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Sentenza

Sentenza n. 647/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di diffida e sospensione per 20 giorni della licenza taxi n. 11

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 24 settembre 2025, adottato ai sensi degli artt. 55 e 56 del Regolamento comunale del servizio taxi e noleggio con conducente, con cui gli era stata contestata una condotta offensiva e molesta nei confronti di una collega taxista ed era stata sospesa la licenza per venti giorni. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 5 della legge n. 21/1992 e 8 e 9 della legge regionale Veneto n. 22/1996, sostenendo che il Comune fosse privo del potere di introdurre e applicare una sanzione non prevista dalla normativa statale o regionale. Il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, erronea presupposizione dei fatti e lesione del diritto di difesa, sostenendo che il ricorrente non avesse conosciuto adeguatamente la segnalazione e la querela e contestando la riferibilità a lui delle condotte offensive. Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 56, comma 2, del Regolamento, poiché il precedente provvedimento di diffida e sospensione risaliva al 19 settembre 2023 e, pertanto, sarebbe stato emesso oltre il biennio previsto per la reiterazione. Il quarto motivo deduceva la violazione degli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 e dello Statuto comunale, sostenendo che la competenza sanzionatoria spettasse al Sindaco e non ai dirigenti. Il Comune ha eccepito anche l’inammissibilità del primo motivo per mancata impugnazione del regolamento presupposto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di lite. Ha esaminato prioritariamente il primo e il quarto motivo, riguardanti la competenza. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’art. 5 della legge n. 21/1992 attribuisce ai Comuni la competenza a disciplinare, mediante regolamento, le modalità di svolgimento del servizio taxi e i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza; tale competenza comprende anche la previsione delle conseguenze sul titolo autorizzatorio derivanti dalla violazione delle regole di esercizio, inclusa la sospensione della licenza. Il quarto motivo è stato respinto perché la sospensione costituisce un atto di gestione e di esecuzione del potere amministrativo relativo alla licenza, spettante al dirigente competente per materia e non al Sindaco, in applicazione della distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa prevista dagli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l’istruttoria era stata articolata attraverso la segnalazione, la querela, l’audizione del ricorrente, l’escussione di due persone informate sui fatti e la successiva partecipazione procedimentale. Al ricorrente erano stati mostrati e consegnati gli atti essenziali, con oscuramento dei dati personali, ed egli aveva potuto presentare difese e documenti. Le dichiarazioni testimoniali avevano confermato le condotte offensive e moleste, riconducibili alla fattispecie regolamentare dei comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti. La contro-querela relativa a presunti insulti razziali provenienti dalla collega non incideva sulla legittimità della sanzione, potendo eventualmente fondare un autonomo procedimento. La sospensione di venti giorni è stata ritenuta proporzionata alla gravità dei fatti e prossima al minimo edittale. Anche il terzo motivo è stato respinto: la sanzione non era stata applicata in forza della disciplina della reiterazione entro ventiquattro mesi, ma per la violazione autonoma dell’art. 55, comma 1, del Regolamento; il richiamo al precedente del 2023 aveva natura meramente ricognitiva e non costituiva fondamento della misura.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 21/1992

    I comuni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: [...] b) le modalità per lo svolgimento del servizio; [...] d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

    La competenza comunale a disciplinare le modalità di svolgimento del servizio e le condizioni della licenza comprende anche il potere di stabilire, mediante regolamento, le conseguenze sul titolo autorizzatorio della violazione delle regole di esercizio, inclusa la sospensione.

  • art. 55 Regolamento comunale del servizio taxi e NCC

    La violazione delle regole di comportamento può comportare la diffida; nel caso esaminato la condotta offensiva contestata è stata ricondotta alla disciplina regolamentare.

  • art. 56, comma 1, Regolamento comunale del servizio taxi e NCC

    La licenza o l’autorizzazione è sospesa dal comune che ha rilasciato il titolo per un periodo minimo di 7 giorni e massimo di 6 mesi nei seguenti casi: [...] tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti.

    La disposizione costituisce il fondamento della sospensione della licenza per comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori verso colleghi o utenti; la durata di venti giorni è stata ritenuta proporzionata e prossima ai minimi previsti.

  • art. 56, comma 2, Regolamento comunale del servizio taxi e NCC

    La licenza o l’autorizzazione è sospesa dal comune che ha rilasciato il titolo per un periodo di 7 giorni quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all’art. 55, nell’arco di 24 mesi.

    La disposizione sulla reiterazione non è stata applicata nel caso concreto: la sospensione era sorretta autonomamente dalla violazione dei comportamenti vietati, mentre il riferimento al precedente provvedimento aveva carattere meramente ricognitivo.

  • artt. 107 e 109 d.lgs. 267/2000

    La sospensione temporanea della licenza taxi è un atto di gestione amministrativa spettante al dirigente competente per materia, non al Sindaco.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento è adeguatamente motivato quando individua la fattispecie regolamentare applicata e richiama un’istruttoria conoscibile dall’interessato, composta da segnalazioni, audizioni e altri elementi di riscontro.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Quando è accertata l’incompetenza, il giudice deve limitarsi a rilevare il vizio senza dettare le regole dell’azione amministrativa all’organo competente; per tale ragione le questioni di competenza sono esaminate prioritariamente.

Massime di principio

  • La competenza comunale prevista dall’art. 5 della legge n. 21/1992 a disciplinare, mediante regolamento, le modalità di svolgimento del servizio taxi e i requisiti e le condizioni delle licenze comprende anche il potere di stabilire le conseguenze sul titolo autorizzatorio derivanti dalla violazione delle regole di esercizio, inclusa la sospensione della licenza.
  • La sospensione temporanea di una licenza taxi per violazioni delle regole di esercizio è un atto di gestione amministrativa, esecutivo del potere relativo al rilascio e alla vigilanza sul titolo, e spetta al dirigente competente per materia ai sensi degli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, non al Sindaco.
  • Un provvedimento disciplinare relativo a una licenza taxi soddisfa l’obbligo di motivazione e istruttoria quando individua la fattispecie regolamentare contestata e si fonda su un’attività istruttoria che abbia consentito all’interessato di conoscere gli addebiti, essere ascoltato, presentare difese e confrontarsi con gli elementi di riscontro acquisiti dall’amministrazione.
  • La sospensione fondata direttamente sulla violazione dei comportamenti vietati dal regolamento può essere legittimamente adottata anche se il provvedimento richiama un precedente disciplinare emesso oltre il periodo previsto per la reiterazione, purché la misura non sia in concreto fondata sulla disciplina della recidiva ma sulla violazione autonoma accertata.
  • Nel giudizio amministrativo, le questioni di incompetenza devono essere esaminate prioritariamente perché, se il vizio è accertato, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione dettando le regole dell’azione all’organo competente.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteLicenze e autorizzazioni di poliziaDecisione e riti speciali
RamiTrasporti e circolazioneCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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