Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19787/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società francese, titolare del 65% di Promoplan (Italia), ha ricevuto dividendi nel 2001 e 2002 su cui la controllata italiana non ha operato ritenuta in applicazione dell'art. 27‑bis, comma 3, DPR 600/1973 (attuazione della direttiva 90/435/CEE). La madre francese ha chiesto il rimborso/riconoscimento di un credito d'imposta ai sensi della Convenzione Italia‑Francia (l. n. 20/1992, art. 10 co. 4 lett. b) e art. 2), sostenendo che le somme avrebbero dovuto dar luogo al credito come se la controllante fosse residente in Italia; l'Amministrazione ha negato il rimborso motivando l'assenza di doppia imposizione e la prevalenza dell'effetto dell'esenzione ex direttiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviando la causa alla CTR Abruzzo (sez. staccata di Pescara) per nuovo esame. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'esenzione dalla ritenuta prevista dalla direttiva madre‑figlia non esclude automaticamente il riconoscimento del credito d'imposta previsto dalla Convenzione bilaterale; il giudice di rinvio dovrà verificare concretamente se il dividendo, una volta assegnato alla madre francese, sia effettivamente compreso nella base imponibile nello Stato di residenza (Francia), così da escludere il rischio di doppia non‑imposizione.

Norme richiamate

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia‑Francia (ratificata con l. n. 20/1992)

    art. 10 co. 4 lett. b) ; art. 2 lett. a)

    La Corte interpreta che il credito d'imposta previsto dall'art.10 (dividendi) può trovare applicazione anche quando i dividendi sono esenti da ritenuta in Italia per effetto della direttiva madre‑figlia; va valutato il concreto rischio di doppia imposizione economica verificando l'inclusione del dividendo nella base imponibile dello Stato della madre.

  • D.P.R. n. 600/1973

    La norma che ha consentito alla controllata italiana di non operare la ritenuta (attuazione della direttiva madre‑figlia) non esclude automaticamente i diritti derivanti dalla convenzione bilaterale; va coordinata con il principio di neutralità per evitare trattamenti deteriori rispetto a società madri residenti in Italia.

  • Direttiva 90/435/CEE (direttiva madre‑figlia)

    L'esenzione prevista dalla direttiva volta a evitare ritenute alla fonte non comporta di per sé l'esclusione del credito d'imposta in favore della società madre ai sensi della convenzione, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia (causa C‑389/18) e della Cassazione.

  • D.lgs. n. 136/1993

    Atto di recepimento della direttiva: rilevante per il regime di esenzione alla fonte ma da coordinare con i diritti convenzionali e il principio di neutralità.

  • Giurisprudenza di riferimento

    Cass. ordinanza n. 13845 del 20/05/2021; riferimenti a C‑389/18 (Brussels Securities) e successive sentenze della Corte di Cassazione

    Principio consolidato: l'esenzione alla fonte ex direttiva non elimina automaticamente il rischio di doppia imposizione economica; per riconoscere il credito convenzionale occorre verificare se il dividendo è incluso, una volta percepito dalla madre, nella base imponibile nello Stato della residenza.

  • Circolare Ministero delle Finanze

    Circolare 10/08/1994 n. 151

    Riferimento amministrativo che supporta il coordinamento tra i due meccanismi di tutela dalla doppia imposizione (esenzione e credito), richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • L'esenzione dalla ritenuta in Italia ex direttiva madre‑figlia non impedisce automaticamente il riconoscimento del credito d'imposta previsto da una convenzione bilaterale: i due istituti vanno coordinati.
  • Per valutare il diritto al credito convenzionale occorre un accertamento concreto volto a verificare che il dividendo sia effettivamente compreso nella base imponibile dello Stato della madre; non è necessario che sia effettivamente tassato ad aliquota equivalente a quella italiana.
  • Il semplice fatto che il reddito sia astrattamente assoggettabile ad imposizione nello Stato della residenza non basta: il giudice/Amministrazione devono controllare la reale efficacia dell'imposizione per escludere il rischio di doppia non‑imposizione.
  • L'Amministrazione non può negare il rimborso esclusivamente sulla base della prevalenza dell'effetto dell'esenzione comunitaria senza procedere alla verifica della situazione fiscale concreta nel Paese della madre.
  • In pratica, il contribuente beneficiario deve fornire o rendere possibile l'acquisizione di elementi probatori (dichiarazioni fiscali, attestazioni dell'amministrazione estera, modalità di imputazione dei dividendi) che dimostrino l'inclusione del dividendo nella base imponibile nello Stato di residenza.
  • La giurisprudenza nazionale segue le interpretazioni della Corte di Giustizia UE (es. C‑389/18) e richiede un coordinamento tra norme UE e convenzionali nel rispetto del principio di neutralità fiscale internazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.