterio legislativo generale di immodificabilità del nucleo familiare e ulteriore base giuridica della disciplina regolamentare sulla decadenza.

  • art. 5, comma 5-bis, l.p. Trento n. 15/2005

    Il provvedimento dell'ente locale che autorizza la locazione degli alloggi è revocato nei casi previsti dall'articolo 9, comma 3, ad eccezione di quanto previsto dalle lettere b) e b-bis) del predetto comma.

    È stato valorizzato per ritenere tuttora vigente la disciplina legislativa richiamata, anche oltre la sua originaria portata transitoria.

  • art. 3, comma 2, d.P.P. Trento 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg

    Il soggetto richiedente presenta la domanda per il nucleo familiare di appartenenza risultante all'anagrafe al momento della presentazione della stessa.

    Individua il nucleo familiare quale titolare della domanda e rende la sua composizione un presupposto rilevante per la formazione della graduatoria.

  • art. 5, commi 1, 2 e 3, d.P.P. Trento 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg

    Il nucleo familiare risultante all'anagrafe alla data di comunicazione della disponibilità dell'alloggio deve coincidere con il nucleo familiare risultante al momento di presentazione della domanda. Le variazioni sono ammesse soltanto nei casi previsti dal comma 2; le modifiche diverse determinano la decadenza della domanda.

    La disposizione è stata ritenuta legittima quale disciplina procedurale attuativa del principio di immodificabilità del nucleo familiare, non integrante una sanzione amministrativa.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del principio di legalità sostanziale, che impone la tipizzazione legislativa del potere amministrativo quanto a finalità e limiti.

  • art. 2 l.p. Trento n. 23/1992

    Richiamato quale corrispondente fondamento provinciale del principio di legalità sostanziale.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di legalità e riserva di legge, ma ritenuto non violato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'edilizia residenziale pubblica, la giurisdizione amministrativa sussiste durante la fase pubblicistica di formazione della graduatoria e di verifica dei requisiti, fino al perfezionamento dell'assegnazione; la giurisdizione ordinaria decorre dal momento in cui è adottato l'atto di autorizzazione alla locazione, che perfeziona l'assegnazione secondo la disciplina applicabile.
  • La decadenza che consegue al sopravvenuto venir meno dei presupposti per la conservazione di un beneficio pubblico, senza finalità afflittiva e senza preclusione alla presentazione di una nuova domanda, è una decadenza pubblicistica o accertativa e non una sanzione amministrativa.
  • La decadenza pubblicistica non richiede necessariamente che ogni suo presupposto sia disciplinato in dettaglio dalla legge, ma deve rispettare il principio di legalità sostanziale: la legge deve tipizzare il potere amministrativo definendone finalità e limiti, mentre la fonte regolamentare può disciplinarne gli aspetti procedurali e applicativi.
  • Quando la composizione del nucleo familiare costituisce elemento determinante per l'ammissione e il posizionamento nella graduatoria per l'assegnazione di un alloggio pubblico, una disposizione regolamentare può stabilire, in attuazione della legge, la coincidenza tra il nucleo indicato nella domanda e quello esistente alla comunicazione della disponibilità dell'alloggio, ammettendo soltanto variazioni tassative.
  • Una disposizione legislativa che preveda la revoca dell'assegnazione in caso di inserimento non autorizzato di ulteriori componenti nel nucleo familiare può costituire base normativa sufficiente per il principio generale di immodificabilità del nucleo e per la disciplina regolamentare della decadenza dalla domanda nella fase anteriore all'assegnazione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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