Cassazione Civile, Sentenza n. 19459/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Palmentieri aveva chiesto l'accertamento dell'autenticità e degli effetti di una scrittura privata del 23/05/1992 con cui si sarebbe trasferito un complesso immobiliare rurale. In primo grado il Tribunale ha qualificato l'atto come compravendita, accertato l'autenticità delle sottoscrizioni e disposto il trasferimento della quota del 50% intestata a Castelluccio a favore di Palmentieri, annullando invece la vendita relativa alla quota del 50% di competenza di Giordano (in comunione col marito). In appello la sentenza di primo grado è stata confermata. Palmentieri ha impugnato in Cassazione con tre motivi (contestando la valutazione degli indizi sulla conoscenza del coniuge, l'inammissibilità di interrogatorio libero/giuramento e la mancata restituzione delle somme versate), mentre le controparti hanno proposto ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, che la scrittura rappresentasse due distinte compravendite e non un unico contratto preliminare o un contratto indivisibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i tre motivi del ricorso principale per difetto di specificità e per sovrapposizione dell'apprezzamento dei fatti di merito; ha rigettato anche il ricorso incidentale, ritenendo che la Corte d'appello avesse compiuto una valutazione di fatto (accertando che la scrittura esprimesse due distinte compravendite) non efficacemente censurata in questa sede. È stata altresì ritenuta corretta l'applicazione della disciplina della nullità parziale ove pertinente. Entrambi i ricorsi (principale e incidentale) sono stati rigettati; le spese di Cassazione sono compensate e la Corte ha rilevato gli obblighi processuali relativi al versamento dei contributi previsti dal d.p.r. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato in relazione agli effetti dell'annullamento e alla tutela dei terzi; la Corte evidenzia che la questione sulla restituzione delle somme non è stata dedotta con la specificità richiesta in Cassazione.
Riferito al regime delle presunzioni semplici; la Corte afferma che la valutazione degli indizi è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizio di sussunzione debitamente allegato.
Collegato alle presunzioni e alla necessità che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato un vizio di sussunzione che giustifichi il riesame.
Norma sulla inammissibilità dei motivi di cassazione che non espongono con precisione il vizio dedotto o non rispettano il principio di specificità; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi che si limitavano a sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente per presunte violazioni procedurali (es. inammissibilità di atti istruttori in appello); la Corte ha però dichiarato il motivo inammissibile perché privo della precisione richiesta.
Disciplina della nullità parziale: la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina quando ricorre la divisibilità del negozio, ed ha ritenuto che la contestazione circa la non applicabilità non abbia tolto fondamento alla decisione impugnata.
Richiamato nelle censure incidentali relative al diritto di difesa e nullità del procedimento; la Corte ha ritenuto le censure non fondate nella forma richiesta per la Cassazione.
Norma concernente l'iscrizione nei pubblici registri (richiamata tra le norme ventilate nel ricorso incidentale); la Corte non ha ritenuto sussistere, in questa sede, un errore di diritto avente rilevanza ai fini della Cassazione.
Altro riferimento alle norme catastali/di trascrizione richiamate nel ricorso incidentale; nessuna applicazione specifica che modifichi l'esito di legittimità è emersa.
Richiamata fra le norme del ricorso incidentale relative agli effetti delle trascrizioni; la Corte non ha ritenuto prospettata in modo valido la violazione di legge in sede di legittimità.
Ulteriore norma sui pubblici registri menzionata nel ricorso incidentale; la Corte non ha ritenuto la censura efficace in Cassazione.
Riferito alla capacità di manifestare la volontà e alla formazione del consenso, citato tra le numerose norme richiamate nel ricorso incidentale; la Corte non ha ritenuto l'asserita violazione idonea a sovvertire la decisione impugnata.
Norma sul negozio a titolo gratuito o a titolo oneroso (richiamata nel ricorso incidentale); non ha inciso sull'esito di legittimità per carenza di specificità delle censure.
d.p.r. 115/2002 art. 13, co. 1 quater
La Corte ha preso atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di somme aggiuntive ai sensi della norma (contributo unificato), richiamando l'obbligo formale.
art. 1bis (richiamato nell'art. 13 d.p.r. 115/2002)
Riferimento normativo sul contributo unificato così come richiamato dalla Corte per gli obblighi di versamento in caso di determinate condizioni processuali.
Massime di principio
- Le valutazioni probatorie e gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sono difficilmente rivedibili in Cassazione: il ricorrente deve indicare specificamente il vizio di diritto o di sussunzione per ottenere l'ammissione del motivo.
- I motivi di cassazione che si limitano a sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito senza indicare punti precisi di errore sono inammissibili ex art. 366 n. 6 c.p.c.
- Se la questione riguarda la qualificazione contrattuale di un documento (es. un unico contratto vs. più contratti), la Corte di legittimità richiede che la censura porti all'attenzione passi concreti del contratto e argomentazioni ermeneutiche precise; altrimenti la valutazione del merito resta impregiudicata.
- La disciplina della nullità parziale (art. 1419 c.c.) può essere applicata quando il negozio è divisibile; tuttavia, l'applicabilità va valutata sulla base dell'effettiva divisibilità e delle risultanze contrattuali e documentali.
- Per ottenere provvedimenti istruttori in appello (es. interrogatorio, giuramento) e per censurare la loro inammissibilità in Cassazione è necessario indicare con precisione dove e come tali istanze siano state formulate e rifiutate nei precedenti gradi.
- Sulle spese di Cassazione la Corte può compensare i costi tra le parti quando ritiene che le ragioni processuali siano bilanciate o quando entrambi i ricorsi si dimostrano privi di fondatezza piena.
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