Cassazione Civile, Ordinanza n. 29370/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento catastale relativo alla nuova determinazione del classamento e della rendita catastale di un impianto fotovoltaico. La CTR delle Marche aveva rigettato l'appello della società, ritenendo sufficiente la motivazione del classamento perché fondata su valutazioni tecnico-estimatorie. In Cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario, sostenendo che al giudizio non aveva partecipato il proprietario dell'area su cui insiste l'impianto; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000, assumendo che l'avviso fosse motivato solo per relationem mediante rinvio a una risoluzione dell'Agenzia del Territorio non trascritta nei suoi contenuti essenziali.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dell'area, ritenuto litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del classamento catastale dell'impianto fotovoltaico. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e al rinnovo della procedura; il secondo motivo, relativo alla motivazione dell'avviso, è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme sul litisconsorzio per dedurre la nullità del giudizio per contraddittorio non integro.
Richiamato per sostenere la necessità della partecipazione del litisconsorte nel giudizio di impugnazione del classamento catastale.
Richiamato quale norma sul litisconsorzio necessario nel processo tributario.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità per violazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per censurare la nullità della sentenza e del procedimento per contraddittorio non integro.
Richiamato per affermare che il giudice di appello, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.
Richiamato per giustificare la cassazione con rinvio al giudice di primo grado in caso di nullità dell'intero processo.
Invocato nel secondo motivo per contestare l'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento catastale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato per la censura di violazione e falsa applicazione di legge in tema di motivazione dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un atto di classamento catastale che incida su un bene riferibile a più soggetti, la partecipazione di tutti i comproprietari o comunque dei soggetti portatori della posizione giuridica incisa integra un litisconsorzio necessario; la mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità dell'intero processo.
- La nullità per omessa partecipazione del litisconsorte necessario può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione, e impone la cassazione della sentenza con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.
- Quando viene accertata la nullità dell'intero giudizio per difetto di litisconsorzio necessario, restano assorbite le ulteriori censure attinenti al merito o alla motivazione dell'atto impugnato.
- In presenza di impugnazione non notificata a tutti i litisconsorti necessari, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; in difetto, la sentenza resa è viziata e non può consolidarsi nei confronti dei soggetti pretermessi.
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