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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19463/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Alessandro impugnava la donazione del 13/07/2001 con cui il fratello Francesco aveva trasferito a Sandro Gaddi la propria quota di nuda proprietà di beni ereditaria indivisi, deducendo la simulazione della donazione e chiedendo l'accertamento di inefficacia nei suoi confronti come coerede e il trasferimento dei beni con pagamento del prezzo. In via subordinata chiedeva la nullità della donazione per illiceità del motivo (elusione del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. e difetto di causa per donazione di beni parzialmente altrui). In primo e secondo grado la domanda fu respinta per insufficienza probatoria sulla simulazione e per ritenuta irrilevanza del diritto di prelazione rispetto alla donazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso con cui si denunciava l'omissione di pronuncia sulla domanda subordinata di nullità per illiceità del motivo/difetto di causa. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti di fatto e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 732 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sul diritto di prelazione; i giudici di merito avevano ritenuto che il diritto di prelazione ex art. 732 c.c. opera con riferimento alla compravendita e non alla donazione.

  • art. 769 c.c.

    Censito in relazione alla nullità del negozio e alla necessità di pronuncia sulla nullità; la Corte ha rilevato l'obbligo del giudice di esaminare ex officio eventuali cause di nullità.

  • art. 771 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla causa e nullità delle scritture private/dell'atto negoziale, nella censura relativa al difetto di causa.

  • art. 1325 c.c.

    Norma sulla causa del contratto; utilizzata come parametro per valutare il possibile difetto di causa della donazione.

  • art. 1418 c.c.

    Norma generale sulla nullità del negozio giuridico; inquadrata nella censura di nullità per illiceità del motivo o difetto di causa.

  • art. 1421 c.c.

    Norma citata con riferimento alle ipotesi di nullità o annullabilità riconducibili alla causa e alla mancanza di spirito di liberalità.

  • art. 112 c.p.c.

    Censito per omissione di pronuncia; la Corte ha ritenuto che l'inosservanza dell'obbligo di pronunciare su una domanda anche subordinata può essere dedotta e apre il controllo di legittimità.

  • Cass. SU 5068/2016 (giurisprudenza)

    Principio richiamato: la donazione di beni compresi in una quota ereditaria indivisa può essere nulla per difetto di causa se il donante dona cosa altrui senza assumere espressamente l'obbligo di far acquistare il bene o senza manifestare consapevolezza dell'altruità; tale questione deve essere sottoposta al contraddittorio e valutata dal giudice di merito.

  • Cass. SU nn. 26242 e 26243/2014 (giurisprudenza)

    Orientamento richiamato circa il dovere del giudice che valuta una domanda di nullità di rilevare d'ufficio ogni causa di nullità anche diversa da quella prospettata dalla parte.

Massime di principio

  • Se una donazione riguarda quote di beni facenti parte di una massa ereditaria indivisa, va verificato se il donante aveva la disponibilità concreta del bene: in mancanza può emergere nullità per difetto di causa (Cass. SU 5068/2016).
  • Il giudice di merito è tenuto a rilevare d'ufficio eventuali cause di nullità anche se diverse da quelle dedotte dalla parte: il mancato esame su una domanda anche subordinata può giustificare la cassazione e il rinvio.
  • Il diritto di prelazione ex art. 732 c.c. opera in relazione alla compravendita e non alla donazione; quindi l'allegata elusione del diritto di prelazione deve essere valutata nel corretto contesto negoziale.
  • In azioni per simulazione è ammessa la prova per testimoni e per presunzioni; il ricorrente deve comunque fornire elementi sufficienti che giustifichino l'accertamento della simulazione o della mancanza di spirito di liberalità.
  • Quando emergano questioni miste di diritto e di fatto rilevanti per la validità dell'atto (es. difetto di causa), il giudice di legittimità può disporre il rinvio per ulteriori accertamenti di fatto alla corte d'appello in diversa composizione.

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