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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34917/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 14/02/2022 che aveva assolto Gaetano SILVESTRO e Alfonso SILVESTRI dal reato di estorsione relativo al capo 3) (art. 530, comma 2, c.p.p.). Le doglianze principali erano: travisamento della prova e motivazione carente, contraddittoria e illogica; errata valutazione dell'attendibilità della persona offesa (LEONARDI) e dei riscontri oggettivi (dichiarazioni di testimoni Massimiliano LEONARDI e Anna TAMMARO, accertamenti di p.g., atti di trasferimento di veicoli); violazione dell'art. 192 c.p.p. per non aver valutato correttamente e separatamente dichiarazioni della persona offesa e di un collaboratore di giustizia (Antonio LEONARDI); mancata motivazione rafforzata ex art. 546 c.p.p.; richieste di riqualificazione del fatto (art. 393 c.p.) e contestazioni sull'applicazione degli elementi costitutivi dell'estorsione (art. 629 c.p.). La parte civile ha inoltre contestato la valutazione di sentenze acquisite da altro procedimento (Tribunale di Noia) e la presunta inosservanza di legge non dedotta in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del Procuratore generale e i primi tre motivi della parte civile ritenendoli fondati: ha censurato la Corte d'appello per motivazione insufficiente, apodittica e non adeguatamente "rafforzata" nel caso di riforma totale del giudizio di primo grado; ha rilevato che l'appello non ha confutato specificamente i principali argomenti della sentenza di primo grado né ha motivato con adeguata struttura argomentativa la diversa valutazione delle prove. La Corte ha inoltre censurato la non corretta applicazione del principio di valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa e la mancata analisi critica e individualizzata della credibilità del collaboratore di giustizia. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al reato di cui al capo 3) e la causa rinviata per nuovo giudizio su quel punto. I successivi motivi della parte civile (quarto e quinto) sono stati assorbiti in relazione all'esito; il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'assoluzione operata dalla Corte d'appello ("perché il fatto non sussiste"). La Cassazione prende atto dell'uso della formula ma valuta la correttezza della motivazione che ha portato a quella conclusione.

  • art. 192, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese da testimoni e da soggetti connessi (in particolare comma 3). La Corte ha ravvisato un'erronea applicazione perché la Corte d'appello non ha effettuato la necessaria analisi critica e frazionata delle dichiarazioni e non ha valutato la credibilità del collaboratore con i criteri di specificità, coerenza, conoscenza diretta, costanza e spontaneità.

  • art. 546, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiesto dalla parte civile come parametro per la "motivazione rafforzata" dovuta quando la Corte ribalta la decisione di primo grado. La Cassazione ha ritenuto che l'obbligo di motivare con forza aggiuntiva non sia stato rispettato dall'appello.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di estorsione; la parte civile lamentava che gli elementi del reato risultavano provati. La Cassazione non si è espressa nel merito sulla sussistenza degli elementi ma ha ritenuto necessaria una nuova valutazione da parte del giudice di rinvio.

  • art. 393 cod. pen.

    Invocata dalla parte civile come possibile riqualificazione in ipotesi meno grave (condotte violente per ottenere pagamento di un credito). La censura è stata trattata come assorbita o subordinata all'esito del nuovo giudizio.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al vizio di violazione di legge per motivazione insufficiente: la Cassazione segnala che la mancanza di un percorso argomentativo adeguato può integrare una violazione rilevante ai sensi dell'art. 125.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma totalmente una decisione di primo grado deve fornire una "motivazione rafforzata": indicare le linee portanti del nuovo ragionamento e confutare specificamente le ragioni salienti della sentenza impugnata.
  • La valutazione delle dichiarazioni della persona offesa può essere frazionata: il giudice deve motivare puntualmente perché parti diverse del racconto non possono essere valutate separatamente, se intende dichiarare l'inattendibilità complessiva del narrato.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono analisi critica della credibilità soggettiva e di riscontri esterni individualizzanti; la credibilità riconosciuta in altri procedimenti non è automatica e va motivata caso per caso.
  • La tardività della denuncia, la mancanza di documentazione e la sproporzione degli esborsi sono indicatori indiziari di valore limitato e, da soli, non bastano a smentire la credibilità della persona offesa senza una motivazione solida.
  • Sentenze emesse in altri procedimenti possono essere acquisite ma non vincolano: il giudice mantiene autonomia di valutazione e non può importare automaticamente la credibilità accertata altrove.
  • Se la motivazione d'appello è apodittica o meramente assertiva, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare il giudizio per un nuovo esame centrato su una corretta ricostruzione probatoria e sulla valutazione critica delle fonti.

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