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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19459/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Palmentieri aveva chiesto l'accertamento dell'autenticità e degli effetti di una scrittura privata del 23/05/1992 con cui si sarebbe trasferito un complesso immobiliare rurale. In primo grado il Tribunale ha qualificato l'atto come compravendita, accertato l'autenticità delle sottoscrizioni e disposto il trasferimento della quota del 50% intestata a Castelluccio a favore di Palmentieri, annullando invece la vendita relativa alla quota del 50% di competenza di Giordano (in comunione col marito). In appello la sentenza di primo grado è stata confermata. Palmentieri ha impugnato in Cassazione con tre motivi (contestando la valutazione degli indizi sulla conoscenza del coniuge, l'inammissibilità di interrogatorio libero/giuramento e la mancata restituzione delle somme versate), mentre le controparti hanno proposto ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, che la scrittura rappresentasse due distinte compravendite e non un unico contratto preliminare o un contratto indivisibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i tre motivi del ricorso principale per difetto di specificità e per sovrapposizione dell'apprezzamento dei fatti di merito; ha rigettato anche il ricorso incidentale, ritenendo che la Corte d'appello avesse compiuto una valutazione di fatto (accertando che la scrittura esprimesse due distinte compravendite) non efficacemente censurata in questa sede. È stata altresì ritenuta corretta l'applicazione della disciplina della nullità parziale ove pertinente. Entrambi i ricorsi (principale e incidentale) sono stati rigettati; le spese di Cassazione sono compensate e la Corte ha rilevato gli obblighi processuali relativi al versamento dei contributi previsti dal d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 184 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti dell'annullamento e alla tutela dei terzi; la Corte evidenzia che la questione sulla restituzione delle somme non è stata dedotta con la specificità richiesta in Cassazione.

  • art. 2727 c.c.

    Riferito al regime delle presunzioni semplici; la Corte afferma che la valutazione degli indizi è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizio di sussunzione debitamente allegato.

  • art. 2729 c.c.

    Collegato alle presunzioni e alla necessità che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato un vizio di sussunzione che giustifichi il riesame.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Norma sulla inammissibilità dei motivi di cassazione che non espongono con precisione il vizio dedotto o non rispettano il principio di specificità; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi che si limitavano a sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

  • art. 117 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per presunte violazioni procedurali (es. inammissibilità di atti istruttori in appello); la Corte ha però dichiarato il motivo inammissibile perché privo della precisione richiesta.

  • art. 1419 c.c.

    Disciplina della nullità parziale: la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina quando ricorre la divisibilità del negozio, ed ha ritenuto che la contestazione circa la non applicabilità non abbia tolto fondamento alla decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nelle censure incidentali relative al diritto di difesa e nullità del procedimento; la Corte ha ritenuto le censure non fondate nella forma richiesta per la Cassazione.

  • art. 2643 c.c.

    Norma concernente l'iscrizione nei pubblici registri (richiamata tra le norme ventilate nel ricorso incidentale); la Corte non ha ritenuto sussistere, in questa sede, un errore di diritto avente rilevanza ai fini della Cassazione.

  • art. 2645 c.c.

    Altro riferimento alle norme catastali/di trascrizione richiamate nel ricorso incidentale; nessuna applicazione specifica che modifichi l'esito di legittimità è emersa.

  • art. 2651 c.c.

    Richiamata fra le norme del ricorso incidentale relative agli effetti delle trascrizioni; la Corte non ha ritenuto prospettata in modo valido la violazione di legge in sede di legittimità.

  • art. 2657 c.c.

    Ulteriore norma sui pubblici registri menzionata nel ricorso incidentale; la Corte non ha ritenuto la censura efficace in Cassazione.

  • art. 1326 c.c.

    Riferito alla capacità di manifestare la volontà e alla formazione del consenso, citato tra le numerose norme richiamate nel ricorso incidentale; la Corte non ha ritenuto l'asserita violazione idonea a sovvertire la decisione impugnata.

  • art. 1294 c.c.

    Norma sul negozio a titolo gratuito o a titolo oneroso (richiamata nel ricorso incidentale); non ha inciso sull'esito di legittimità per carenza di specificità delle censure.

  • d.p.r. 115/2002 art. 13, co. 1 quater

    La Corte ha preso atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di somme aggiuntive ai sensi della norma (contributo unificato), richiamando l'obbligo formale.

  • art. 1bis (richiamato nell'art. 13 d.p.r. 115/2002)

    Riferimento normativo sul contributo unificato così come richiamato dalla Corte per gli obblighi di versamento in caso di determinate condizioni processuali.

Massime di principio

  • Le valutazioni probatorie e gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sono difficilmente rivedibili in Cassazione: il ricorrente deve indicare specificamente il vizio di diritto o di sussunzione per ottenere l'ammissione del motivo.
  • I motivi di cassazione che si limitano a sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito senza indicare punti precisi di errore sono inammissibili ex art. 366 n. 6 c.p.c.
  • Se la questione riguarda la qualificazione contrattuale di un documento (es. un unico contratto vs. più contratti), la Corte di legittimità richiede che la censura porti all'attenzione passi concreti del contratto e argomentazioni ermeneutiche precise; altrimenti la valutazione del merito resta impregiudicata.
  • La disciplina della nullità parziale (art. 1419 c.c.) può essere applicata quando il negozio è divisibile; tuttavia, l'applicabilità va valutata sulla base dell'effettiva divisibilità e delle risultanze contrattuali e documentali.
  • Per ottenere provvedimenti istruttori in appello (es. interrogatorio, giuramento) e per censurare la loro inammissibilità in Cassazione è necessario indicare con precisione dove e come tali istanze siano state formulate e rifiutate nei precedenti gradi.
  • Sulle spese di Cassazione la Corte può compensare i costi tra le parti quando ritiene che le ragioni processuali siano bilanciate o quando entrambi i ricorsi si dimostrano privi di fondatezza piena.

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