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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34930/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione commessa ai danni di Pierantonio La Bruna (titolare di una gioielleria), aggravata dall'uso del metodo mafioso. Il ricorrente contestava: (a) la valutazione della prova dichiarativa della persona offesa, sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato elementi che ne avvalorerebbero la contiguità con la criminalità organizzata; (b) il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, ritenendolo fondato solo su riferimento a una persona di "elevata caratura criminale" e non a un'effettiva forza intimidatrice di un gruppo mafioso; (c) la sussistenza e la proporzionalità della misura cautelare nel suo caso, argomentando che la sua attività lavorativa e l'assenza di vincoli mafiosi avrebbero reso necessari provvedimenti meno afflittivi.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: (1) la rivalutazione della capacità probatoria delle dichiarazioni della persona offesa non sia compito della Corte di legittimità e che il Tribunale avesse compiuto un'esaustiva e coerente valutazione; le dichiarazioni della vittima erano dettagliate, coerenti e corroborate dai filmati di videosorveglianza; (2) l'aggravante del metodo mafioso è stata correttamente riconosciuta in ragione delle modalità della minaccia e del riferimento al figlio di un noto boss, idonei a evocare il potere intimidatorio di un gruppo mafioso; per la Corte il metodo mafioso è una caratteristica oggettiva dell'azione che può desumersi anche da riferimenti impliciti al potere intimidatorio di un'organizzazione; (3) la custodia cautelare è proporzionata e necessaria: il ricorrente non ha dato segnali di resipiscenza (minimizzava la condotta), risulta gravato da numerose condanne e procedimenti per reati gravi che rendono inadeguate misure meno afflittive. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'invio della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; la decisione non comporta remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020

    Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della norma; è richiamata per descrivere la modalità di celebrazione del giudizio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto alla presunta violazione di legge relativa alla valutazione delle dichiarazioni; la Corte osserva che la valutazione della capacità dimostrativa delle prove in fatto non rientra nel sindacato di legittimità.

  • art. 629 cod. pen.

    Citato dal ricorrente nella prospettiva di violazione di legge (probabilmente in relazione alla qualificazione del fatto); la Corte ha rigettato le doglianze sulla valutazione probatoria.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Norma che disciplina l'aggravante del metodo mafioso: la Corte ha interpretato che l'aggravante può essere riconosciuta quando l'azione illecita è compiuta richiamando, anche implicitamente o in modo contratto, il potere intimidatorio attribuibile a un gruppo organizzato, indipendentemente dall'accertamento formale dell'esistenza dell'associazione o dalla partecipazione dell'autore alla stessa.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai vizi di motivazione sulla sussistenza e proporzionalità della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la necessità della custodia in carcere sulla base della persistenza del pericolo, della mancanza di segni di resipiscenza e del gravame di precedenti e procedimenti in corso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis disp. att. c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà, per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis; la Corte ordina tale trasmissione.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non è sede per la rivalutazione in fatto della capacità probatoria delle prove: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione della prova dichiarativa spesso sono inammissibili.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, se coerenti, dettagliate e corroborate da elementi oggettivi (es. filmati), possono sostenere misure cautelari anche in assenza di prove dirette di un'associazione mafiosa.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta quando l'azione illecita richiama, anche implicitamente, il potere intimidatorio riconducibile a un gruppo di stampo mafioso; non è necessario provare formalmente l'appartenenza dell'autore all'associazione.
  • La misura cautelare è giustificata dalla persistenza del pericolo di reiterazione e dalla gravità del quadro criminale del ricorrente (pregresse condanne e procedimenti in corso); l'attività lavorativa o l'assenza di vincoli mafiosi riferiti dal ricorrente devono essere valutati nel complesso e possono non essere sufficienti a superare la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare.
  • Filmati e riscontri oggettivi rafforzano la credibilità delle dichiarazioni della vittima e la motivazione del giudice a mantenere misure cautelari.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e la decisione deve essere comunicata all'istituto penitenziario per gli adempimenti amministrativi relativi alla custodia.

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