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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05214/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto destinatario di una cartella di pagamento relativa a contravvenzioni stradali ha proposto opposizione sostenendo di non avere mai ricevuto la notificazione del verbale di accertamento e quindi di avere avuto conoscenza della pretesa solo con la cartella, con conseguente assenza del titolo esecutivo e asserita estinzione del credito per sanzioni amministrative. Nei gradi di merito l’opposizione era stata dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente; il tribunale aveva ritenuto che il rimedio corretto fosse l’opposizione recuperatoria prevista dalla disciplina speciale e non l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato falsa applicazione della disciplina speciale e ingiusta disapplicazione dell’art. 615 c.p.c., sostenendo che l’opposizione all’esecuzione sarebbe esperibile senza limiti di tempo quando si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per difetto del titolo esecutivo. Ha inoltre accennato, in modo sintetico, anche alla prescrizione della sanzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale perché, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, quando la cartella di pagamento per sanzione amministrativa da violazioni del codice della strada sia il primo atto conoscitivo della pretesa per omessa o nulla notificazione del verbale, l’opposizione va proposta con il rimedio speciale previsto dal d.lgs. n. 150 del 2011, art. 7, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella, e non con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Ha quindi confermato l’inammissibilità dell’opposizione già dichiarata nei gradi di merito perché tardiva. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata, sostituendo il riferimento agli artt. 23 ss. l. n. 689/1981 con quello all’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, applicabile ratione temporis. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza, la parte del ricorso che invocava anche la prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    il motivo è stato dedotto come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondato il censurato uso del rimedio processuale

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    non è il rimedio esperibile per contestare, in questa materia, l’omessa notificazione del verbale di accertamento quando la cartella è il primo atto conoscitivo della pretesa

  • art. 7 d.lgs. n. 150/2011

    costituisce il rimedio corretto e speciale per l’opposizione avverso la cartella in tali casi; il termine decorre dalla notificazione della cartella ed è perentorio

  • art. 23 l. n. 689/1981

    richiamato dal ricorrente e dal tribunale, ma la Corte ha precisato che il riferimento corretto, per i giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, è all’art. 7 di tale decreto

  • art. 27, comma 6, l. n. 689/1981

    richiamato nella vicenda originaria della cartella, in relazione alla maggiorazione della sanzione

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato come forma di decisione del tribunale

  • art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

    la doglianza sulla prescrizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • d.lgs. n. 150/2011

    è la disciplina processuale applicabile ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada è il primo atto con cui il destinatario viene a conoscenza della pretesa per omessa o nulla notificazione del verbale, l’opposizione deve essere proposta con il rimedio speciale previsto dalla disciplina sulle opposizioni alle sanzioni amministrative, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella.
  • In tale ipotesi non è ammissibile sostituire quel rimedio con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché la contestazione investe la legittimità dell’atto sanzionatorio secondo la procedura speciale e non l’esecuzione forzata in senso proprio.
  • Se il giudice di merito ha dichiarato tardiva l’opposizione, la decisione è corretta in diritto quando la parte non contesti specificamente l’accertamento del superamento del termine di legge.
  • La censura di prescrizione deve essere supportata da ricorso specifico e autosufficiente, con indicazione degli atti rilevanti, delle ragioni poste a fondamento dell’eccezione e del regime normativo applicabile; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniContenzioso tributario
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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