Cassazione Civile, Sentenza n. 19734/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugnava in Cassazione la determinazione dell'indennità di esproprio fissata dalla Corte d'appello sulla base della perizia C.T.U. che aveva adottato il metodo sintetico-comparativo (valore €70/mq per area edificabile e €10/mq per aree agricole), deducendo errore nella scelta dei criteri comparativi e insufficiente motivazione. Pappalardo, con ricorso incidentale, contestava invece il periodo per il calcolo dell'indennità di occupazione sine titulo: la Corte territoriale aveva liquidato l'indennità fino alla data del decreto di acquisizione sanante (20/01/2017); il ricorrente incidentale sosteneva che l'indennità dovesse invece decorrere fino al pagamento effettivo (o deposito) che integra l'avveramento della condizione sospensiva prevista dall'art.42-bis DPR 327/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune e ha respinto il ricorso incidentale di Pappalardo. Ha ritenuto legittima e congruamente motivata la scelta del metodo sintetico-comparativo operata dalla Corte d'appello e non censurabile in sede di legittimità. Sul punto della durata dell'indennità di occupazione ha confermato che, una volta che il pagamento (o il deposito) si avvera, l'effetto traslativo del decreto di acquisizione retroagisce alla data del decreto stesso (applicando l'art.1360 c.c.), per cui l'occupazione sine titulo è computata fino alla data del decreto di acquisizione sanante (20/01/2017) e non sino al momento del pagamento materiale; eventuali ritardi amministrativi nel pagamento possono costituire fatto illecito diverso dall'indennizzo per l'occupazione. Spese compensate fra le parti.
Norme richiamate
il pagamento dell’indennizzo, entro il termine di trenta giorni, ovvero il deposito, previsto dall’art.20 stessa legge, comma 14, integra una condizione sospensiva dell'effetto traslativo
La disposizione stabilisce che l'efficacia traslativa del decreto di acquisizione è sottoposta a condizione sospensiva (pagamento o deposito). La Corte interpreta che, una volta avverata la condizione, l'effetto traslativo retroagisce alla data del decreto, per cui l'occupazione sine titulo si computa fino alla data del decreto di acquisizione sanante.
gli effetti dell’avveramento della condizione
La Corte applica la regola di retroattività degli effetti dell'avveramento della condizione, affermando che l'avveramento del pagamento rende retroattivo l'effetto traslativo del decreto di acquisizione alla data del decreto stesso.
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione (violazione di legge e omesso esame), la Corte ritiene le censure insufficienti: la valutazione del merito sulla scelta del metodo di stima rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e le contestazioni peritali sono state esaminate.
art. 20, comma 14 DPR 327/2001
Norma richiamata per il deposito sostitutivo del pagamento; il deposito integra, assieme al pagamento, la condizione sospensiva dell'effetto traslativo prevista dall'art.42-bis.
art. 1523 c.c. (richiamato per confronto)
Citato a titolo comparativo con la vendita con riserva di proprietà: la Corte esclude che la disciplina della riserva di proprietà sia pienamente sovrapponibile all'acquisizione sanante, non essendovi caratteristiche identiche (ad es. consegna immediata vs diversa natura del rapporto).
art. 15 DPR n.2/1959 (richiamato per confronto)
Richiamato nei precedenti giurisprudenziali sul trasferimento della proprietà in rapporti disciplinati da legge speciale; la Corte rileva che l'acquisizione sanante non deroghi espressamente alla regola generale della retroattività della condizione.
Massime di principio
- La scelta tra metodo analitico e metodo sintetico-comparativo per la stima in espropriazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata e se i dati comparativi risultano rappresentativi.
- Per applicare il criterio sintetico-comparativo è essenziale che il giudice motivi la rappresentatività e l'omogeneità degli atti/valori utilizzati (natura, ubicazione, disciplina urbanistica) e dia risposta alle contestazioni peritali.
- L'art.42-bis DPR 327/2001 subordina l'effetto traslativo del decreto di acquisizione al pagamento o al deposito; una volta avverata tale condizione, gli effetti si retroagiscono alla data del decreto (principio di cui all'art.1360 c.c.), pertanto l'indennità per occupazione sine titulo si computa fino alla data del decreto di acquisizione sanante.
- Il mancato pagamento entro il termine legale costituisce un illecito o un profilo di responsabilità amministrativa, ma non prolunga automaticamente il periodo computabile ai fini dell'indennità di occupazione quando la legge prevede la retroattività dell'avveramento della condizione.
- La prova dell'effettivo pagamento o deposito rileva per determinare l'avveramento della condizione sospensiva; tuttavia, il giudice deve distinguere tra l'avveramento della condizione (che retroagisce) e eventuali azioni risarcitorie separate per ritardo nell'adempimento.
- In casi analoghi conviene documentare con precisione la comparabilità degli atti scelti per la valutazione e sollevare in via subordinata la possibile applicazione del metodo analitico se i dati di mercato non sono rappresentativi.
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