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Sentenza

Sentenza n. 47/2026 - Trento, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento di ammonimento sub Prot. numero -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, unitamente al processo verbale, avente ad oggetto l’ammonimento del ricorrente ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013 convertito nella legge 15.10.2013 n. 119 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.

Giustizia amministrativa202500165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento orale adottato dal Questore di Trento ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 93/2013, nei confronti dell’autore asserito di condotte persecutorie in ambito domestico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento richiesto dalla moglie separata, deducendo, in primo luogo, la violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, dell’art. 2 c.p. e dell’art. 25, comma 2, Cost., poiché la disciplina introdotta dalla l. n. 168/2023 sarebbe stata applicata a condotte anteriori alla sua entrata in vigore. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere, omessa motivazione, violazione dell’art. 3 d.l. n. 93/2013 e carenza istruttoria, sostenendo che gli elementi raccolti dal Questore fossero insufficienti, generici e non attendibili, che i fatti si riducessero a due episodi privi di intento vessatorio e che la revoca, in sede penale, della misura cautelare del divieto di avvicinamento dimostrasse l’insussistenza dei presupposti dell’ammonimento. In terzo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 3 d.l. n. 93/2013 e della l. n. 241/1990, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, per la mancata audizione personale e l’insufficiente instaurazione del contraddittorio, nonostante il carattere conflittuale del rapporto tra gli ex coniugi e la disponibilità manifestata a fornire ulteriori chiarimenti. La controinteressata ha chiesto il rigetto, sostenendo la natura amministrativa, preventiva e cautelare dell’ammonimento, l’autonomia rispetto al procedimento penale e la sufficienza della partecipazione scritta del ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’ammonimento previsto dall’art. 8 d.l. n. 11/2009 e dall’art. 3 d.l. n. 93/2013 è una misura amministrativa di prevenzione e dissuasione, non una sanzione penale. Inoltre, la l. n. 168/2023 non è stata applicata retroattivamente: gli episodi anteriori sono stati utilizzati come elementi del contesto relazionale e del quadro indiziario, mentre la valutazione ha riguardato il comportamento attuale e il pericolo di reiterazione. La nozione di violenza domestica comprende anche rapporti matrimoniali o affettivi cessati e non richiede l’attualità della convivenza. Il secondo motivo è stato respinto perché l’ammonimento non richiede la piena prova, propria del processo penale, del reato di atti persecutori, ma un quadro indiziario sufficiente a fondare una prognosi di possibile degenerazione delle condotte in comportamenti penalmente rilevanti. Il Questore dispone di ampia discrezionalità nella scelta degli strumenti istruttori e il sindacato giudiziale è limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti, all’irragionevolezza o alla sproporzione. Nel caso concreto erano rilevanti la circostanziata istanza della persona offesa, il ricorso a un centro antiviolenza e ai servizi sociali, la conflittualità conseguente alla separazione e il precedente provvedimento penale di divieto di avvicinamento, adottato sulla base di gravi indizi. La successiva revoca della misura penale non è stata considerata, poiché non risultava conosciuta dall’Amministrazione al momento dell’adozione dell’ammonimento e, comunque, la legittimità dell’atto va valutata in rapporto alla situazione di fatto e di diritto esistente in quel momento. Il terzo motivo è stato respinto perché la mancata audizione orale non determina di per sé una violazione del diritto di difesa: l’interessato aveva presentato scritti difensivi, espressamente valutati dal Questore. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle Amministrazioni non costituite.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38

    Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.

    La disposizione fonda l’ammonimento quale misura preventiva e dissuasiva, adottabile sulla base di informazioni e di un quadro indiziario, senza necessità della piena prova penale della responsabilità.

  • art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119

    Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere [...] all’ammonimento dell’autore del fatto.

    Attribuisce al Questore un potere preventivo e cautelare, esercitabile anche senza querela, quando gli elementi raccolti consentano una prognosi attendibile di rischio e le condotte si collochino nell’ambito della violenza domestica.

  • art. 1, comma 1, lett. a), l. 24 novembre 2023, n. 168

    Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

    La nozione di violenza domestica comprende anche relazioni matrimoniali o affettive pregresse e non richiede la convivenza attuale o passata; l’utilizzo di episodi anteriori all’entrata in vigore della legge non è retroattivo quando tali episodi servono a descrivere il contesto e il rischio attuale.

  • art. 612-bis c.p.

    Costituisce il parametro penalistico cui possono riferirsi le condotte oggetto dell’ammonimento, ma l’adozione della misura amministrativa non richiede l’accertamento integrale degli elementi costitutivi del reato.

  • art. 2 c.p.

    Il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole non si applica all’ammonimento, che ha natura amministrativa preventiva e non punitiva.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    Il principio di irretroattività della legge penale non impedisce di valutare episodi anteriori come elementi del contesto relazionale e del quadro prognostico posto a fondamento di una misura amministrativa preventiva.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore è una misura amministrativa preventiva e cautelare, con finalità dissuasiva, e non una sanzione penale; pertanto, la sua adozione non richiede la piena prova del reato di atti persecutori né l’accertamento di tutti gli elementi costitutivi dell’art. 612-bis c.p.
  • Ai fini dell’ammonimento è sufficiente un quadro indiziario dotato di adeguato grado di attendibilità, idoneo a fondare una prognosi ex ante di possibile reiterazione o degenerazione delle condotte in comportamenti penalmente rilevanti; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella del Questore, salvo manifesta insussistenza dei presupposti, manifesta irragionevolezza o sproporzione.
  • Gli episodi anteriori all’entrata in vigore di una nuova disciplina dell’ammonimento possono essere valutati come elementi del contesto relazionale e del quadro prognostico relativo alla condotta attuale, senza configurare applicazione retroattiva della legge penale o della disciplina amministrativa, quando non siano autonomamente sanzionati ma concorrano alla valutazione preventiva del rischio.
  • La nozione di violenza domestica rilevante ai fini dell’ammonimento comprende anche le relazioni matrimoniali o affettive cessate e non richiede che autore e vittima condividano attualmente, o abbiano condiviso in passato, la stessa residenza.
  • La successiva revoca di una misura cautelare penale non incide automaticamente sulla legittimità dell’ammonimento, sia per l’autonomia delle finalità e dei presupposti dei due procedimenti, sia perché la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
  • La mancata audizione orale del destinatario dell’ammonimento non viola di per sé il diritto di difesa quando l’interessato abbia potuto presentare memorie scritte e queste siano state effettivamente valutate dall’Amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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