Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19792/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il contribuente impugnava il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 relativo a una cartella di pagamento inerente a una plusvalenza immobiliare (anno 1999). L'Agenzia aveva ritenuto che la cartella fosse un mero atto di riscossione non definibile, mentre il contribuente sosteneva che la controversia verte ancora sul merito della pretesa impositiva (prescrizione del credito a seguito dell'estinzione del giudizio per mancata riassunzione) e quindi rientrasse tra le liti definibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata, richiamando precedenti (tra cui Cass. sez. un. n. 18298/2021 e ordinanze n. 4070/2023 e n. 24460/2022) che riconoscono la natura impositiva, e quindi definibile, della cartella quando sia impugnabile anche nel merito della pretesa tributaria. Perciò il ricorso del contribuente è stato accolto, il giudizio è stato dichiarato estinto in conseguenza della definizione, le spese relative all'impugnazione del diniego sono compensate e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come per legge.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    comma 12 (impugnazione del diniego di definizione agevolata entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia)

    La Corte conferma l'ammissibilità del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata dinanzi alla Corte di cassazione per le liti pendenti in fase di legittimità; la definizione può essere piena di merito quando la controversia riguardi la sussistenza della pretesa tributaria.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    riferimento alla cartella di pagamento

    La cartella può rivestire natura di atto impositivo (non solo di mero atto di riscossione) se costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è esercitata, rendendola impugnabile anche nel merito e quindi definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018.

  • art. 19 d.P.R. n. 546/1992

    Richiamato per affermare che la cartella impugnabile anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva rientra nelle fattispecie definibili.

  • art. 25 e art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    riferimenti ai termini per l'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella

    Citati nella vicenda fattuale come norme il cui rispetto era contestato dal contribuente (decadenza/termine per iscrizione a ruolo e notifica), connessi alla questione di prescrizione e decadenza dell'azione esattoriale.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    termine annuale per la riassunzione del giudizio dopo rinvio

    Richiamato nella ricostruzione processuale: la mancata riassunzione nel termine previsto aveva determinato l'estinzione del giudizio di rinvio, questione rilevante ai fini della prescrizione del credito erariale.

  • art. 2945, comma 2 cod. civ.

    riferimento alla sospensione/interruzione della prescrizione per la notifica della domanda giudiziale

    La CTR aveva sostenuto l'inapplicabilità dell'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione in caso di estinzione del giudizio per mancata riassunzione; la questione di interpretazione della norma sulla decorrenza della prescrizione è centrale e attinente al merito della pretesa.

  • Cass. sez. un. n. 18298/2021 (giurisprudenza)

    precedente di legittimità sulle Sezioni Unite

    La pronuncia delle Sezioni Unite ha riconosciuto che la cartella di pagamento può essere atto definibile quando rappresenti l'unico atto di esercizio della pretesa fiscale, fornendo base giurisprudenziale per l'ammissibilità della definizione agevolata in casi analoghi.

Massime di principio

  • Il diniego di definizione agevolata è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione per le liti pendenti in fase di legittimità (art. 6 d.l. 119/2018, comma 12) e la Corte può decidere anche sul merito del provvedimento di diniego.
  • Una cartella di pagamento può avere natura di atto impositivo (e quindi essere definibile) quando costituisce il primo e/o unico atto con cui la pretesa fiscale è esercitata e sia impugnabile anche per motivi attinenti al merito della pretesa stessa.
  • Se la controversia riguarda la sussistenza o la prescrizione del credito erariale (fatti anteriori alla notifica della cartella), tale questione non è un vizio proprio della cartella ma attiene al merito della pretesa, rendendo la lite generalmente definibile.
  • La presenza di precedenti giurisprudenziali analoghi (in particolare Sezioni Unite e pronunce di legittimità recenti) può convincere il giudice della definibilità e determinare l'accoglimento del ricorso avverso il diniego.
  • In caso di accoglimento del ricorso avverso il diniego e di definizione, il giudizio viene dichiarato estinto; le spese per l'impugnazione del diniego possono essere compensate, mentre le spese del giudizio restano regolate secondo le norme ordinarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.