Cassazione Penale, Ordinanza n. 08745/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non fondato il vizio di motivazione dedotto sul diniego delle attenuanti generiche. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata in appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli alla persona imputata. La Cassazione ha però rilevato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dalla sola assenza di elementi positivi, che non è sufficiente il solo stato di incensuratezza e che il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato la circostanza che il ricorrente fosse sottoposto a misura non custodiale per analogo reato al momento del fatto e aveva dato atto dell'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
disposizione incriminatrice del reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, oggetto della sentenza di condanna impugnata
le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente dopo la riforma del 2008
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
riforma richiamata quale base del principio per cui, ai fini delle attenuanti generiche, non basta l'incensuratezza
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dalla mancanza di elementi di segno positivo nella personalità dell'imputato o nella concreta vicenda, senza necessità di una motivazione analitica su ogni dato favorevole o sfavorevole.
- Ai fini della concessione delle attenuanti generiche, il solo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento del beneficio.
- Il giudice di merito può limitarsi a valorizzare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, purché affronti le specifiche deduzioni difensive e renda comprensibile la ragione del mancato bilanciamento in senso favorevole.
- La presenza di una precedente o attuale sottoposizione dell'imputato a misura per un reato analogo può costituire elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, se ritenuto sintomatico dell'assenza di effettivi segnali di ravvedimento o di meritevolezza della diminuzione di pena.
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