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Sentenza

Sentenza n. 651/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento del decreto -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- (notificato in data -OMISSIS-), a mezzo del quale il Questore della Provincia di Novara ha revocato il permesso di soggiorno n. -OMISSIS- per lavoro subordinato, rilasciato in favore di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottata dal Questore di Novara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, legalmente residente in Italia dal 2020, ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno motivata dalla sua pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. La Questura ha valorizzato una condanna definitiva del giugno 2022 per violenza sessuale, commessa ai danni della figlia minorenne dell’allora compagna, e il successivo arresto in flagranza, nel novembre 2025, per una nuova aggressione sessuale ai danni di una giovane donna. Il ricorrente ha dedotto, in due motivi, l’omesso esame degli elementi positivi di integrazione socio-lavorativa, nonché l’erronea valutazione della gravità dei fatti penali e l’insussistenza di una prognosi negativa di affidabilità. Ha inoltre invocato i propri legami familiari e affettivi, la durata della permanenza in Italia e l’attività lavorativa svolta. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna per lite temeraria.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la valutazione della pericolosità sociale dello straniero, ai fini della revoca del permesso di soggiorno, implica un’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile soltanto ab externo, nei limiti della manifesta irragionevolezza, incongruenza o arbitrarietà. Nel caso concreto, la reiterazione di condotte sessuali violente, la gravità delle modalità dell’episodio del 2025 e la precedente condanna definitiva rendevano congrua la prognosi di pericolosità e inaffidabilità. L’ordinanza di convalida dell’arresto, le testimonianze, i documenti, le registrazioni di videosorveglianza e l’ammissione delle responsabilità nell’interrogatorio costituivano elementi istruttori plurimi e consistenti, rilevanti per la valutazione amministrativa anche indipendentemente dall’accertamento definitivo della responsabilità penale. Gli elementi di integrazione socio-familiare non sono risultati adeguatamente documentati: la residenza presso il padre non dimostrava rapporti familiari significativi, la relazione affettiva asserita non era provata e il preliminare immobiliare era privo di riscontri. L’attività lavorativa, pur continuativa e produttiva di reddito, non è stata ritenuta sufficiente a prevalere sulla tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità individuale, né equivale ai legami familiari e sociali considerati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. La precedente mancata considerazione della condanna come ostativa non rendeva contraddittima la revoca, poiché la nuova condotta consentiva di rivalutare unitariamente gli episodi nel quadro della complessiva condotta di vita. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 2.500 euro. È stata invece respinta la domanda di condanna per lite temeraria, non essendo provati dolo o colpa grave.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    non è ammesso in Italia lo straniero che […] sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato

    La disposizione costituisce il parametro per valutare la compatibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    conferisce all’Autorità di pubblica sicurezza il potere di disporre la revoca del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato «quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato»

    La norma consente la revoca quando vengono meno i requisiti per il soggiorno e impone, nei casi previsti, la ponderazione dei legami familiari e sociali, della durata del soggiorno e degli altri interessi rilevanti.

  • art. 8 CEDU

    La vita privata e familiare può rilevare nel bilanciamento, ma la sola condizione lavorativa non è stata ritenuta sufficiente, nel caso concreto, a prevalere sulle esigenze di ordine pubblico né equivalente ai legami familiari e sociali valorizzati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti processuali e la manifesta infondatezza della controversia.

  • art. 74 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento ulteriore della decisione in forma semplificata in presenza di manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    La domanda di condanna per lite temeraria richiede la sussistenza di dolo o colpa grave, non ravvisati dal Collegio nel caso concreto.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno può essere disposta quando vengono meno i requisiti per la permanenza in Italia e gli elementi acquisiti consentono di ritenere lo straniero una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
  • La valutazione amministrativa della pericolosità sociale dello straniero è caratterizzata da ampia discrezionalità e il giudice amministrativo può censurarla soltanto per manifesta irragionevolezza, incongruenza o arbitrarietà.
  • La reiterazione di condotte penalmente rilevanti, unitamente alla gravità delle modalità dell’ultimo episodio, può giustificare una prognosi di pericolosità anche quando la responsabilità penale per il fatto più recente non sia ancora definitivamente accertata, purché la decisione amministrativa si fondi su elementi istruttori plurimi e consistenti.
  • Ai fini della ponderazione prevista dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, la sola integrazione lavorativa ed economica non è necessariamente sufficiente a prevalere sulle esigenze di tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità individuale, né coincide con i legami familiari e sociali oggetto di specifica considerazione normativa.
  • La precedente mancata valorizzazione di una condanna come causa ostativa non impedisce all’amministrazione di rivalutarla unitariamente con una successiva condotta, quando quest’ultima fornisca nuovi elementi idonei a illuminare la complessiva pericolosità dello straniero.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoOnere della prova e principio dispositivo

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