Sentenza n. 650/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto prot. n.-OMISSIS-emesso dalla Prefettura di Cuneo in data -OMISSIS- (notificato in data 27/07/2024), con il quale è stata respinta l’istanza diretta all’iscrizione di -OMISSIS- nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 06/10/2009; - di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al suddetto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di sicurezza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato su precedenti condanne penali, su due procedimenti penali avviati nel 2019 e su un avviso orale emesso nello stesso anno, ritenuti dall'Amministrazione incompatibili con i requisiti di affidabilità previsti dall'art. 11 TULPS e dall'art. 1, comma 4, del d.m. 6 ottobre 2009. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina applicabile, il travisamento dei fatti, l'erronea valutazione della buona condotta, la mancata considerazione della riabilitazione intervenuta nel 2019, l'erronea interpretazione delle pronunce assolutorie, il difetto di istruttoria e di motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, la genericità della motivazione e l'omessa formulazione di un adeguato giudizio prognostico sulla propria affidabilità, nonché il mancato esame degli elementi positivi di integrazione sociale, familiare e lavorativa. Il ricorrente ha evidenziato che le condanne risalivano a oltre quindici anni prima, erano state oggetto di riabilitazione, i procedimenti del 2019 si erano conclusi con archiviazione o assoluzione e che egli aveva successivamente consolidato il proprio inserimento sociale, anche mediante attività lavorativa, volontariato, matrimonio con cittadina italiana e acquisizione della cittadinanza italiana.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Ha premesso che la valutazione di affidabilità ai sensi dell'art. 11 TULPS è ampiamente discrezionale e può fondarsi anche su elementi non sfociati in condanne o misure di prevenzione, ma deve essere sorretta da circostanze concrete e attuali, adeguatamente istruite e motivate. La riabilitazione non rende automaticamente inutilizzabili in sede amministrativa le precedenti condanne, che possono essere considerate nella loro dimensione materiale; tuttavia, condanne molto risalenti impongono all'Amministrazione di motivare sulla loro persistente attualità, tenendo conto dell'eventuale successiva integrazione sociale. Nel caso concreto, la Prefettura aveva travisato il contenuto delle pronunce assolutorie, attribuendo al ricorrente un'assoluzione per insufficienza di prove rispetto al procedimento per lesioni, mentre il giudice penale aveva ritenuto corroborata la ricostruzione dell'accidentalità dell'evento. La Prefettura aveva inoltre ipotizzato una responsabilità colposa del ricorrente senza adeguati riscontri istruttori, in una vicenda la cui dinamica non era stata chiarita. Anche l'avviso orale era stato utilizzato senza autonoma e attuale valutazione, essendo fondato sostanzialmente sugli stessi procedimenti penali e non risultando adeguatamente riconsiderato alla luce delle successive assoluzioni. Infine, il provvedimento non aveva esaminato gli elementi positivi di integrazione familiare, lavorativa e sociale documentati dal ricorrente, tra cui il volontariato e la cittadinanza italiana. Ne sono derivati difetto di istruttoria, travisamento e insufficienza motivazionale. L'annullamento è stato disposto ai fini del riesame, senza anticipare il contenuto della futura decisione amministrativa; il giudicato conforma però la riedizione del potere quanto agli oneri istruttori e alla valutazione dell'integrazione socio-lavorativa. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 3, commi 7-13, l. n. 94/2009
«Con decreto del Ministro dell’interno [...] sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco [...]»
La norma primaria disciplina l'impiego del personale addetto ai servizi di controllo e demanda al decreto ministeriale la definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio, facendo salvo il possesso dei requisiti dell'art. 11 TULPS.
art. 1, comma 4, d.m. 6 ottobre 2009
«Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza [...] l’iscrizione [...] è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti»
L'iscrizione nell'elenco dei cosiddetti buttafuori richiede, oltre ai requisiti specifici elencati dal decreto, il possesso dei requisiti soggettivi di affidabilità previsti dall'art. 11 TULPS.
art. 11, comma 2, r.d. n. 773/1931 (TULPS)
«Le autorizzazioni di polizia possono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta»
La disposizione consente il diniego delle autorizzazioni di polizia in presenza di condanne rilevanti o di elementi incompatibili con la buona condotta; dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'onere di prova gravante sull'interessato, spetta all'Amministrazione acquisire e indicare gli elementi concreti dell'inaffidabilità.
art. 3 l. n. 241/1990
Il diniego deve esplicitare le circostanze concrete e attuali poste a fondamento del giudizio di inaffidabilità e consentire di verificare che la valutazione amministrativa non sia arbitraria o irrazionale.
art. 178 c.p.
La riabilitazione estingue le pene accessorie e gli effetti penali della condanna, ma non impedisce in assoluto che il fatto materiale sia considerato in sede amministrativa, purché sia provato e valutato con riguardo alla sua attualità.
art. 3 d.lgs. n. 159/2011
L'avviso orale può costituire un elemento indiziante nella valutazione amministrativa dell'affidabilità, ma non è automaticamente ostativo all'iscrizione nell'elenco prefettizio e deve essere valutato concretamente, anche alla luce degli sviluppi successivi.
art. 5 l. n. 91/1992
Il conferimento della cittadinanza italiana è stato considerato dal giudice quale elemento positivo del percorso di integrazione socio-lavorativa e, nel contesto concreto, quale circostanza che l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare nella valutazione dell'affidabilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche menzionate nella sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Il giudizio prefettizio di affidabilità richiesto dall'art. 11 TULPS per l'esercizio di attività soggette a controllo di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e può fondarsi anche su fatti non sfociati in condanna penale o misura di prevenzione; tuttavia deve essere ancorato a circostanze concrete, attuali e adeguatamente provate, con motivazione idonea a escludere arbitrarietà o irragionevolezza.
- La riabilitazione penale estingue gli effetti penali della condanna, ma non impedisce di considerare in sede amministrativa il fatto storico sottostante quale possibile indice di inaffidabilità, purché l'Amministrazione ne dimostri la rilevanza attuale e non attribuisca automaticamente alla condanna riabilitata un'efficacia ostativa.
- Quando le condanne penali siano risalenti nel tempo, l'Amministrazione che intenda valorizzarle per negare un'iscrizione o un'autorizzazione di pubblica sicurezza deve motivare specificamente sulla loro persistente attualità, considerando anche il successivo percorso di integrazione sociale, familiare e lavorativa dell'interessato.
- Le pronunce di archiviazione o assoluzione non possono essere utilizzate in modo obliquo o mediante travisamento del loro contenuto per fondare un giudizio di pericolosità; l'Amministrazione deve esaminarne il reale significato e acquisire adeguati riscontri prima di desumere una responsabilità materiale o colposa dell'interessato.
- Un avviso orale non costituisce automaticamente causa ostativa all'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo: la sua rilevanza deve essere valutata in concreto e in modo attuale, anche alla luce degli esiti successivi dei procedimenti penali sui quali la misura si fondava.
- L'annullamento del diniego per difetto di istruttoria e motivazione non comporta l'automatica spettanza dell'iscrizione, ma impone all'Amministrazione di riesaminare l'istanza nel rispetto dell'effetto conformativo derivante dalla sentenza, includendo nella nuova valutazione gli elementi positivi di integrazione documentati dall'interessato.
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