Cassazione Civile, Ordinanza n. 39284/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato, per l'anno d'imposta 2008, un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e delle relative addizionali rispetto a quanto dichiarato dalla contribuente. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Prima dell'udienza camerale ha però depositato memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere, allegando documentazione relativa a una procedura di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 193/2016 (rottamazione delle cartelle), inclusa l'istanza di adesione, l'estratto di ruolo, la comunicazione di accettazione e le ricevute di pagamento delle rate. In tale memoria la contribuente ha anche formalizzato la rinuncia al ricorso. La censura in cassazione, nei fatti, è stata superata da tali eventi sopravvenuti, che hanno fatto venir meno l'interesse alla decisione del gravame.
La decisione
La Corte ha rilevato che la documentazione prodotta dimostrava l'intervenuta definizione agevolata della pretesa fiscale in pendenza del giudizio di legittimità e la conseguente rinuncia al ricorso. Ha quindi ritenuto che fosse venuto meno l'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, configurandosi una causa sopravvenuta di inammissibilità del ricorso. Ha inoltre compensato integralmente le spese, tenendo conto della sopravvenienza del condono e della rinuncia, e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) invocata dalla contribuente; la sopravvenuta adesione alla procedura ha inciso sull'interesse al ricorso.
legge di conversione del d.l. 193/2016, richiamata quale disciplina della definizione agevolata.
richiamato come norma relativa alla rinuncia al ricorso nel processo tributario.
richiamato per affermare la possibilità di produrre in cassazione i documenti che attestano il fatto sopravvenuto idoneo a far venire meno l'interesse all'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenienza di un fatto che elimini l'interesse della parte ricorrente alla decisione determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- La prova documentale del fatto sopravvenuto che estingue o neutralizza l'interesse all'impugnazione può essere prodotta in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., quando sia funzionale a dimostrare la causa sopravvenuta di inammissibilità.
- L'adesione a una procedura di definizione agevolata della pretesa tributaria, accompagnata dalla rinuncia al ricorso, fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità, se non residuano pretese contrapposte dell'Amministrazione.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse e rinuncia della parte ricorrente, le spese possono essere compensate e non si applica il doppio contributo unificato se non ricorrono i presupposti di legge.
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