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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24692/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento in materia di IMU per l’annualità 2014 relativo a un immobile sito in Roma. La fondazione contribuente aveva impugnato l’atto e il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; l’ente impositore aveva proposto appello, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio lo aveva respinto. In cassazione l’ente deduceva tre motivi: (1) carenza di motivazione o motivazione apparente della sentenza d’appello, perché il giudice aveva ritenuto ingiustificata la differenza di € 14.161,53 senza adeguata argomentazione; (2) violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per mancanza della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la rendita catastale applicabile all’immobile per l’anno in questione. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la motivazione della sentenza tributaria superava il minimo costituzionale e che, in realtà, le censure tendevano a contestare il merito della valutazione sulla rendita catastale e sull’onere probatorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto in presenza di doppia conforme, senza indicare specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’ente impositore. Ha escluso sia la nullità della motivazione sia la violazione dell’art. 132 c.p.c., ritenendo che la sentenza impugnata contenesse argomentazioni sufficienti a rendere percepibile il percorso decisionale; ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della doppia conforme. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente o di nullità della sentenza è denunciabile solo se la motivazione sia obiettivamente inesistente o incomprensibile, non quando si contesti in realtà la correttezza della decisione nel merito

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se mancano del tutto o sono assolutamente inidonee le ragioni di fatto e di diritto, in modo da rendere impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme il motivo è inammissibile se non vengono specificate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario si applicano, in quanto compatibili, le norme del c.p.c., comprese quelle sulla motivazione della sentenza

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la specifica indicazione delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito e della loro diversità

  • art. 12 preleggi

    richiamato quale parametro ermeneutico per circoscrivere l’anomalia motivazionale rilevante in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • legge n. 228 del 2012

    richiamata quale fonte di modifica dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione è censurabile come apparente solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione; non è sufficiente denunciare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile nel merito.
  • Nel processo tributario la nullità della sentenza per carenza di motivazione ricorre solo se l’esposizione dei fatti o delle ragioni giuridiche è così carente da impedire l’individuazione del thema decidendum e del percorso argomentativo seguito dal giudice.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in caso di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente in che cosa differiscano le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello.
  • Non può essere surrettiziamente fatto valere come vizio di motivazione un dissenso sulla valutazione delle risultanze probatorie o sulla correttezza della ricostruzione del rapporto tributario: tali censure attengono al merito e non al controllo sulla motivazione nei limiti consentiti in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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