Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25950/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di ottemperanza proposta dal contribuente per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza tributaria che aveva rigettato l’appello dell’Agenzia e confermato il primo grado favorevole al rimborso dell’IRPEF versata negli anni 1990-1992, limitatamente al 90%, in quanto soggetto residente nell’area colpita dal sisma del 1990. La CTR aveva accolto l’ottemperanza, rilevando che l’Agenzia aveva corrisposto solo le spese di lite e assegnando sei mesi per l’integrale rimborso. L’Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il titolo azionato in ottemperanza sarebbe una mera sentenza di rigetto dell’appello, priva di contenuto condannatorio, e quindi non idonea a fondare il giudizio di ottemperanza, salvo le spese già pagate; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non avrebbe considerato l’eccezione di integrale adempimento dell’obbligazione, effettuato tramite pagamenti e convalida dell’importo corrispondente al valore della controversia, né la normativa sopravvenuta; 3) violazione dell’art. 1, comma 665, L. 190/2014, assumendo che la CTR non avrebbe applicato la disciplina che limita e regola i rimborsi entro le risorse stanziate, con eventuale riduzione proporzionale delle domande e rispetto dei termini di proposizione.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso limitatamente ai motivi secondo e terzo, ritenendo che il giudice dell’ottemperanza dovesse considerare la disciplina sopravvenuta che regola le modalità di esecuzione dei rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma e verificare concretamente, nella fase esecutiva, la capienza delle risorse e le conseguenti modalità attuative del pagamento. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo viene invece respinto perché la sentenza che accoglie una domanda di rimborso ha contenuto condannatorio e può essere azionata in ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il giudizio di ottemperanza è ammesso solo in presenza di una decisione esecutiva di carattere condannatorio; nel caso concreto la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di rimborso aveva tale contenuto.

  • art. 5 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l’eccezione di incompetenza del giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice stesso, non per la prima volta in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura mirava a denunciare l’omessa considerazione dell’eccezione di integrale adempimento e della normativa sopravvenuta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma evocata come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    la disposizione regola i rimborsi dell’IRPEF per i soggetti colpiti dal sisma entro il limite delle risorse stanziate, con modalità esecutive progressive e, in caso di incapienza, con riduzione del cinquanta per cento delle domande.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    la novella non incide sul diritto al rimborso, ma ne disciplina l’esecuzione e l’attuazione attraverso uno specifico fondo e modalità di pagamento correlate alla disponibilità delle risorse.

  • art. 81 Cost.

    richiamato per giustificare il contemperamento tra copertura finanziaria della spesa e attuazione dei rimborsi.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    richiamati per fondare la parità di trattamento e la solidarietà tra i soggetti colpiti dalla calamità naturale.

Massime di principio

  • La sentenza che accoglie una domanda di rimborso tributario ha contenuto condannatorio e può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza, anche se formalmente respinge l’appello dell’ente impositore.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare non solo l’esistenza del titolo, ma anche le modalità concrete di esecuzione quando una norma sopravvenuta disciplina l’attuazione del rimborso e la gestione delle risorse stanziate.
  • Le disposizioni che prevedono limiti di spesa e meccanismi di riparto non eliminano il diritto sostanziale al rimborso, ma ne regolano il quomodo esecutivo, imponendo al giudice di conformare i provvedimenti alle regole di contabilità pubblica e, se necessario, di attivare strumenti attuativi specifici.
  • L’eccezione di incompetenza del giudice dell’ottemperanza va proposta nel relativo giudizio e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • Quando il titolo riguarda rimborsi con disciplina speciale sopravvenuta, il giudice deve verificare la capienza delle risorse e adottare, se occorre, misure esecutive specifiche per garantire l’attuazione della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.