Cassazione Civile, Ordinanza n. 22234/2025 del 01/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da un'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare contro l'amministratore unico e alcuni sindaci di una società che, secondo l'allegazione attorea, aveva subito dal 1993 perdite progressive oltre un terzo del capitale sociale senza che fossero adottate le misure imposte dalla disciplina societaria allora vigente. Il giudizio di primo grado si era concluso con la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno; in appello il ricorrente aveva contestato, tra l'altro, di avere accettato la carica di sindaco, la nullità della CTU per acquisizione irrituale di documenti e la quantificazione del danno. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme su responsabilità contrattuale/extracontrattuale e sull'onere della prova, sostenendo che spettasse alla curatela provare la sua qualità di sindaco e che la Corte d'appello non potesse applicare il principio di non contestazione; 2) violazione delle norme processuali e societarie, censurando l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della CTU e la rettifica del bilancio operata dal consulente in relazione a un accollo di debito ritenuto incrementativo del patrimonio netto; 3) violazione delle norme sulla responsabilità dei sindaci e sulla liquidazione del danno, contestando l'esistenza del nesso causale tra omesso controllo e danno liquidato come differenza tra attivo e passivo fallimentare e sostenendo che occorresse dimostrare che i controlli avrebbero evitato il danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la qualità di sindaco del ricorrente risultava non contestata nel giudizio di primo grado e, comunque, l'accettazione della carica poteva desumersi anche tacitamente; ha inoltre ribadito che il principio di non contestazione opera anche nei giudizi introdotti prima della riforma dell'art. 115 c.p.c., quanto ai fatti primari. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte carente di autosufficienza e in parte diretto a sollecitare una rivalutazione di merito della CTU; la Corte ha anche osservato che l'eccezione riguardava una nullità relativa da far valere tempestivamente. Il terzo motivo è stato giudicato non pertinente alla decisione di merito, perché costruito sul presupposto di un criterio di danno diverso da quello effettivamente adottato dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese, da versarsi a favore dello Stato in ragione dell'ammissione del controricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione della curatela è richiamata come azione di responsabilità esercitata nell'interesse della massa fallimentare.
Richiamato come base della responsabilità degli amministratori, nel contesto dell'azione di responsabilità estesa ai sindaci.
Richiamato quale norma di responsabilità verso i creditori sociali, nel quadro della domanda risarcitoria della curatela.
Richiamato come norma di responsabilità dei sindaci per omesso vigilanza.
Richiamato per doveri di vigilanza del collegio sindacale.
Richiamato tra le norme societarie che imponevano attività di controllo e segnalazione.
Richiamato come norma sulle perdite rilevanti del capitale sociale e sugli adempimenti conseguenti.
Richiamato come norma sulla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e sugli obblighi degli organi sociali.
La Corte afferma che il principio di non contestazione opera anche nei giudizi anteriori alla riforma, almeno per i fatti primari costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi.
Per i fatti secondari la mancata contestazione vale solo come argomento di prova.
Il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento della domanda, pena l'ammissione degli stessi.
Richiamato nel motivo relativo alla pretesa genericità e inammissibilità dell'eccezione in appello.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di responsabilità da inadempimento, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità.
Richiamato nei motivi di ricorso quale norma generale di responsabilità aquiliana, ma senza necessità di applicazione diretta nella decisione di inammissibilità.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio sulla qualità di sindaco e sugli altri fatti costitutivi.
Richiamato nel motivo relativo alla rettifica del bilancio e alla valutazione del patrimonio netto.
Richiamato nel motivo relativo all'accollo e alla rettifica contabile.
Richiamato nel motivo sulla liquidazione del danno, ma la Corte rileva la non pertinenza della censura rispetto al criterio effettivamente adottato.
La Corte qualifica la dedotta nullità della CTU come nullità relativa, da eccepirsi tempestivamente nella prima istanza o udienza successiva al deposito dell'elaborato viziato.
Richiamato come sede in cui la parte può formulare contestazioni anche mediante osservazioni alla bozza di relazione del consulente.
art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per stabilire che, quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese liquidate vanno pagate a favore dello Stato.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che la condanna alle spese in favore della parte ammessa al patrocinio comporta il pagamento in favore dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009
Richiamato solo per precisare che la modifica dell'art. 115 c.p.c. non esclude l'operatività del principio di non contestazione nei giudizi anteriori.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità promosso dalla curatela contro sindaci o amministratori, la qualità soggettiva del convenuto, ove allegata come fatto costitutivo, deve essere specificamente contestata in primo grado; la mancata contestazione rende il fatto pacifico, anche nei processi introdotti prima della riforma dell'art. 115 c.p.c., quanto ai fatti primari.
- L'accettazione della carica di sindaco non richiede necessariamente formalità solenni e può risultare anche da comportamenti concludenti incompatibili con un rifiuto dell'incarico; il relativo accertamento è di fatto e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
- L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio che attenga a violazioni del contraddittorio o all'irrituale acquisizione di documenti deve essere specifica e tempestiva; se la nullità è relativa, va dedotta nella prima istanza o udienza successiva al deposito dell'elaborato peritale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito della CTU o del materiale istruttorio, soprattutto quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione autonoma e puntuale.
- La censura di difetto di nesso causale o di errata liquidazione del danno è inammissibile se non si confronta con il criterio concretamente adottato dai giudici di merito e se presuppone un diverso accertamento fattuale non contenuto nella decisione impugnata.
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