Cassazione Penale, Ordinanza n. 01532/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal tribunale nei confronti di un imputato ritenuto responsabile di guida senza patente, in relazione alla disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 del codice della strada, con applicazione della recidiva nel biennio. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza della responsabilità penale e sul presupposto della recidiva nel biennio; 2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per non avere la corte territoriale accolto la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La difesa contestava quindi sia l'affermazione di colpevolezza sia la valutazione negativa sul punto sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della corte d'appello: dagli atti risultava che l'imputato circolava senza patente mai conseguita, circostanza non smentita dalla difesa, e che vi era precedente fermo e contravvenzione per analoga condotta in data 6 giugno 2019, integrando così la recidiva nel biennio rilevante ai fini della depenalizzazione. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento in assenza di elementi positivi, richiamando il principio per cui lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La disposizione è richiamata come base della sanzione per la guida senza patente; la Corte considera integrato il fatto di reato dalla circolazione del conducente privo di patente mai conseguita e valorizza la recidiva nel biennio quale elemento che impedisce la depenalizzazione.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in mancanza di elementi o circostanze positive; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
È richiamato quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha rafforzato la necessità di elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche.
Legge di conversione del d.l. n. 92 del 2008, rilevante per la disciplina delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio può essere provata mediante elementi positivi emergenti dagli atti; non è necessario un particolare formalismo probatorio, essendo sufficiente che la condotta precedente risulti documentalmente e non sia contrastata da prova contraria della difesa.
- Quando l'imputato circola privo di patente mai conseguita, il fatto integra la condotta sanzionata dalla disciplina sulla guida senza patente; la verifica della recidiva nel biennio assume rilievo decisivo ai fini della persistente rilevanza penale della condotta.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con l'assenza di elementi positivi valorizzabili; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., l'incensuratezza da sola non basta a fondare il beneficio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure di merito già disattese con motivazione logica e coerente dal giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01427/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01460/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01461/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01462/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01463/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01464/2026 del 14/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →