Cassazione Civile, Ordinanza n. 28377/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per cassazione, ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato alla medesima Commissione in diversa composizione perché riesamini la controversia tenendo conto che le contestazioni di merito erano già contenute nel ricorso introduttivo; la CTR provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui venivano recuperate a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2010. In primo grado il ricorso era stato respinto e la CTR aveva rigettato l'appello ritenendo che l'atto introduttivo avesse contenuto solo una generica censura di difetto di motivazione ex art. 7 della L. n. 212/2000, mentre le successive memorie illustrassero per la prima volta contestazioni di merito sui componenti positivi e negativi, sugli acquisti di carburante e sulle operazioni soggettivamente inesistenti, con inammissibile ampliamento del thema decidendum. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e degli artt. 7, comma 1, e 32 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il ricorso originario non era limitato a un vizio formale di motivazione, ma investiva già il merito della pretesa fiscale; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la CTR valutato le deduzioni e i documenti prodotti nella memoria di primo grado. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi: dal ricorso introduttivo emergeva che erano già state contestate la riferibilità e l'esistenza delle operazioni soggettivamente inesistenti e l'indeducibilità dei costi carburante, sicché la CTR aveva errato nel considerare tali censure come nuove e nel dichiarare ampliato inammissibilmente il thema decidendum.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale.
sono invocati per censurare il presunto superamento o travisamento del thema decidendum e il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato per lamentare il mancato esame delle argomentazioni e dei documenti prodotti.
richiamato per lamentare la mancata valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
è richiamato in relazione al contenuto del ricorso introduttivo e alla motivazione dell'atto impugnato nel processo tributario.
è richiamato per sostenere che le deduzioni e i documenti delle memorie illustrative rientravano nello sviluppo difensivo consentito e non introducevano domande o eccezioni nuove.
è richiamato come vizio formale dedotto contro l'avviso di accertamento per difetto di motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la delimitazione del thema decidendum va desunta dal contenuto sostanziale del ricorso introduttivo e non dalla sola etichetta formale assegnata ai motivi di impugnazione.
- La censura di difetto di motivazione di un avviso di accertamento non esclude che il ricorrente abbia anche contestato il merito della pretesa fiscale, quando dal ricorso emergano specifiche doglianze sui presupposti fattuali dell'imposizione.
- Le memorie illustrative possono sviluppare e precisare censure già contenute nel ricorso introduttivo, ma non possono introdurre domande o eccezioni nuove; tuttavia, tale preclusione non opera se le contestazioni di merito erano già sostanzialmente dedotte fin dall'atto iniziale.
- Nel giudizio di legittimità, è censurabile la decisione di merito che qualifichi come nuove contestazioni che, per il loro contenuto, risultavano già comprese nel ricorso originario.
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