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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19712/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Risio propose reclamo ex art. 591-ter c.p.c. avverso il verbale di aggiudicazione predisposto dal curatore delegato alla vendita nell'ambito della procedura fallimentare; il reclamo era stato presentato nel termine di quindici giorni previsto dagli artt. 591-ter e 669-terdecies c.p.c. ma oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 26 l. fall.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché l'atto impugnato (verbale di aggiudicazione) non statuiva in via decisoria e definitiva sul diritto che la ricorrente assumeva leso. Tuttavia la Corte ha fissato, nell'interesse della legge, principi di diritto: quando nel programma di liquidazione il curatore prevede che le vendite siano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile con delega delle operazioni (artt. 591-bis e 591-ter c.p.c.), quella disciplina si applica nella sua interezza anche in ambito fallimentare; il reclamo contro gli atti del giudice delegato ex art. 591-ter va impugnato con le modalità e i rimedi (anche ex art. 669-terdecies) previsti dal codice di procedura civile; l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo non ha natura decisoria e definitiva e non è impugnabile per cassazione; eventuali nullità nelle operazioni delegate si trasmettono agli atti successivi del giudice delegato, i quali potranno essere impugnati con gli strumenti corrispondenti in ambito concorsuale (art. 26 l. fall.).

Norme richiamate

  • art. 591-ter cod. proc. civ.

    "quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione... Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies"

    La Corte ha ritenuto che, se il programma di liquidazione prevede vendite secondo il c.p.c. con delega, l'art. 591-ter si applica integralmente in ambito fallimentare: il rimedio contro gli atti del delegato è il reclamo al giudice dell'esecuzione e, successivamente, il rimedio previsto dall'art. 669-terdecies; l'ordinanza resa non è definitiva né decisoria ai fini della cassazione.

  • art. 591-bis cod. proc. civ.

    Regola la delega delle operazioni di vendita a un professionista; la Corte dispone che, quando prevista nel programma di liquidazione, la disciplina di delega si applica anche nelle vendite fallimentari.

  • art. 26 legge fallimentare

    Disciplina gli impugnativi dei provvedimenti in ambito concorsuale (compresa l'opposizione agli atti esecutivi corrispondente all'art. 617 c.p.c.). La Corte ha chiarito che l'art. 26 resta applicabile per i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato (es. decreto di trasferimento), ma che la speciale procedura prevista dal c.p.c. trova applicazione ove il programma di liquidazione la preveda.

  • art. 669-terdecies cod. proc. civ.

    Indica il rimedio di reclamo contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione; la Corte conferma che tale rimedio si applica anche in ambito fallimentare quando si applicano gli artt. 591-bis/ter.

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Rimando all'opposizione agli atti esecutivi quale rimedio nelle esecuzioni individuali; in ambito concorsuale la sua corrispondenza è l'art. 26 l. fall., che può essere utilizzato per impugnare i provvedimenti decisori successivi del giudice delegato.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Stabilisce che non è ammessa la cassazione contro provvedimenti che non decidono in via definitiva sulla pretesa lesione di un diritto; la Corte ha invocato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso contro il verbale di aggiudicazione.

  • art. 363, comma 1 cod. proc. civ.

    Consente alla Corte di cassazione di fissare principi di diritto nell'interesse della legge anche quando il ricorso è inammissibile; la Corte lo ha utilizzato per enunciare i principi applicativi relativi alla materia.

  • art. 191 cod. civ.

    Riferimento al regime di scioglimento della comunione legale; la Corte osserva che il verbale di aggiudicazione non colpisce definitivamente il diritto di comproprietà residuo che viene inciso solo dal decreto di trasferimento (art. 586 c.p.c.).

  • art. 586 cod. proc. civ.

    Decreto di trasferimento che compie l'effetto dispositvo definitivo; la Corte segnala che solo atti come il decreto di trasferimento incidono definitivamente sui diritti sostanziali e sono impugnabili nelle forme corrispondenti.

  • art. 36 legge fallimentare

    Regola i reclami avverso gli atti di amministrazione del curatore; la Corte distingue questa fattispecie dalle impugnazioni relative alle operazioni delegate disciplinate dal c.p.c.

  • art. 107, comma 2 legge fallimentare

    Consente l'applicazione di norme procedurali speciali in ambito concorsuale; la Corte osserva che non vige principio generale per cui tutti i provvedimenti del giudice delegato debbano essere impugnati secondo l'art. 26 l. fall., se la norma speciale del c.p.c. prevede rimedi autonomi.

  • d.l. n. 83/2015 (art. 13) e l. n. 132/2015

    Riferimento alla modifica introdotta riguardo l'art. 591-ter; la Corte valuta la disciplina "ratione temporis" e la sua applicazione.

  • d.lgs. n. 149/2022 (art. 3, comma 42, lett. b)

    Richiamato come modifica normativa successiva che ha inciso sull'assetto delle impugnazioni delle ordinanze del giudice dell'esecuzione; la Corte segnala l'evoluzione normativa rilevante per la materia.

Massime di principio

  • Se il programma di liquidazione prevede che le vendite siano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile con delega delle operazioni, la disciplina degli artt. 591-bis e 591-ter c.p.c. si applica integralmente anche in ambito fallimentare.
  • Gli atti compiuti dal professionista delegato alle vendite vanno impugnati inizialmente con il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. e, successivamente, contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione con i rimedi previsti (es. art. 669-terdecies); i termini e le modalità di tali rimedi devono essere rispettati.
  • Il verbale di aggiudicazione redatto dal curatore delegato non è, di per sé, un provvedimento decisorio definitivo che consente il ricorso per cassazione; la pronuncia decisoria e definitiva che incide sui diritti sostanziali è il decreto di trasferimento (art. 586 c.p.c.) o altro provvedimento conclusivo impugnabile con gli strumenti concorsuali corrispondenti.
  • Eventuali nullità verificatesi nelle operazioni delegate si trasmettono agli atti successivi del giudice delegato: tali atti successivi (che decidono definitivamente) costituiscono il momento processuale corretto per proporre le impugnazioni ex art. 26 l. fall. o altri rimedi idonei.
  • Non è possibile sottrarre alla disciplina speciale del codice di procedura civile le vendite delegate previste nel programma di liquidazione invocando un diverso termine previsto dalla legge fallimentare: laddove esista una previsione speciale del c.p.c., questa prevale nella materia implicata.

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