Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08745/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non fondato il vizio di motivazione dedotto sul diniego delle attenuanti generiche. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata in appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli alla persona imputata. La Cassazione ha però rilevato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dalla sola assenza di elementi positivi, che non è sufficiente il solo stato di incensuratezza e che il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato la circostanza che il ricorrente fosse sottoposto a misura non custodiale per analogo reato al momento del fatto e aveva dato atto dell'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dalla mancanza di elementi di segno positivo nella personalità dell'imputato o nella concreta vicenda, senza necessità di una motivazione analitica su ogni dato favorevole o sfavorevole.
  • Ai fini della concessione delle attenuanti generiche, il solo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento del beneficio.
  • Il giudice di merito può limitarsi a valorizzare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, purché affronti le specifiche deduzioni difensive e renda comprensibile la ragione del mancato bilanciamento in senso favorevole.
  • La presenza di una precedente o attuale sottoposizione dell'imputato a misura per un reato analogo può costituire elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, se ritenuto sintomatico dell'assenza di effettivi segnali di ravvedimento o di meritevolezza della diminuzione di pena.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.