Cassazione Civile, Ordinanza n. 03878/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES e IRAP relativo al 2007, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, tra gli altri rilievi, euro 235.891 pagati dalla società ricorrente in conseguenza dell'escussione di una fideiussione rilasciata a favore della propria controllata, poi ammessa a concordato preventivo. La società sosteneva che il pagamento non fosse un finanziamento alla partecipata, ma un costo deducibile come sopravvenienza passiva o perdita su crediti ex art. 101 TUIR, perché dal pagamento era sorto un credito di regresso mai recuperato a causa dell'insolvenza della debitrice principale. Il giudice d'appello aveva invece ritenuto che l'esborso avesse natura solo patrimoniale e dovesse incrementare il costo fiscale della partecipazione, con conseguente indeducibilità. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 101, commi 4 e 5, e 94, comma 6, d.P.R. 917/1986, nonché degli artt. 1936 e 1950 c.c., sostenendo che il credito di regresso, divenuto inesigibile, dovesse essere trattato come perdita deducibile e non come apporto a fondo perduto o incremento del costo della partecipazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva negato la deducibilità dell'esborso. Ha osservato che, in tema di sopravvenienze passive e perdite su crediti, la deducibilità presuppone una pregressa rilevanza reddituale del componente attivo poi venuto meno; nel caso concreto, sia l'assunzione della garanzia sia il pagamento al terzo creditore e il sorgere del regresso avevano rilievo solo patrimoniale. Poiché il credito di regresso era sorto e si era eventualmente perso nello stesso esercizio, senza essere stato in precedenza tassato come componente positivo del reddito, la perdita non era deducibile. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la società ricorrente alle spese, dando inoltre atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
le sopravvenienze passive e le perdite su crediti sono deducibili solo se vi è corrispondenza con un precedente componente attivo tassato; la perdita su crediti è deducibile a condizioni specifiche e non quando il credito non abbia mai inciso sul reddito in esercizi precedenti
art. 94 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato dalla ricorrente per escluderne l'applicabilità al caso della fideiussione escussa; la Corte non vi fonda la decisione, ritenendo decisivo l'art. 101 TUIR
norma sulla fideiussione richiamata nel motivo di ricorso; il pagamento del garante al creditore è considerato dalla Corte un evento con rilievo patrimoniale, non reddituale, ai fini della fattispecie esaminata
norma sul regresso del fideiussore richiamata nel motivo; il credito di regresso sorto per effetto del pagamento non è deducibile se non ha rappresentato un componente attivo tassato in precedenza
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
conferma che i componenti negativi sono deducibili solo se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi concorrenti alla formazione del reddito
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, la deducibilità di una perdita su crediti presuppone che il credito sia inerente all'attività d'impresa e che il relativo ricavo sia stato in precedenza tassato; in mancanza di tale pregressa incidenza reddituale, la perdita non è fiscalmente deducibile.
- La sopravvenienza passiva rilevante ai fini fiscali richiede una necessaria corrispondenza con un precedente elemento attivo del reddito: se l'esborso o il credito di regresso hanno solo rilievo patrimoniale, non si realizza una componente negativa deducibile.
- Il pagamento del fideiussore al creditore e il successivo sorgere del credito di regresso non sono, di per sé, eventi fiscalmente deducibili; la deducibilità dipende dalla previa tassazione del componente attivo che viene meno.
- La distinzione civilistica tra pagamento del terzo e credito di regresso non è decisiva sul piano fiscale quando il credito non ha mai concorso alla formazione del reddito imponibile.
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