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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34770/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che, in un giudizio di opposizione relativo a una cartella di pagamento emessa per sanzioni da violazione del codice della strada, aveva dichiarato estinto il credito a seguito della definizione agevolata prevista dall'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e aveva compensato le spese di lite. Con un unico motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che, venute meno le ragioni del contendere per effetto del condono, il giudice avrebbe dovuto applicare il criterio della soccombenza virtuale, esaminare il merito dell'opposizione e regolare di conseguenza le spese, invece di compensarle.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha osservato che il giudice di merito non aveva disposto la compensazione come effetto automatico dell'estinzione del giudizio, ma l'aveva motivata in ragione dell'eccezionalità della definizione legislativa sopravvenuta nel corso del giudizio di appello. La valutazione sulle ragioni che giustificano la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta erroneità o illogicità, vizi non ravvisabili nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non è stata liquidata alcuna spesa per mancata difesa degli intimati ed è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza, invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una diversa regolazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione delle spese nei casi previsti, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    è stato ritenuto il parametro processuale in base al quale dichiarare inammissibile il ricorso, per manifesta infondatezza della censura rispetto a un orientamento già consolidato.

  • art. 4 d.l. n. 119 del 2018

    ha introdotto la definizione agevolata che ha determinato l'estinzione del credito oggetto della cartella di pagamento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    legittima l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali, quando sia sorretta da una motivazione che valorizzi circostanze eccezionali sopravvenute, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti della manifesta illogicità o erroneità.
  • La sopravvenuta definizione legislativa della pretesa tributaria o para-tributaria nel corso del giudizio non impone automaticamente l'applicazione della soccombenza virtuale, potendo il giudice regolare le spese con compensazione adeguatamente motivata.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che si limiti a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito sulle spese, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici, è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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