Cassazione Civile, Ordinanza n. 33268/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di euro 61.131,24, oltre interessi, quale residuo compenso per prestazioni di assistenza e consulenza rese in favore di una società nell'ambito di un accordo di collaborazione per il supporto commerciale all'acquisizione di contratti nel settore della Meteorologia e della Difesa. La società propose opposizione al decreto, rigettata dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello. In cassazione la società dedusse: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., oltre omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse desunto la prova dell'effettiva prestazione da e-mail prive di riscontro fattuale e che una e-mail del 5 aprile 2017 non provenisse neppure dalla società; 2) violazione degli artt. 230, 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che non fosse stata esaminata la richiesta di interrogatorio formale della controparte e che il credito fosse stato ritenuto provato soltanto sulla base delle fatture, con motivazione illogica e carente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché diretto in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che tale norma è violata solo se l'onere della prova viene addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito della prova. Ha inoltre precisato che la doglianza sugli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in ipotesi di utilizzo di prove non dedotte o di disapplicazione di prove legali, evenienze qui non ricorrenti. Quanto al vizio motivazionale, ha rilevato che si trattava di doppia conforme e comunque che il fatto storico era stato esaminato. Il secondo motivo è stato respinto per la parte residua, poiché il giudice di merito può non ammettere l'interrogatorio formale quando ritenga il processo già sufficientemente istruito e il mezzo istruttorio meramente dilatorio o defatigatorio. In conclusione il ricorso è stato rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura per violazione di legge e quella per omesso esame di fatto decisivo non possono essere trasformate in una richiesta di riesame del merito o del materiale probatorio.
La censura non ha fondato rilievo quando mira a contestare la valutazione delle prove e non un effettivo vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge, non quando si contesti l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono o disattende prove legali, non quando valuti liberamente le prove raccolte.
La norma è violata solo se l'onere probatorio viene erroneamente posto a carico di una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l'esito dell'apprezzamento probatorio.
Richiamato dalla ricorrente a proposito della richiesta di interrogatorio formale, senza che la Corte ne ravvisi violazione autonoma.
Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nelle ipotesi di doppia conforme sulle questioni di fatto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece il giudice valuta in modo non condiviso l'esito della prova, la doglianza attiene semmai al vizio di motivazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di utilizzo di prove non introdotte dalle parti, di prove assunte fuori dai limiti legali o di indebita attribuzione di efficacia di prova legale; non basta contestare il libero apprezzamento del materiale istruttorio.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Il giudice di merito può legittimamente non ammettere l'interrogatorio formale o altre prove richieste dalle parti quando ritenga la causa già sufficientemente istruita e il mezzo richiesto meramente dilatorio o defatigatorio.
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