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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03878/2025 del 15/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES e IRAP relativo al 2007, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, tra gli altri rilievi, euro 235.891 pagati dalla società ricorrente in conseguenza dell'escussione di una fideiussione rilasciata a favore della propria controllata, poi ammessa a concordato preventivo. La società sosteneva che il pagamento non fosse un finanziamento alla partecipata, ma un costo deducibile come sopravvenienza passiva o perdita su crediti ex art. 101 TUIR, perché dal pagamento era sorto un credito di regresso mai recuperato a causa dell'insolvenza della debitrice principale. Il giudice d'appello aveva invece ritenuto che l'esborso avesse natura solo patrimoniale e dovesse incrementare il costo fiscale della partecipazione, con conseguente indeducibilità. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 101, commi 4 e 5, e 94, comma 6, d.P.R. 917/1986, nonché degli artt. 1936 e 1950 c.c., sostenendo che il credito di regresso, divenuto inesigibile, dovesse essere trattato come perdita deducibile e non come apporto a fondo perduto o incremento del costo della partecipazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva negato la deducibilità dell'esborso. Ha osservato che, in tema di sopravvenienze passive e perdite su crediti, la deducibilità presuppone una pregressa rilevanza reddituale del componente attivo poi venuto meno; nel caso concreto, sia l'assunzione della garanzia sia il pagamento al terzo creditore e il sorgere del regresso avevano rilievo solo patrimoniale. Poiché il credito di regresso era sorto e si era eventualmente perso nello stesso esercizio, senza essere stato in precedenza tassato come componente positivo del reddito, la perdita non era deducibile. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la società ricorrente alle spese, dando inoltre atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    le sopravvenienze passive e le perdite su crediti sono deducibili solo se vi è corrispondenza con un precedente componente attivo tassato; la perdita su crediti è deducibile a condizioni specifiche e non quando il credito non abbia mai inciso sul reddito in esercizi precedenti

  • art. 94 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    richiamato dalla ricorrente per escluderne l'applicabilità al caso della fideiussione escussa; la Corte non vi fonda la decisione, ritenendo decisivo l'art. 101 TUIR

  • art. 1936 c.c.

    norma sulla fideiussione richiamata nel motivo di ricorso; il pagamento del garante al creditore è considerato dalla Corte un evento con rilievo patrimoniale, non reddituale, ai fini della fattispecie esaminata

  • art. 1950 c.c.

    norma sul regresso del fideiussore richiamata nel motivo; il credito di regresso sorto per effetto del pagamento non è deducibile se non ha rappresentato un componente attivo tassato in precedenza

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    conferma che i componenti negativi sono deducibili solo se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi concorrenti alla formazione del reddito

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, la deducibilità di una perdita su crediti presuppone che il credito sia inerente all'attività d'impresa e che il relativo ricavo sia stato in precedenza tassato; in mancanza di tale pregressa incidenza reddituale, la perdita non è fiscalmente deducibile.
  • La sopravvenienza passiva rilevante ai fini fiscali richiede una necessaria corrispondenza con un precedente elemento attivo del reddito: se l'esborso o il credito di regresso hanno solo rilievo patrimoniale, non si realizza una componente negativa deducibile.
  • Il pagamento del fideiussore al creditore e il successivo sorgere del credito di regresso non sono, di per sé, eventi fiscalmente deducibili; la deducibilità dipende dalla previa tassazione del componente attivo che viene meno.
  • La distinzione civilistica tra pagamento del terzo e credito di regresso non è decisiva sul piano fiscale quando il credito non ha mai concorso alla formazione del reddito imponibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioFideiussioneInadempimento
RamiTributiContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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