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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09164/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto che aveva prestato garanzia fideiussoria per le obbligazioni di una società debitrice principale propose opposizione a un decreto ingiuntivo di importo superiore a 144 mila euro, emesso nei confronti della società principale e del garante. In primo grado l'opposizione fu rigettata; in appello l'opponente dedusse, da un lato, la carenza di prova del credito perché il creditore aveva prodotto solo un saldaconto/estratto ex art. 50 TUB e non gli estratti conto integrali, sostenendo che non operasse la non contestazione; dall'altro, invocò la liberazione ex art. 1956 c.c. per avere la banca concesso credito in presenza del peggioramento delle condizioni della debitrice, assumendo l'irrilevanza della propria conoscenza dello stato di difficoltà della società e la natura imperativa della norma; infine censurò la liquidazione delle spese di lite. La Corte d'appello respinse l'impugnazione, rilevando, tra l'altro, la mancata contestazione in primo grado delle clausole contrattuali, l'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c. per la conoscenza, in capo al garante, dello stato di decozione della debitrice principale e, quanto alle spese, la correttezza della liquidazione. In Cassazione furono proposti tre motivi: violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per insufficienza probatoria del credito; violazione dell'art. 1956 c.c. per errata esclusione della liberazione del fideiussore; violazione del d.m. n. 55/2014 in tema di spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c. e per aspecificità dell'esposizione dei fatti di causa e dei motivi. Ha ritenuto che il ricorso non consentisse di comprendere compiutamente i rapporti temporali tra mutuo, conto corrente e fideiussione, le ragioni della richiesta di liberazione dal 29 gennaio 2009, le ragioni del rigetto in primo grado e, soprattutto, la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che non si fondava in modo automatico sulla conoscenza dello stato di difficoltà, ma su una ricostruzione fattuale più articolata. Anche la censura sulle spese è stata ritenuta non intelligibile, sia per l'erronea indicazione dello scaglione di valore, sia perché la liquidazione entro i parametri regolamentari non è di regola sindacabile in cassazione se non per scostamenti ulteriori motivati. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'intimata. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    Nella fideiussione per obbligazione futura il creditore deve richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di concedere nuovo credito al terzo quando le condizioni patrimoniali di quest'ultimo siano peggiorate; la tutela opera per consentire al garante di sottrarsi a un aggravamento non voluto e non colposo, ma non ricorre necessariamente quando il fideiussore conosca o partecipi alla situazione della debitrice principale secondo una ricostruzione fattuale affidata al merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova del credito è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non per una definizione di principio sull'onere probatorio; il ricorso non esponeva in modo completo i fatti e i documenti rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato come norma asseritamente violata in relazione al principio di non contestazione, ma la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è aspecifico e privo di un'adeguata sintesi degli atti.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti di causa; la mancanza di tale requisito determina inammissibilità per aspecificità.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La parte ricorrente deve indicare e sintetizzare il contenuto degli atti e documenti richiamati, non essendo sufficiente un rinvio indiscriminato agli atti di merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui il giudice di merito ha discrezionalità nella liquidazione delle spese entro i parametri regolamentari; il motivo sulle spese non superava il vaglio di ammissibilità.

  • art. 4, commi 1, 6, 8, d.m. n. 55 del 2014

    La liquidazione delle spese entro i valori minimi e massimi dei parametri tabellari è rimessa al giudice di merito; la motivazione è necessaria solo quando vi sia uno scostamento ulteriore dai parametri o una specifica deroga.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone con sufficiente specificità e completezza i fatti processuali rilevanti e non consente di ricostruire con precisione la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il requisito di specificità impone di riassumere il contenuto degli atti e dei documenti essenziali, senza limitarsi a rinvii generici al fascicolo o agli atti di merito.
  • La censura che invoca l'applicazione dell'art. 1956 c.c. deve confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la conoscenza e il ruolo del fideiussore nella vicenda di concessione del credito; tale apprezzamento è, di regola, insindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.
  • In tema di spese di lite, la liquidazione entro il range dei parametri del d.m. n. 55/2014 rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in caso di scostamenti ulteriori o di violazione dei criteri legali di riferimento.
  • La contestazione della prova del credito e del principio di non contestazione richiede una puntuale allegazione delle circostanze processuali e documentali su cui si fonda la doglianza; in mancanza, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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