Cassazione Penale, Sentenza n. 34916/2023 del 16/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia (08/03/2022) che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Cremona (23/12/2020) a carico di Ercole SANTARSIERO per il reato continuato di truffa (artt. 110 e 640 c.p.). Primo motivo: censura della motivazione sulla sussistenza degli elementi della truffa, deducendo che le deposizioni di alcune persone offese (Giulia Bizzoni, George 3ung, Alberta Sini, Massimiliano Negra) avrebbero menzionato soltanto il coautore Cucchetti e non il ricorrente, e che le società fornitrici avevano chiesto referenze/garanzie a istituti assicurativi e bancari, quindi non sarebbero state tratte in errore dagli artifici contestati. Secondo motivo: violazione dell'art. 337 c.p.p.; la difesa eccepiva la nullità della querela promossa da Mauro Romano' in quanto, all'epoca dei fatti, era agente di commercio e non rappresentante legale della società Centro Carrelli s.r.l., quindi privo di legittimazione a proporre querela per la società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi del ricorrente sono aspecifici e reiterativi delle stesse censure già proposte in appello; la Corte non entra nel merito della valutazione probatoria quando il ricorso limita-se a chiedere una diversa valutazione dei fatti senza confrontarsi con le motivazioni di merito. I giudici hanno ritenuto corrette e coerenti le conclusioni della Corte d'appello che hanno ricostruito il coinvolgimento del SANTARSIERO (uso di false generalità quali Enzo Cucchetti o Giorgio Soldi, richieste di forniture pagate con assegni sistematicamente protestati) e hanno ritenuto che le verifiche preliminari operate dalle vittime non escludono l'efficacia ingannevole degli artifici posti in essere, essendo l'effetto conseguito prova dell'idoneità dell'artificio. Sulla questione della querela, la Corte ha confermato che anche il terzo danneggiato (qui l'agente che ha concluso il contratto e subito il danno/mancato profitto) è legittimato a proporre querela. Conseguenze: ricorso inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito (pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e multa di euro 900,00) resta operante in quanto le decisioni di merito sono state confermate e il ricorso cassazionista è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110 e 640
Reato contestato: truffa (art. 640) con concorso di persone (art. 110); la ricostruzione di merito ha ritenuto provata la commissione del reato continuato.
Codice di procedura penale, art. 337
Norma richiamata dalla difesa per dedurre la nullità della querela: la Corte ha ritenuto invece che la querela proposta dal terzo danneggiato sia valida quando costui abbia subito il danno o il mancato profitto derivante dalla truffa.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e inflizione di somma alla Cassa delle ammende.
Cass. Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019 (De Sabbata, Rv. 278011 - 01)
Principio richiamato: l'idoneità astratta dell'artificio ad ingannare rileva soprattutto nel tentativo; se il reato è consumato, l'effetto conseguito dimostra l'effettiva idoneità dell'artificio.
Cass. Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019 (Minnucci, Rv. 277712 - 01)
Principio richiamato: il terzo danneggiato, anche se non è il rappresentante legale della persona giuridica, è legittimato a proporre querela per il reato di truffa qualora abbia subito un danno (es. mancato conseguimento di profitto).
Motivazione della Corte d'appello (testo della sentenza impugnata)
«ingenerato una apparenza di affidabilità commerciale, resistente ai primi superficiali controlli e anche confermata da una nota società di assicurazione del credito»
La Corte di appello ha ritenuto che, pur in presenza di controlli preliminari da parte delle vittime, gli artifici posti in essere hanno creato un'apparenza di affidabilità sufficiente a indurre in errore e a determinare la consegna delle merci/contratti.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove senza dedurre errori di diritto sono inammissibili per aspecificità.
- L'uso di false generalità da parte dell'imputato (fingendosi altro soggetto) non esclude la responsabilità; al contrario, la manomissione dell'identità rafforza l'apprezzamento di condotte dolose quando emerge dall'insieme probatorio.
- Se il reato di truffa è consumato, l'effetto conseguito (es. consegna di beni, pagamento) prova l'idoneità ingannatrice dell'artificio: il fatto che le vittime abbiano fatto controlli non annulla automaticamente la natura ingannevole delle condotte.
- Il terzo danneggiato (compreso un agente o intermediario) che ha subito un danno o un mancato profitto può essere legittimato a proporre querela per truffa anche se non è il rappresentante legale della società offesa.
- In procedimenti di cassazione, l'impugnazione deve focalizzarsi su questioni di diritto o su vizio di motivazione specificamente indicato: censure generiche o ripetute saranno dichiarate inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende.
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