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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21483/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso proposta da una contribuente ai sensi della L. n. 296/2006 per il 50% dell'IRAP versata nell'anno 2003, rimasta senza risposta e quindi trasformata in silenzio-rifiuto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente. L'Agenzia delle entrate aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata notificata il 4 ottobre 2012 e che l'appello risultasse notificato il 4 dicembre 2012. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 16, 20, 21, 53 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, ai fini della prova della tempestiva notifica dell'appello nel processo tributario, rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale e non la sola data di ricezione da parte del destinatario; ha inoltre indicato come prova l'elenco degli atti consegnati all'ufficio postale recante data e timbro postale del 30 novembre 2012. Con il secondo motivo ha censurato, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, la motivazione sul merito resa dalla CTR nonostante la declaratoria di inammissibilità. La controricorrente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso e la sua inammissibilità per difetto di sommaria esposizione dei fatti.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente e ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la data di presentazione della raccomandata all'ufficio postale può essere provata anche tramite copia dell'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione, quando tale elenco rechi il codice identificativo e il timbro datario dell'ufficio postale, trattandosi di prova equipollente alla ricevuta di spedizione. Nel caso concreto, dall'elenco prodotto risultava la consegna dell'atto all'ufficio postale in data 30 novembre 2012, per cui l'appello doveva considerarsi tempestivo entro il termine del 3 dicembre 2012. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento del secondo, perché la CTR, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello, non avrebbe dovuto esaminare il merito; le sue considerazioni sul merito sono state quindi ritenute prive di effetti giuridici. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di nullità della sentenza è stata utilizzata per censurare l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel secondo motivo, la motivazione resa sul merito nonostante la preclusione derivante dall'inammissibilità.

  • artt. 16, 20, 21, 53 e 61, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la tempestività della notifica dell'impugnazione può essere provata mediante la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, risultante da documentazione equipollente munita di timbro datario.

  • art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità per difetto di sommaria esposizione dei fatti è stata respinta perché il ricorso consentiva comunque di individuare oggetto della controversia, questioni trattate e termini della censura.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione sul merito è stata ritenuta irrilevante perché, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello, il giudice si spoglia della potestas iudicandi sul merito.

  • L. n. 296/2006

    È richiamata come base normativa dell'istanza di rimborso del 50% dell'IRAP versata nell'anno 2003.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, ai fini della tempestività della notificazione a mezzo posta, la data rilevante è quella di consegna dell'atto all'ufficio postale, purché attestata da documento idoneo e munito di timbro datario, anche se la ricevuta di spedizione non rechi tutti i dati completi.
  • L'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione, quando rechi il codice identificativo dell'atto e il timbro dell'ufficio postale, può avere efficacia probatoria equipollente alla ricevuta di spedizione.
  • Se il giudice dichiara inammissibile un'impugnazione, ogni ulteriore esame del merito è privo di effetti giuridici e non costituisce autonoma ragione della decisione impugnabile.
  • L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di sommaria esposizione dei fatti va respinta quando dal ricorso sia comunque ricostruibile l'oggetto della lite e la questione decisiva devoluta alla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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