Cassazione Civile, Sentenza n. 19712/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Risio propose reclamo ex art. 591-ter c.p.c. avverso il verbale di aggiudicazione predisposto dal curatore delegato alla vendita nell'ambito della procedura fallimentare; il reclamo era stato presentato nel termine di quindici giorni previsto dagli artt. 591-ter e 669-terdecies c.p.c. ma oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 26 l. fall.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché l'atto impugnato (verbale di aggiudicazione) non statuiva in via decisoria e definitiva sul diritto che la ricorrente assumeva leso. Tuttavia la Corte ha fissato, nell'interesse della legge, principi di diritto: quando nel programma di liquidazione il curatore prevede che le vendite siano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile con delega delle operazioni (artt. 591-bis e 591-ter c.p.c.), quella disciplina si applica nella sua interezza anche in ambito fallimentare; il reclamo contro gli atti del giudice delegato ex art. 591-ter va impugnato con le modalità e i rimedi (anche ex art. 669-terdecies) previsti dal codice di procedura civile; l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo non ha natura decisoria e definitiva e non è impugnabile per cassazione; eventuali nullità nelle operazioni delegate si trasmettono agli atti successivi del giudice delegato, i quali potranno essere impugnati con gli strumenti corrispondenti in ambito concorsuale (art. 26 l. fall.).
Norme richiamate
"quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione... Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies"
La Corte ha ritenuto che, se il programma di liquidazione prevede vendite secondo il c.p.c. con delega, l'art. 591-ter si applica integralmente in ambito fallimentare: il rimedio contro gli atti del delegato è il reclamo al giudice dell'esecuzione e, successivamente, il rimedio previsto dall'art. 669-terdecies; l'ordinanza resa non è definitiva né decisoria ai fini della cassazione.
Regola la delega delle operazioni di vendita a un professionista; la Corte dispone che, quando prevista nel programma di liquidazione, la disciplina di delega si applica anche nelle vendite fallimentari.
Disciplina gli impugnativi dei provvedimenti in ambito concorsuale (compresa l'opposizione agli atti esecutivi corrispondente all'art. 617 c.p.c.). La Corte ha chiarito che l'art. 26 resta applicabile per i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato (es. decreto di trasferimento), ma che la speciale procedura prevista dal c.p.c. trova applicazione ove il programma di liquidazione la preveda.
art. 669-terdecies cod. proc. civ.
Indica il rimedio di reclamo contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione; la Corte conferma che tale rimedio si applica anche in ambito fallimentare quando si applicano gli artt. 591-bis/ter.
Rimando all'opposizione agli atti esecutivi quale rimedio nelle esecuzioni individuali; in ambito concorsuale la sua corrispondenza è l'art. 26 l. fall., che può essere utilizzato per impugnare i provvedimenti decisori successivi del giudice delegato.
art. 111, comma 7 Cost.
Stabilisce che non è ammessa la cassazione contro provvedimenti che non decidono in via definitiva sulla pretesa lesione di un diritto; la Corte ha invocato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso contro il verbale di aggiudicazione.
art. 363, comma 1 cod. proc. civ.
Consente alla Corte di cassazione di fissare principi di diritto nell'interesse della legge anche quando il ricorso è inammissibile; la Corte lo ha utilizzato per enunciare i principi applicativi relativi alla materia.
Riferimento al regime di scioglimento della comunione legale; la Corte osserva che il verbale di aggiudicazione non colpisce definitivamente il diritto di comproprietà residuo che viene inciso solo dal decreto di trasferimento (art. 586 c.p.c.).
Decreto di trasferimento che compie l'effetto dispositvo definitivo; la Corte segnala che solo atti come il decreto di trasferimento incidono definitivamente sui diritti sostanziali e sono impugnabili nelle forme corrispondenti.
Regola i reclami avverso gli atti di amministrazione del curatore; la Corte distingue questa fattispecie dalle impugnazioni relative alle operazioni delegate disciplinate dal c.p.c.
art. 107, comma 2 legge fallimentare
Consente l'applicazione di norme procedurali speciali in ambito concorsuale; la Corte osserva che non vige principio generale per cui tutti i provvedimenti del giudice delegato debbano essere impugnati secondo l'art. 26 l. fall., se la norma speciale del c.p.c. prevede rimedi autonomi.
d.l. n. 83/2015 (art. 13) e l. n. 132/2015
Riferimento alla modifica introdotta riguardo l'art. 591-ter; la Corte valuta la disciplina "ratione temporis" e la sua applicazione.
d.lgs. n. 149/2022 (art. 3, comma 42, lett. b)
Richiamato come modifica normativa successiva che ha inciso sull'assetto delle impugnazioni delle ordinanze del giudice dell'esecuzione; la Corte segnala l'evoluzione normativa rilevante per la materia.
Massime di principio
- Se il programma di liquidazione prevede che le vendite siano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile con delega delle operazioni, la disciplina degli artt. 591-bis e 591-ter c.p.c. si applica integralmente anche in ambito fallimentare.
- Gli atti compiuti dal professionista delegato alle vendite vanno impugnati inizialmente con il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. e, successivamente, contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione con i rimedi previsti (es. art. 669-terdecies); i termini e le modalità di tali rimedi devono essere rispettati.
- Il verbale di aggiudicazione redatto dal curatore delegato non è, di per sé, un provvedimento decisorio definitivo che consente il ricorso per cassazione; la pronuncia decisoria e definitiva che incide sui diritti sostanziali è il decreto di trasferimento (art. 586 c.p.c.) o altro provvedimento conclusivo impugnabile con gli strumenti concorsuali corrispondenti.
- Eventuali nullità verificatesi nelle operazioni delegate si trasmettono agli atti successivi del giudice delegato: tali atti successivi (che decidono definitivamente) costituiscono il momento processuale corretto per proporre le impugnazioni ex art. 26 l. fall. o altri rimedi idonei.
- Non è possibile sottrarre alla disciplina speciale del codice di procedura civile le vendite delegate previste nel programma di liquidazione invocando un diverso termine previsto dalla legge fallimentare: laddove esista una previsione speciale del c.p.c., questa prevale nella materia implicata.
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