Cassazione Civile, Ordinanza n. 35556/2022 del 02/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Un automobilista ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito dell'impatto con un animale selvatico avvenuto su una strada statale in provincia di Cagliari. La domanda era stata rigettata in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello dal Tribunale, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. ritenendo che, per i danni da fauna selvatica, dovesse trovare applicazione la disciplina generale dell'art. 2043 c.c. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 2052 e 2043 c.c., censurando la ricostruzione del Tribunale sulla responsabilità della pubblica amministrazione; il secondo, in via subordinata, per nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo manifestamente fondato perché la sentenza impugnata non era conforme all'orientamento recente della Cassazione in tema di danni causati da fauna selvatica. Ha affermato che tali danni sono risarcibili ai sensi dell'art. 2052 c.c., che la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione e che sul danneggiato grava la prova del nesso eziologico, mentre spetta alla Regione la prova liberatoria del caso fortuito. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza del Tribunale di Cagliari è stata cassata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Si applica anche ai danni cagionati da fauna selvatica; il criterio di imputazione si fonda sulla proprietà o utilizzazione dell'animale e non sul dovere di custodia.
Non è la norma applicabile in via principale ai danni da fauna selvatica, secondo il principio richiamato dalla Corte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro di validità della motivazione; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione degli artt. 2052 e 2043 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio denunciato in via subordinata per la dedotta nullità della sentenza.
artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c. e 380-bis c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso ritenuto manifestamente fondato.
Le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici.
Massime di principio
- I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili ai sensi dell'art. 2052 c.c., non già secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., perché la responsabilità ex art. 2052 c.c. prescinde dal dovere di custodia e si collega alla proprietà o comunque all'utilizzazione dell'animale.
- Nell'azione risarcitoria per danni da fauna selvatica la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, quale soggetto titolare delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo della tutela e gestione del patrimonio faunistico.
- Sul danneggiato grava l'onere di provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e il danno; spetta invece alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale è stata autonoma, eccezionale, imprevedibile o inevitabile nonostante l'adozione delle misure diligenti esigibili.
- Il giudice di merito che escluda l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. ai danni da fauna selvatica si pone in contrasto con l'orientamento di legittimità consolidato e la sentenza va cassata con rinvio per il riesame alla luce dei corretti principi di diritto.
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