Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23742/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (notaio)

La controversia

Due soggetti avevano agito per responsabilità professionale contro un notaio che aveva operato come delegata alla vendita in una procedura esecutiva immobiliare; la domanda era stata accolta in primo grado dal giudice di pace. Il notaio aveva quindi proposto due appelli, poi riuniti, ma il Tribunale li aveva dichiarati improcedibili ai sensi dell'art. 348 c.p.c. ritenendo tardiva l'iscrizione a ruolo, perché la notificazione degli atti di appello era avvenuta il 12 giugno 2015 e l'iscrizione risultava, secondo il Tribunale, effettuata il 30 giugno e il 14 luglio 2015. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 348, 347 e 165 c.p.c., sostenendo che la data rilevante per l'iscrizione a ruolo dovesse coincidere con l'invio telematico della nota di iscrizione, avvenuto il 19 giugno 2015, come attestato dalla cancelleria; ha inoltre prodotto i messaggi PEC dai quali risultava la consegna alla cancelleria nelle ore 12:27 e 12:34 del 19 giugno 2015. Gli ulteriori motivi, relativi alle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'iscrizione a ruolo degli appelli telematici si era perfezionata il 19 giugno 2015, con generazione della ricevuta di avvenuta consegna entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile, quindi entro il termine di dieci giorni dalla notificazione previsto dall'art. 165 c.p.c. richiamato dall'art. 347 c.p.c. Ne consegue che la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal Tribunale di Catania era erronea. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Catania in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.c.

    è stato invocato quale base della declaratoria di improcedibilità dell'appello; la Corte ha ritenuto erronea la sua applicazione perché l'appello era stato tempestivamente iscritto a ruolo

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato per il termine di iscrizione a ruolo dell'appello, da computarsi secondo le regole del deposito telematico

  • art. 165 c.p.c.

    il termine di dieci giorni per l'iscrizione a ruolo è stato ritenuto rispettato grazie al perfezionamento del deposito telematico entro il termine

  • art. 16 bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012

    il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia

  • l. n. 221 del 2012

    citata quale legge di conversione del d.l. n. 179 del 2012

  • d.l. n. 90 del 2014

    citato per le modifiche apportate alla disciplina del deposito telematico

  • l. n. 114 del 2014

    citata quale legge di conversione del d.l. n. 90 del 2014

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per la produzione in cassazione dei messaggi di posta elettronica certificata relativi al deposito telematico

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato solo come oggetto di uno dei motivi assorbiti, relativo al raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini del rispetto del termine per l'iscrizione a ruolo, quando il deposito avviene in via telematica rileva il momento in cui si perfeziona la trasmissione con la ricezione della relativa ricevuta di avvenuta consegna nella casella PEC del Ministero della giustizia.
  • Il deposito telematico è tempestivo se la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile, anche se l'attività materiale di consultazione o registrazione interna della cancelleria avviene in momento successivo.
  • Se l'iscrizione a ruolo è tempestiva, non può essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello per tardivo deposito.
  • L'accoglimento del motivo che investe la questione preliminare e assorbente rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.
  • La contestazione sulla tempestività dell'iscrizione a ruolo deve essere risolta tenendo conto delle attestazioni di cancelleria e delle risultanze tecniche del flusso telematico, non della sola data di registrazione successiva eventualmente risultante negli atti di ufficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.