Cassazione Penale, Sentenza n. 27549/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da un decreto del pubblico ministero che disponeva perquisizione e sequestro di documenti cartacei e dispositivi elettronici in danno di un soggetto indagato per riciclaggio di somme ritenute provenienti dallo spaccio di stupefacenti. Il Tribunale di Milano aveva rigettato l'impugnazione contro quel decreto. In Cassazione la difesa ha proposto un ricorso che non selezionava in modo chiaro i vizi di legittimità ex art. 606 c.p.p., ma si sviluppava come contestazione nel merito della tenuta indiziaria del fumus delicti e della proporzionalità del sequestro informatico. Il ricorso distingueva vari profili fattuali: una presunta consegna di denaro a soggetti nordafricani, un secondo episodio relativo a somme ricevute da imprenditori cinesi a Torino, e infine le modalità di estrazione dei dati dai dispositivi sequestrati. Con motivi nuovi si denunciavano la violazione dell'art. 648-bis c.p. e degli artt. 250 ss., 273 e 324 c.p.p. quanto al fumus, nonché degli artt. 125, 253 ss., 273 e 324 c.p.p. quanto al sequestro dei supporti informatici.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in parte non consentite perché dirette a una rivalutazione del merito e dell'apparato indiziario, quindi estranee al giudizio di legittimità in materia di sequestro preventivo, dove il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge ex art. 325 c.p.p. Ha inoltre osservato che il ricorso era formulato senza la necessaria specificità dei motivi ex art. 606 c.p.p. e con una costruzione concettuale disorganica, idonea a tradursi in una critica di motivazione non scrutinabile. Quanto al fumus, la Corte ha comunque valorizzato in via incidentale gli indizi complessivamente considerati dal giudice del riesame come sufficienti a sorreggere il provvedimento ablatorio: mediazione nella circolazione di denaro di origine illecita, raccolta di fondi sospetti e richiesta di timbri e modulistica per società cartiere. Quanto al sequestro dei dispositivi, ha ritenuto proporzionate e adeguate le modalità di estrazione dei dati, tenuto conto della difficoltà tecnica e della mancata collaborazione dell'indagato nell'indicazione delle chiavi di accesso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione richiede una selezione specifica dei vizi dedotti; non è un'impugnazione a critica aperta né un mezzo per una nuova valutazione del merito.
Avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non per censure di motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.
Il vizio di motivazione non è deducibile nel ricorso per cassazione contro il sequestro preventivo.
L'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ravvisandosi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norma richiamata dalla difesa nei motivi nuovi per contestare l'asserita insussistenza del fumus del reato di riciclaggio.
Richiamato dalla difesa nei motivi nuovi in relazione ai profili di acquisizione/ricerca della prova e al fumus del reato.
Richiamato nei motivi nuovi per contestare i presupposti cautelari/probatori posti a base del sequestro.
Richiamato nei motivi nuovi in relazione al riesame del sequestro preventivo.
Richiamato nei motivi nuovi per denunciare vizi di motivazione/forma del provvedimento relativo al sequestro dei dispositivi.
Richiamato nei motivi nuovi in tema di sequestro probatorio e dei supporti informatici.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Indicato come base del contraddittorio scritto del giudizio di legittimità.
Indicato come base normativa del contraddittorio scritto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso un provvedimento di sequestro preventivo non sono ammissibili censure che mirino, sotto veste formale di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito o dell'apparato indiziario, poiché il sindacato di legittimità è circoscritto agli errores in iudicando o in procedendo.
- Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione i motivi di impugnazione e il relativo parametro normativo: la mancata specificazione del vizio dedotto e la costruzione di un atto indistinto e meramente assertivo comportano inammissibilità.
- Ai fini del sequestro preventivo, il fumus delicti può essere desunto da un quadro indiziario complessivo e unitario; una lettura atomistica dei singoli episodi investigativi non è idonea a scalfire la tenuta del provvedimento se gli elementi, considerati nel loro insieme, descrivono una condotta coerente con l'ipotesi criminosa.
- Nel sequestro di dispositivi informatici, la proporzionalità e l'adeguatezza delle modalità di estrazione dei dati vanno valutate tenendo conto delle difficoltà tecniche concrete e dell'eventuale mancata collaborazione dell'interessato, che può legittimare procedure di selezione dei dati più estese o differite.
- L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi depositati successivamente, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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